Divorzio quando uno dei coniugi non vuole: iter giudiziale
Il consenso del coniuge non è necessario per il divorzio: la legge italiana prevede un iter giudiziale che consente di sciogliere il matrimonio anche unilateralmente.
Ultimo aggiornamento: 5/13/2026Uno dei malintesi più comuni in materia di diritto di famiglia è credere che il divorzio sia possibile solo se entrambi i coniugi sono d'accordo. In realtà, la legge italiana — già dalla sua formulazione originaria del 1970 (L. n. 898/1970) — prevede la possibilità di divorziare anche contro la volontà dell'altro coniuge. Il consenso reciproco rende la procedura più rapida e meno costosa (divorzio consensuale), ma non è un presupposto necessario per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
Il divorzio giudiziale (o contenzioso) è il percorso previsto dalla legge per le situazioni in cui i coniugi non riescono o non vogliono accordarsi. In questo caso, uno dei coniugi presenta il ricorso unilateralmente, e il Tribunale — dopo aver verificato i presupposti di legge — pronuncia la sentenza di divorzio anche senza il consenso dell'altro.
In questo articolo spieghiamo come funziona il divorzio giudiziale in Italia, quali sono i presupposti, i tempi e i costi, e come un avvocato specializzato in divorzio può guidarti nel percorso.
Il presupposto fondamentale: la separazione
Il divorzio in Italia non può essere chiesto direttamente: è necessario che i coniugi si siano prima separati, e che la separazione si sia protratta per un periodo minimo. Questo periodo — ridotto dalla legge n. 55/2015 (cosiddetta legge sul "divorzio breve") — è oggi di:
- 6 mesi dalla prima udienza di comparizione davanti al presidente del Tribunale nella separazione consensuale;
- 12 mesi dalla stessa udienza nella separazione giudiziale.
Il termine decorre non dalla data del provvedimento finale, ma dalla data della prima udienza presidenziale. Questo è un elemento fondamentale da tenere a mente: anche se la separazione non è ancora conclusa con sentenza definitiva, il termine può essere già decorso.
Fanno eccezione alcune situazioni in cui il divorzio può essere chiesto senza previa separazione (ad es. matrimonio celebrato all'estero con soggetto già condannato per certi reati, o in presenza di condanna penale dell'altro coniuge per gravi reati), ma sono casi residuali.
Come si avvia il divorzio giudiziale
Il procedimento di divorzio giudiziale segue — dopo la riforma introdotta dal D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia), pienamente operativa dal 28 febbraio 2023 — un rito sostanzialmente unificato con il procedimento di separazione, disciplinato dagli artt. 473-bis e seguenti del c.p.c.
1. Deposito del ricorso
Il coniuge che vuole divorziare (ricorrente) deposita un ricorso al Tribunale competente (quello del luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto, o, in mancanza, di quello del ricorrente). Il ricorso deve contenere:
- Dati anagrafici di entrambi i coniugi;
- Indicazione dei figli (minorenni o maggiorenni non autosufficienti);
- Esposizione dei fatti e dei motivi che giustificano il divorzio (in pratica, l'intervenuto decorso del termine dalla separazione);
- Le richieste: status di divorziato/a, assegno divorzile (se richiesto), affidamento e mantenimento dei figli, eventuale assegnazione della casa familiare.
2. Notifica al coniuge convenuto
Il ricorso viene notificato all'altro coniuge, che ha un termine (di norma 30 giorni prima dell'udienza) per depositare la propria memoria difensiva e formulare le proprie richieste. Se il coniuge convenuto non si costituisce, il procedimento prosegue in sua assenza (contumacia), e il Tribunale decide sulla base degli elementi disponibili.
3. Udienza di comparizione
All'udienza, il giudice tenta la conciliazione tra i coniugi (art. 473-bis.22 c.p.c.). Se la conciliazione non riesce — e nelle situazioni di divorzio unilaterale raramente riesce — il giudice adotta i provvedimenti provvisori necessari: assegno divorzile provvisorio, affidamento provvisorio dei figli, assegnazione provvisoria della casa familiare. Questi provvedimenti sono immediatamente esecutivi.
4. Fase istruttoria
Se le parti hanno posizioni divergenti sulle questioni patrimoniali o sull'affidamento, si apre la fase istruttoria: deposito di documenti, assunzione di testimonianze, eventuale CTU (consulenza tecnica d'ufficio) per valutare le condizioni economiche dei coniugi o le capacità genitoriali. Questa fase è quella che allunga maggiormente i tempi.
5. Sentenza
Il Tribunale pronuncia la sentenza di divorzio, che:
- Scioglie il matrimonio (o cessa gli effetti civili, nel caso di matrimonio concordatario);
- Determina l'assegno divorzile, se dovuto;
- Regola l'affidamento e il mantenimento dei figli;
- Assegna o revoca l'assegnazione della casa familiare.
