Flagranza di reato: cos’è?

Nozione di flagranza di reato, per quali reati è prevista e conseguenze processuali.

Flagranza di reato

Essere colti nell’atto di realizzare il reato o dopo un breve lasso di tempo tra la sua commissione e la sua scoperta determina lo stato di flagranza.
Occorre evidenziare i casi in cui essa è applicabile e le conseguenze che ne derivano.

1. Cosa si intende per flagranza di reato?

Lo stato di flagranza di reato trova la propria definizione nel codice di procedura penale all’articolo 382, che definisce due diversi criteri per la sua individuazione, a seconda che il reato sia istantaneo o permanente.

Il reato istantaneo si compone di una sola azione che realizza e consuma il reato, distruggendo o danneggiando immediatamente il bene giuridico. A esempio: il reato di furto si perfeziona e consuma con la sola azione di sottrazione e impossessamento della cosa altrui.

Pertanto, lo stato di flagranza si riscontra quando la persona:

  • viene colta nell’atto di commettere il reato;
  • subito dopo il reato è inseguita dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone;
  • è sorpresa con cose o tracce delle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima (a esempio: il ladro colto con il portafoglio della signora che a 200 metri di distanza urla “al ladro”)

Occorre rilevare che alcune situazioni non consentono, per ragioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, un arresto immediato del reo. Sono i casi in cui in occasione di manifestazioni sportive vengono commessi reati, ma risulta opportuno ritardare l’arresto del reo.

La legge n. 401 del 13 dicembre 1989, a tal proposito, equipara lo stato di flagranza dell’articolo 382 c.p.p. alla identificazione di chi, sulla base della documentazione video-fotografica, risulti essere autore di un fatto di reato. L’arresto, in tali casi, deve essere compiuto non oltre il tempo necessario all’identificazione e in ogni caso non oltre le 48 ore dal fatto.

Il reato permanente si caratterizza per la realizzazione continuata nel tempo di una condotta lesiva di un bene giuridico, che non può essere distrutto con una sola azione, ma può essere soltanto limitato. A esempio: il sequestro di persona comporta la limitazione della libertà personale della vittima e continua nel tempo fino a quando l’autore non la libera.

La flagranza si deve riscontrare, ai sensi dell’articolo 382 co. 2 c.p.p., per tutto il tempo in cui il bene giuridico viene leso e quindi fino al momento in cui non cessa la permanenza dell’azione lesiva.

2. Cosa comporta essere colto in flagrante?

Lo stato di flagranza di reato comporta l’applicazione di una misura precautelare: un provvedimento provvisorio limitativo della libertà personale, eseguito dalla polizia giudiziaria, che anticipa la misura cautelare del giudice.

L’arresto in flagranza di reato può essere effettuato da diversi soggetti: la polizia giudiziaria, il Pubblico Ministero e il privato cittadino.

2.1 Arresto della polizia giudiziaria

L’articolo 57 c.p.p. considera agenti e ufficiali di polizia giudiziaria:

  • Gli appartenenti alla polizia di Stato, al corpo dei Carabinieri, della Guardia di finanza, agli agenti di custodia e del Corpo Forestale dello Stato.
  • Il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della Polizia di Stato.

All’arresto in flagranza non può procedersi per qualsiasi tipo di reato. La legge, infatti, distingue, in relazione a diverse ipotesi di reato, l’arresto obbligatorio

e l’arresto facoltativo

.Ai sensi dell’articolo 380 c.p.p. la polizia giudiziaria procede obbligatoriamente all’arresto di chiunque sia colto in flagranza di uno dei seguenti delitti dolosi:

  • Delitti consumati o tentati per cui la legge prevede la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 20.
  • Delitti contro la personalità dello Stato.
  • Devastazione e saccheggio.
  • Delitti contro l’incolumità pubblica.
  • Riduzione in schiavitù.
  • Furto aggravato in abitazione e furto con strappo.
  • Rapina ed estorsione.
  • Illegale detenzione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o clandestine.
  • Delitti concernenti sostanze stupefacenti.
  • Delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale.
  • Promozione, costituzione, direzione e organizzazione di associazione mafiosa o per delinquere.
  • Fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso.
  • Delitti di riduzione in schiavitù, prostituzione, pornografia e iniziative turistiche per lo sfruttamento della prostituzione minorile.
  • Violenza sessuale di gruppo.
  • Atti sessuali con minorenne.
  • Maltrattamenti contro familiari conviventi e stalking.
  • Ricettazione aggravata.
  • Trasporto di persone per ingresso illegale nel territorio dello stato
  • Omicidio colposo stradale

In ragione della minor gravità, ai sensi dell’articolo 381 c.p.p., la polizia giudiziaria ha facoltà di arrestare chiunque sia colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

  • Dolosi, consumati o tentati, per cui la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a 3 anni.
  • Colposi per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.
  • Peculato.
  • Corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio.
  • Violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale.
  • Commercio e somministrazione di medicinali o sostanze alimentari nocive.
  • Lesione personale.
  • Furto.
  • Danneggiamento aggravato.
  • Truffa.
  • Appropriazione indebita.
  • Violazione di domicilio.
  • Offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico.
  • Alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi.
  • Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità o qualità personali.
  • Lesioni colpose stradali gravi o gravissime.
  • Delitti perseguibili a querela, se questa viene proposta anche oralmente alla polizia giudiziaria presente sul luogo.
     
