Cos'è l'abuso d'ufficio
Il reato di “abuso d’ufficio” ha subito numerose modifiche nel corso degli anni fino alla recentissima emanazione del Decreto Semplificazioni risalente a pochi mesi fa.
- Cos'è l'abuso d'ufficio
- Qual è la pena per l'abuso d'ufficio?
- Chi sono i soggetti attivi e passivi?
- Evoluzione storica del reato
- La riforma del 2020 nel Decreto Semplificazioni
- Esempio
Cos'è l'abuso d'ufficio
La fattispecie in questione rientra tra i “delitti contro la pubblica amministrazione” regolamentati dal titolo II del libro II del codice penale. In particolare, rientra tra quelli previsti al capo primo dei “delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione”; mentre al capo secondo sono previsti e puniti i “delitti dei privati contro la pubblica amministrazione”.
Si tratta, perciò, di reato proprio poiché realizzabile solamente dal pubblico ufficiale e dall’incaricato di pubblico servizio la cui condotta – perpetrata con dolo generico, nella forma del c.d. dolo intenzionale – leda il buon andamento, l’imparzialità della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’operato dei pubblici uffici ex art. 97 Cost.; invero, parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene che il bene giuridico tutelato sia anche l’interesse del privato a non essere turbato nei suoi diritti costituzionalmente garantiti.
Pertanto, si tratterebbe di reato di danno plurisoggettivo, giacché, oltre la P.A., soggetto passivo sarebbe altresì colui al quale la condotta illegittima del pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) abbia arrecato un danno.
Qual è la pena per l'abuso d'ufficio?
L’art. 323 c.p. prevede, salvo che il fatto costituisca un reato più grave, due trattamenti sanzionatori differenti.
Al co. 1 è disposto che sia punito con la reclusione da uno a quattro anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o arrechi un danno ingiusto, agendo nello svolgimento delle sue funzioni o servizio e in violazione di specifiche regole di condotta previste espressamente dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.
Al co. 2 la norma prevede una circostanza aggravante speciale ad effetto comune, sancendo che, nei casi in cui il vantaggio o il danno abbiano carattere di gravità rilevante, la pena sia aumentata.
Chi sono i soggetti attivi e passivi?
Alla luce delle considerazioni svolte sopra, è agevole comprendere come il reato in trattazione possa essere commesso solamente da un soggetto qualificato, nella persona del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio (figura quest’ultima introdotta dalla Legge 26 aprile 1990, n. 86).
Soggetto passivo, invece, è anzitutto la pubblica amministrazione, ma l’orientamento che rileva la plurioffensività del delitto sostiene che anche il privato leso dalla condotta criminosa dell’agente debba considerarsi soggetto passivo del reato.
Evoluzione storica del reato
Il reato di “abuso d’ufficio” ha subito numerose modifiche nel corso degli anni fino alla recentissima emanazione del Decreto Semplificazioni risalente a pochi mesi fa. In particolare, la norma in questione ha subito una prima riforma nel 1990 con la Legge n. 86 che ha introdotto il requisito dell’ingiustizia del vantaggio o del danno per i quali il pubblico ufficiale agisce e l’inserimento dell’ipotesi dell’abuso perpetrato per conseguire un vantaggio di natura patrimoniale.
In seguito, la Legge 16 luglio 1997 n. 234 ha profondamente modificato la struttura reato, cercando di restringere i rischi di “sconfinamento” del giudice penale nell’alveo delle scelte della pubblica amministrazione.
Per mezzo della previsione legislativa del ‘97 si sanciva che il reato fosse configurabile solo al sussistere della violazione di leggi o di regolamenti. In tal modo, ai fini della condotta di abuso d’ufficio, rilevavano solamente la generica violazione di norme di legge o di regolamento e l’inosservanza del dovere di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.
Venivano così circoscritti univocamente i presupposti del comportamento punibile; inoltre, se precedentemente il reato era configurabile come reato di pericolo a dolo specifico e a consumazione anticipata, con la riforma diviene reato di evento. Successivamente, con l’introduzione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, fu irriggidito il trattamento sanzionatorio del delitto di cui all’art. 323 co. 1 c.p., giacché l’art. 1 della suddetta legge ha aggravato la pena prima prevista nei limiti edittali di sei mesi e tre anni.
La riforma del 2020 nel Decreto Semplificazioni
Il Decreto Semplificazoni (n. 76/2020), nell’intento di snellire le procedure amministrative stante l’emergenza pandemica in corso, ha operato un’importante modifica al delitto di “abuso d’ufficio” che resta pur sempre un reato di evento perpetrato con dolo generico, ma ove muta l’elemento oggettivo, attribuendosi rilevanza alle specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, dalle quali non residuino margini di discrezionalità per il soggetto attivo.
L’originario co. 1 dell’art. 323 c.p. è stato modificato nella parte in cui recitava “Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento...” sostituendo i termini “norme di legge o di regolamento” con “specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”.
Eliminato, dunque, il riferimento al “regolamento” tra le fonti capaci di generare l’abuso d’ufficio, l’ambito oggettivo di applicazione della fattispecie risulta circoscritto poiché non sono più puniti penalmente comportamenti in violazione di misure regolamentari, ma solo di specifiche regole di condotta previste da norme di rango primario; è inoltre, esclusa la rilevanza penale in termini di abuso d’ufficio se la violazione di una specifica ed espressa regola di condotta sia caratterizzata da margini di discrezionalità. Ne deriva un ridimensionamento delle responsabilità per i funzionari pubblici.
Esempio
Classico esempio della confugurazione del reato di abuso d’ufficio concerne la condotta del pubblico ufficiale che riveli le tracce delle prove scritte di un concorso pubblico. In tal modo, infatti, il pubblico ufficiale viola il dovere di segretezza d’ufficio che esiste in capo ai dipendenti della pubblica amministrazione.
Fonti normative:
- Art. 323 c.p.;
- Art. 97 Cost.;
- L. n. 86/1990;
- L. n. 234/1997;
- L. n. 190/2012;
- D.L. 76/2020.
Marina Di Dio
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