La sentenza è impugnabile in Corte d'Appello entro 30 giorni dalla notifica.
L'assegno divorzile: quando spetta e come si calcola
L'assegno divorzile (art. 5 L. 898/1970) è uno degli aspetti più controversi del divorzio giudiziale. La Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018, ha chiarito che l'assegno divorzile ha una funzione composita: non solo assistenziale (garantire un tenore di vita adeguato), ma anche perequativa-compensativa (riconoscere il contributo dato da un coniuge alla costruzione del patrimonio familiare e al sacrificio delle proprie aspettative professionali).
I criteri per valutare il diritto e la misura dell'assegno sono:
- Le condizioni economiche dei coniugi;
- Le ragioni della decisione di scioglimento del matrimonio;
- Il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di entrambi;
- Il reddito di entrambi i coniugi;
- La durata del matrimonio.
Non ha diritto all'assegno chi dispone di redditi adeguati o è economicamente autosufficiente. Il giudice valuta caso per caso.
Tabella: divorzio consensuale vs divorzio giudiziale
| Aspetto | Divorzio consensuale | Divorzio giudiziale |
|---|---|---|
| Consenso dell'altro coniuge | Necessario | Non necessario |
| Tempi medi | 3-6 mesi | 1-4 anni |
| Costi legali | Più bassi (un solo avvocato o negoziazione assistita) | Più alti (due avvocati, istruttoria, eventuale CTU) |
| Controllo sulle condizioni | Alto (le parti decidono) | Basso (decide il giudice) |
| Conflittualità | Bassa | Potenzialmente alta |
La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) e le novità procedurali
La riforma del processo civile (D.Lgs. 149/2022, in vigore dal 28 febbraio 2023) ha introdotto importanti novità nel procedimento di divorzio giudiziale:
- Rito unificato: separazione e divorzio seguono ora lo stesso iter procedurale (artt. 473-bis e ss. c.p.c.), eliminando le differenze procedurali che esistevano in precedenza.
- Obbligatoria mediazione familiare nei procedimenti con figli minori: il giudice può invitare le parti a intraprendere un percorso di mediazione familiare (art. 473-bis.10 c.p.c.), anche se non è obbligatoria come condizione di procedibilità.
- Piano genitoriale: nei procedimenti che coinvolgono figli minori, il ricorrente deve allegare un piano genitoriale che illustri le sue proposte per la gestione dei figli (art. 473-bis.12 c.p.c.).
- Coordinatore genitoriale: il giudice può nominare un coordinatore genitoriale per aiutare i genitori in alta conflittualità a gestire le questioni relative ai figli.
Il comportamento del coniuge che non vuole divorziare
Il coniuge contrario al divorzio può adottare diverse strategie per rallentare il procedimento, pur non potendo bloccarlo definitivamente:
- Non costituirsi: il processo continua comunque (contumacia). Il giudice decide sulla base delle richieste del ricorrente e degli atti disponibili.
- Contestare le richieste patrimoniali: può opporsi all'assegno divorzile, alla ripartizione dei beni, all'affidamento dei figli. Questo trasforma il procedimento in un vero e proprio contenzioso.
- Chiedere rinvii e proroghe: può depositare istanze dilatorie che allungano i tempi del procedimento.
- Proporre impugnazione: contro la sentenza di primo grado può proporre appello, allungando ulteriormente i tempi.
Nessuna di queste strategie può impedire definitivamente il divorzio se i presupposti di legge (separazione protratta per il periodo minimo) sono soddisfatti. Il risultato è solo un allungamento dei tempi.
Tempi e costi del divorzio giudiziale
I tempi del divorzio giudiziale dipendono molto dal carico del Tribunale competente e dalla complessità del caso. In linea generale:
- Tribunali del Centro-Nord: 1-2 anni dalla presentazione del ricorso alla sentenza di primo grado;
- Tribunali del Sud: 2-4 anni;
- Con appello: si aggiungono altri 2-3 anni.
I costi comprendono: contributo unificato (circa 98 euro), onorari dell'avvocato (variabili ma mediamente 2.000-5.000 euro per un procedimento non troppo complesso), eventuali costi di CTU. Il coniuge che vince può chiedere la condanna dell'altro alle spese legali.
Per orientarti sui costi e valutare se hai diritto al gratuito patrocinio, puoi consultare un avvocato specializzato in divorzio.
Conclusioni
Il divorzio giudiziale è il percorso previsto dalla legge italiana per sciogliere il matrimonio anche senza il consenso dell'altro coniuge. Richiede più tempo e risorse rispetto al divorzio consensuale, ma garantisce comunque il diritto a tornare liberi. La presenza di un avvocato esperto non è solo raccomandata: in molti Tribunali è presupposto di ammissibilità del ricorso.