La legge precisa che in presenza di tali ipotesi delittuose l’arresto in flagranza è disposto soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto o dalla pericolosità del reo, dopo aver analizzato sia la sua personalità sia le circostanze del fatto.

2.2 Arresto del Pubblico Ministero

Ai sensi dell’articolo 476 c.p.p. il Pubblico Ministero procede all’arresto obbligatorio o facoltativo per i reati commessi durante l’udienza. Tuttavia, non è permesso l’arresto dei testimoni per i reati concernenti il contenuto della deposizione.

2.3. Arresto dei privati cittadini

L’articolo 383 c.p.p. prevede che i privati cittadini procedano all’arresto in flagranza dei reati, perseguibili d’ufficio, per cui la legge stabilisce l’arresto obbligatorio. Chi esegue l’arresto deve consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla Polizia Giudiziaria.

3. Quanto dura l’arresto di polizia e cosa succede dopo?

L’arresto di polizia comporta la limitazione della libertà personale dell’individuo e prima di essere disciplinato dal codice di procedura penale, è regolamentato dall’articolo 13 della Costituzione.
 
La norma, dopo aver sancito il principio della inviolabilità della libertà personale, consente che in casi eccezionali di necessità e urgenza, previsti dalla legge, l’Autorità di Pubblica Sicurezza possa adottare provvedimenti provvisori di restrizione della libertà della persona. Tali provvedimenti devono essere comunicati entro 48 ore all’Autorità Giudiziaria, la quale nelle successive 48 ore deve procedere alla convalida. In caso contrario le misure si intendono revocate e l’arrestato viene liberato.

Le norme di procedura penale danno attuazione a tali principi, fissando la durata dell’arresto di polizia in un totale di 96 ore
Vediamone i dettagli.

1) Entro 24 ore dall’arresto:
 
La polizia giudiziaria, ai sensi dell’articolo 386 comma 3 c.p.p., deve:
  • Mettere l’arrestato a disposizione del Pubblico Ministero (PM), conducendolo nella casa circondariale del luogo in cui è stato effettuato l’arresto.
  • Trasmettere al PM il verbale dell’arresto, contenente l’eventuale nomina del difensore di fiducia, il giorno, l’ora, il luogo e le ragioni dell’arresto.
2) Entro 48 ore dall’arresto:
 
Il PM, dopo aver ricevuto l’arrestato, deve:
  • Darne avviso al difensore.
  • Informare l’arrestato in ordine al fatto per cui si procede, le ragioni del provvedimento, gli elementi a suo carico e le relative fonti.
  • Procedere all’interrogatorio.
Se dall’interrogatorio emerge che l’arresto è stato disposto per errore di persona o non vi siano i presupposti di legge, il PM, ai sensi dell’articolo 389 c.p.p., dispone con decreto l’immediata liberazione dell’arrestato.
 
Se, invece, l’interrogatorio da esito positivo, il PM deve chiedere la convalida della misura al Giudice delle Indagini Preliminari (GIP).
 
3) Entro le 48 ore successive alla richiesta di convalida:
 
Il GIP, ai sensi dell’articolo 390 c.p.p., fissa l’udienza in camera di consiglio, dandone avviso al PM e al difensore (la cui partecipazione è obbligatoria). Al termine di tale udienza il GIP, se verifica che l’arresto è stato eseguito in presenza dei presupposti e con le modalità stabilite dalla legge, emette ordinanza di convalida. Con la stessa, può essere disposta anche l’applicazione delle misure cautelari più opportune. 
In particolare, dispone la custodia in carcere o gli arresti domiciliari se verifica la sussistenza del pericolo di:
  • fuga
  • inquinamento delle prove
  • reiterazione del reato
Nel caso in cui tali presupposti non vengano riscontrati, il GIP dispone l’immediata liberazione dell’arrestato, disponendo che il procedimento prosegua nei confronti dell’imputato in stato di libertà.
Valentina Occhipinti
 

Fonti normative

Art. 13 Costituzione
Artt. 380, 381, 382, 383, 386, 388, 389, 390, 476 c.p.p.
Art. 8 co. 1 ter L. 13 dicembre 1989 n. 401

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