La procedura giudiziale per la separazione consensuale segue un iter preciso, oggi disciplinato dagli artt. 473-bis e seguenti c.p.c. Gli artt. 706-711 c.p.c. sono stati abrogati dal D.Lgs. 149/2022: il nuovo rito si applica ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, mentre ai procedimenti già pendenti a quella data continuano ad applicarsi le disposizioni anteriori. La separazione su domanda congiunta si chiude con sentenza, con la quale il collegio omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti (art. 473-bis.51, comma 4, c.p.c.), e non più con il decreto di omologazione. Conoscere i passaggi pratici aiuta a capire cosa aspettarsi e perché l'assistenza di un avvocato è essenziale anche nella versione più semplice del procedimento.
Passo 1 — Raccogliere la documentazione. Prima di depositare il ricorso, occorre raccogliere: certificato di matrimonio (da richiedere al Comune), documenti di identità di entrambi i coniugi, atti di proprietà degli immobili (per i trasferimenti), dichiarazioni dei redditi degli ultimi 2-3 anni (per la determinazione dell'assegno), estratti conto bancari, documentazione sui figli (certificato di nascita, certificato scolastico), e — se c'è da regolare — visure catastali e ipotecarie degli immobili.
Passo 2 — Redigere il ricorso congiunto. Il ricorso per separazione consensuale è firmato da entrambi i coniugi (e dai loro avvocati, se assistiti). Deve contenere: i dati anagrafici dei coniugi e dei figli, l'indicazione del Tribunale competente (quello del luogo in cui i coniugi hanno l'ultima residenza comune, o dove vive il convenuto), le condizioni di separazione dettagliate (affidamento, mantenimento, casa coniugale, divisione beni), e la firma di entrambi davanti all'avvocato o al cancelliere.
Contenuto obbligatorio del ricorso (art. 473-bis.12 c.p.c.):
Dati identificativi — generalità complete dei coniugi e dei figli minori/maggiorenni a carico
Esposizione dei fatti — breve storia del matrimonio e motivi della separazione (non necessario indicare colpe)
Condizioni concordate — tutti gli accordi su figli, casa, assegni, beni
Piano genitoriale — se ci sono figli minori (richiesto dalla prassi post-riforma Cartabia)
Allegati — certificato di matrimonio, documenti reddituali, atti patrimoniali rilevanti
Passo 3 — Deposito in Tribunale. Il ricorso si deposita telematicamente tramite il PCT (Processo Civile Telematico), attraverso gli avvocati abilitati. Il deposito telematico è obbligatorio dall'1 giugno 2023 per tutti i nuovi procedimenti civili. Il cancelliere registra il ricorso e assegna un numero di ruolo generale (R.G.); è poi il presidente che fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, che esprime il proprio parere (art. 473-bis.51, comma 3, c.p.c.).
Passo 4 — Udienza di comparizione. L'udienza avviene di norma entro 3-6 mesi dal deposito (i tempi variano molto da Tribunale a Tribunale: Tribunale di Milano o Roma può essere più lungo, Tribunali minori più veloci). I coniugi compaiono personalmente davanti al giudice relatore, che sente le parti e prende atto della loro volontà di non riconciliarsi; può chiedere i chiarimenti necessari e invitare i coniugi a depositare la documentazione reddituale e patrimoniale. Esaurita l'udienza, rimette la causa in decisione.
Passo 5 — Volontà di non riconciliarsi. Nel procedimento su domanda congiunta non c'è un tentativo di conciliazione come quello previsto per i procedimenti contenziosi dall'art. 473-bis.21: l'art. 473-bis.51, comma 3, c.p.c. chiede al giudice di sentire le parti e di prendere atto della loro volontà di non riconciliarsi, che i coniugi dichiarano già nel ricorso. Se chiedono di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, la richiesta va formulata nel ricorso stesso.
Passo 6 — Sentenza di omologa. La decisione non spetta più al giudice istruttore e non ha la forma del decreto: provvede il collegio, con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti (art. 473-bis.51, comma 4, c.p.c.). Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, il collegio convoca le parti indicando le modificazioni da adottare e, in mancanza di una soluzione idonea, rigetta allo stato la domanda. La sentenza è titolo per l'esecuzione forzata e per la trascrizione nei pubblici registri (registro immobiliare, PRA per i veicoli, e simili), e viene comunicata all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Passo 7 — Adempimenti post-omologa. Dopo l'omologa occorre provvedere a: annotazione della separazione all'ufficio di stato civile (ci pensa il cancelliere del Tribunale), trascrizione dell'assegnazione della casa coniugale nei Registri Immobiliari (a cura dell'avvocato o del notaio), voltura dei veicoli al PRA (se previsto dall'accordo), comunicazione alle banche per la chiusura dei conti cointestati, e aggiornamento delle designazioni di beneficiario nelle polizze vita.
I tempi complessivi dal deposito all'omologa variano molto: nelle grandi città (Milano, Roma, Napoli) si va da 3 a 12 mesi; nei Tribunali più piccoli si può arrivare all'omologa in 2-3 mesi. La negoziazione assistita è significativamente più rapida: l'accordo si raggiunge in poche settimane, il deposito in Procura è immediato, e il procedimento si conclude in 30-45 giorni. Per chi ha fretta (es. vuole divorziare subito dopo 6 mesi), la negoziazione assistita è la scelta migliore.