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Casistiche pratiche: le situazioni più frequenti nel divorzio unilaterale
Nella pratica, il divorzio giudiziale ricorre con maggiore frequenza in specifiche situazioni di vita che vale la pena esaminare nel dettaglio. La prima e più comune è quella in cui uno dei coniugi si è risposato de facto — convive con un nuovo partner — e ha tutta la convenienza a chiudere legalmente il matrimonio precedente, mentre l'altro coniuge, per ragioni economiche o sentimentali, frena il processo. In questi casi il ricorrente deve dimostrare semplicemente il decorso del termine dalla separazione: non occorre provare alcuna colpa del coniuge resistente né fornire motivazioni particolari.
Una seconda casistica molto diffusa riguarda i matrimoni con forti squilibri economici. Il coniuge più debole economicamente — spesso quello che ha interrotto la propria carriera per occuparsi della famiglia — teme di perdere la protezione dell'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione e si oppone strenuamente al divorzio. In questi procedimenti, la fase istruttoria si concentra quasi interamente sulla determinazione dell'assegno divorzile: il giudice nomina spesso un CTU per accertare i redditi effettivi di entrambi i coniugi, inclusi redditi da patrimoni mobiliari e immobiliari, ricavi da attività imprenditoriali o professionali e ogni altra entrata documentabile. La Cassazione ha più volte ribadito (da ultimo Cass. n. 2914/2023) che il rifiuto di esibire documentazione reddituale può essere valutato negativamente dal giudice ai fini della determinazione dell'assegno.
Vi è poi il caso — frequente nelle grandi città — del coniuge irreperibile, trasferitosi all'estero o che si rende volontariamente introvabile per sottrarsi al procedimento. In queste ipotesi il ricorrente deve effettuare notifica per pubblici proclami (art. 150 c.p.c.) o tramite il consolato competente, con un allungamento dei tempi iniziali, ma il procedimento prosegue regolarmente. È fondamentale rivolgersi a un avvocato esperto per gestire correttamente le formalità notificatorie, pena l'invalidità degli atti successivi.
Infine, esiste la casistica dei matrimoni misti (un coniuge italiano e uno straniero). Qui si pone preliminarmente la questione della giurisdizione e della legge applicabile, regolata dal Regolamento UE n. 2201/2003 ("Bruxelles II-bis", aggiornato dal Reg. UE 2019/1111 applicabile dal 1° agosto 2022) e dal Regolamento UE n. 1259/2010 ("Roma III"). In assenza di scelta della legge da parte dei coniugi, si applica di regola la legge del Paese di residenza abituale comune al momento della domanda, oppure la legge italiana se i coniugi non hanno una residenza comune e uno di essi risiede in Italia. Anche in questi scenari il divorzio unilaterale è pienamente ammissibile, ma la complessità internazionalprivatistica rende imprescindibile l'assistenza di un professionista specializzato.
Errori comuni da evitare durante il procedimento
Chi affronta un divorzio giudiziale senza adeguata preparazione rischia di compromettere la propria posizione su questioni decisive. Il primo errore tipico è quello di abbandonare la casa familiare senza un accordo scritto o un provvedimento del giudice. Lasciare spontaneamente l'abitazione coniugale prima che il giudice abbia adottato i provvedimenti provvisori può essere interpretato come rinuncia all'assegnazione della casa e indebolisce la posizione del genitore nei confronti dell'affidamento dei figli. Se si è costretti ad allontanarsi per ragioni di sicurezza personale, occorre farlo tramite un avvocato che depositi contestualmente istanza urgente al Tribunale.
Un secondo errore frequente consiste nel comunicare intempestivamente con l'altro coniuge a mezzo messaggio o email su questioni legate al procedimento. Le comunicazioni scritte — WhatsApp, SMS, email — possono essere prodotte come prove documentali. Dichiarazioni impulsive, ammissioni di fatto o proposte economiche informali possono ritorcersi contro chi le ha scritte. La regola generale è: durante il procedimento, ogni comunicazione significativa con la controparte deve passare attraverso i rispettivi avvocati.
Un terzo errore, spesso sottovalutato, riguarda la gestione dei conti correnti cointestati e del patrimonio comune. Prelevare somme ingenti dal conto comune subito dopo il deposito del ricorso, alienare beni mobili di valore o trasferire liquidità a terzi può configurare un comportamento fraudolento e portare il giudice ad adottare provvedimenti cautelari. È invece opportuno congelare la situazione patrimoniale fino alla pronuncia dei provvedimenti provvisori, documentando scrupolosamente tutte le spese ordinarie necessarie per il mantenimento proprio e dei figli.
