Il reato di estorsione ed usura nel codice penale

Estorsione ed usura: in cosa consistono questi reati e cosa possono fare le vittime?

reato estorsione

1. Il reato di estorsione nel codice penale

Il reato in questione è normato dall’art. 629 del codice penale: ”chiunque mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.” La pena può arrivare addirittura alla reclusione fino a venti anni in taluni casi più gravi. Il reato di estorsione ri definisce anche “plurioffensivo” trattandosi di un delitto contro il patrimonio che lede l’interesse personale della vittima nella sua autodeterminazione ma anche la sua integrità fisica.

2. Elemento oggettivo ed elemento soggettivo del reato di estorsione

L’elemento oggettivo dell’estorsione si configura con la costrizione, mediante minaccia o violenza, del soggetto, portandolo a commettere comportamenti attivi o omissivi. L’elemento soggettivo da considerare è la condotta dell’agente che, con violenza e minaccia, al fine di procurare a sé stessi o ad altri un ingiusto profitto, costringe un’altra persona a fare o omettere qualcosa arrecandogli un danno. L’esempio più classico di estorsione è ”il pizzo”, che consiste in minacce finalizzate ad ottenere un pagamento dietro la promessa di una presunta protezione.

3. Il reato di usura

Per l’art. 644 del Codice Penale “chiunque si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. Siamo in presenza di un reato a “condotta frazionata” o a “consumazione prolungata” dal momento che il fatto lesivo è dato dai pagamenti effettuati dalla vittima in esecuzione del patto di usura.

Va osservato che anche eventuali terzi, pur se estranei al patto usuraio ma che contribuiscano ad esempio al recupero dei crediti e, dunque, all’illecito vantaggio, sono responsabili a titolo di concorso nel reato.

L’usura può essere di due tipi:

  1. presunta, se supera semplicemente la soglia di usura stabilita dalla legge;
  2. concreta, se l’agente approfitta dello stato di difficoltà in cui verte la vittima del reato.

Questa difficoltà viene sfruttata a favore dell’agente e diventa lo strumento attraverso il quale si ottiene una sproporzione nelle prestazioni. Facciamo un esempio: siete in difficoltà economica dal momento che avete perso il lavoro ed avete una scadenza di pagamento imminente. Chiedete, pertanto, a Tizio una somma di danaro in prestito che vi viene concessa con l’aggiunta di una cifra spropositata a titolo di interessi. Nel caso in cui l’usuraio approfittasse di un vero e proprio stato di bisogno della vittima, ovvero quella condizione in cui non si possono soddisfare i propri bisogni primari, saremmo in presenza di una aggravante del reato.

4. Procedibilità e prescrizione

Sia l’estorsione che l’usura sono reati procedibili d’ufficio ovvero reati che non necessitano della querela della parte offesa potendo essere denunciati da chiunque ne sia a conoscenza, anche d’ufficio. Entrambi i reati si prescrivono in 10 anni salvo i periodi di sospensione espressamente previsti dalla legge che ritardano la prescrizione.

5. Cosa fare se si è vittima di usura o estorsione

La prima cosa da fare quando si è vittima di usura o estorsione è denunciare il fatto alle Forze dell’Ordine. Per le vittime il legislatore ha anche dedicato un numero verde istituito presso l’ufficio Relazioni pubbliche presso il Ministero dell’Interno (800 999 000), utilizzabile anche da chi ancora non è vittima di usura o estorsione ma ha necessità di informazioni. È inoltre possibile rivolgersi ad una serie di associazioni e fondazioni ed accedere ad una serie di benefici e tutele istituiti appositamente per le vittime di usura.

La Legge 44/1999 ha previsto un specifico fondo a favore di chi sia vittima di estorsione o di usura per il ristoro del danno patrimoniale subito anche se a determinate condizioni: non deve aver aderito o deve aver cessato di aderire alle richieste estorsive; la vittima non deve aver concorso nel compimento del fatto delittuoso; il delitto da cui è derivato il danno oppure anche laddove si trattasse di intimidazione di danno ambientale, deve essere riferito all’autorità giudiziaria con l’indicazione di tutti i particolari di cui si è a conoscenza.

Per poter accedere al fondo è necessario fare richiesta alla Prefettura in cui si sono svolti i fatti entro 120 giorni dalla denuncia o da quando si ha avuto conoscenza del fatto che l’indagine abbia rivelato la presenza di elementi identificativi del reato di estorsione. L’accesso al Fondo è concesso prevalentemente a chi eserciti un’attività economica di varia natura, commerciale o artigianale, una libera arte o professione, che abbia subito un danno a beni mobili o immobili, lesioni personali, danni sotto forma di mancato guadagno (collegato all’attività esercitata), subiti come conseguenza di adesione alle richieste estorsive ovvero in quanto non abbiano voluto aderire a tali richieste.

Raffaele Fuiano

6. Fonti normative

  • Codice penale: artt. 629, 644
  • Legge n. 44 del23 febbraio 1999

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