Infine, molti ricorrenti sottovalutano l'importanza del piano genitoriale richiesto dalla riforma Cartabia. Presentare un piano genitoriale vago, non realistico o palesemente unilaterale indebolisce la credibilità del ricorrente davanti al giudice e può influire negativamente sull'affidamento. Il piano deve essere concreto, dettagliato e dimostrare genuina attenzione agli interessi del minore: indicare le modalità di frequentazione, la scuola, le attività extrascolastiche, la gestione delle vacanze e delle spese straordinarie.
Il ruolo strategico dell'avvocato nel divorzio contenzioso
Nel divorzio giudiziale, il ruolo dell'avvocato va ben oltre la semplice redazione degli atti processuali. Un professionista esperto in diritto di famiglia svolge anzitutto una funzione di analisi e strategia preventiva: valuta la solidità delle richieste del cliente, stima realisticamente i tempi e i costi, identifica i punti di forza e di debolezza della propria posizione e, soprattutto, distingue le battaglie che vale la pena combattere da quelle che conviene concedere per raggiungere un accordo parziale. Non è infrequente che, nel corso del procedimento giudiziale, le parti trovino un accordo su alcune questioni (ad esempio l'affidamento dei figli) trasformando parzialmente il contenzioso in consensuale: questa soluzione ibrida riduce i tempi e i costi complessivi.
L'avvocato ha poi un ruolo decisivo nella raccolta e valorizzazione della documentazione probatoria. In un divorzio contenzioso con questioni patrimoniali rilevanti, è essenziale produrre documentazione completa e ben organizzata: dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni, estratti conto, perizie immobiliari, visure catastali e camerali, buste paga, contratti di affitto o di mutuo. La prova testimoniale — ancora ammissibile ma con i limiti introdotti dalla riforma Cartabia — deve essere preparata con cura, individuando testimoni attendibili e pertinenti alle questioni da dimostrare.
In presenza di figli minori, l'avvocato deve orientare il cliente verso comportamenti e richieste coerenti con il principio del superiore interesse del minore (art. 337-ter c.c.), che il giudice è tenuto a porre al centro di ogni decisione sull'affidamento. Atteggiamenti ostruzionistici, tentativi di alienazione parentale o strumentalizzazione dei figli nel conflitto coniugale sono valutati negativamente dai giudici e possono portare a limitazioni del diritto di visita o, nei casi più gravi, alla decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.).
Domande frequenti sul divorzio unilaterale in Italia
Posso divorziare se non so dove si trova il mio coniuge?
Sì. Se il coniuge è irreperibile, il Tribunale autorizza la notifica per pubblici proclami o tramite il consolato del Paese in cui si presume dimori. Il procedimento prosegue regolarmente anche in assenza di risposta dalla controparte. Il giudice, in questi casi, nomina spesso un curatore speciale per il coniuge contumace, a tutela del contraddittorio. I tempi si allungano di qualche mese per le formalità notificatorie, ma il risultato finale non è pregiudicato.
Il coniuge può opporsi al divorzio impedendolo definitivamente?
No. Una volta trascorso il termine minimo dalla separazione (6 o 12 mesi dalla prima udienza presidenziale), il diritto a ottenere il divorzio è incoercibile. L'opposizione del coniuge può rallentare i tempi del procedimento, soprattutto se contestate le questioni economiche o l'affidamento dei figli, ma non può bloccare la pronuncia finale dello scioglimento del matrimonio. La legge n. 898/1970 è netta su questo punto: il divorzio è un diritto soggettivo, non una concessione bilaterale.
Cosa succede all'assegno di mantenimento percepito durante la separazione?
Con la sentenza di divorzio, l'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione cessa automaticamente di esistere come tale e viene sostituito — se ne ricorrono i presupposti — dall'assegno divorzile. I due istituti hanno presupposti e funzioni parzialmente diversi: l'assegno di mantenimento nella separazione mira a conservare il tenore di vita coniugale, mentre l'assegno divorzile (dopo la svolta delle Sezioni Unite del 2018) ha una funzione mista assistenziale e perequativo-compensativa. Non è detto che chi percepiva l'assegno di mantenimento abbia automaticamente diritto all'assegno divorzile: il giudice effettua una valutazione autonoma e aggiornata.
I figli maggiorenni non autosufficienti rilevano ai fini del divorzio?
Sì. I figli maggiorenni economicamente non autosufficienti — tipicamente studenti universitari o giovani adulti in cerca di prima occupazione — hanno diritto al mantenimento da parte di entrambi i genitori anche dopo il divorzio (art. 337-septies c.c.). Il genitore convivente con il figlio maggiorenne non autosufficiente può chiedere che l'altro genitore versi un contributo direttamente a proprio favore, oppure il Tribunale può ordinare il pagamento diretto al figlio. La valutazione della non autosufficienza è caso per caso e tiene conto dell'impegno del figlio nel percorso formativo o nella ricerca di lavoro.
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