Articoli Diritto Penale - Pagina 1

Cosa Succede se non si Risponde a un Atto Giudiziario

Talvolta la maggior parte delle persone ritiene che ignorare un atto giudiziario, soprattutto non procedendo con il suo ritiro, significhi mettersi al riparo dalle conseguenze che quell’invio comporta. Tale concezione è assolutamente sbagliata, posto che se non si ritira un atto o non si risponde, la notifica si perfezionerà in ogni caso e decorsi i relativi termini non si potrà più né costituirsi né formulare alcuna opposizione. Per atto giudiziario si intende un documento ufficiale relativo ad un processo – sia esso civile, penale o amministrativo – trasmesso da un Giudice, da una cancelleria o da un avvocato, con il quale si trasmette un determinato provvedimento, contenente decisioni, intimazioni o convocazioni alle parti coinvolte. Sono atti che vengono recapiti attraverso una raccomandata a/r (generalmente le buste sono di colore verde).

Aggressione da parte di un cane: cosa fare?

​​​​​​​Accade sovente che persone vengano aggredite da cani e in conseguenza dell’aggressione subiscano dei danni più o meno gravi. L’ordinamento giuridico italiano si premura di disciplinare tale casistica prevedendo una forma di responsabilità ad hoc, mediante l’introduzione di una normativa specifica, volta a disciplinare quale sia il soggetto in capo al quale venga posta la responsabilità del fatto dannoso dell’animale e in presenza di quali condizioni tale soggetto sia effettivamente chiamato a rispondere. Nel corso della trattazione si avrà cura di esaminare il complesso degli elementi che integrano gli elementi che portano a un riconoscimento di responsabilità a partire dai comportamenti dell’animale che possono essere considerati rilevanti, per poi proseguire agli obblighi posti a carico del proprietario sia in costanza dei fatti che in una fase successiva, al tipo di danni risarcibili, alle figure di assicurazione che possono essere concluse dal proprietario a sua tutela, agli obblighi addizionali che debbono essere ottemperati per cani ritenuti particolarmente pericolosi e ai modi per prevenire che essi possano porre in essere comportamenti dannosi o lesivi. Si cercherà, quindi, di fornire un quadro il più completo possibile in materia, per consentire a chiunque di comprendere come agire e quali conseguenze siano applicabili al proprietario.

Superbonus e Responsabilità Legali

Cause di non punibilità: Cosa sono?

Nel diritto penale italiano, le cause di non punibilità costituiscono una categoria giuridica che interviene a valle della valutazione della sussistenza del reato. Esse si distinguono per la loro funzione di escludere, in presenza di specifiche condizioni normative, l’irrogazione della sanzione penale pur in presenza di una condotta illecita penalmente tipica, antigiuridica e colpevole. Tali cause si fondano su valutazioni di opportunità politico-criminale e su esigenze di economia processuale e deflazione giudiziaria. Occorre differenziare le cause di non punibilità dalle cause di esclusione del reato (artt. 49-54 c.p.), le quali, al contrario, agiscono prima ancora della configurabilità del reato, negandone uno degli elementi costitutivi (tipicità, antigiuridicità o colpevolezza). Le cause di non punibilità presuppongono quindi un reato perfetto in ogni sua componente, ma ne inibiscono la punizione per ragioni extra-penali o di sistema. Tra le principali ipotesi vi sono il perdono giudiziale (art. 169 c.p.), l’irrilevanza del fatto (art. 131-bis c.p.), la particolare tenuità dell’offesa, la remissione di querela e la condotta riparatoria. Il loro riconoscimento comporta spesso il proscioglimento dell’imputato ex art. 530 c.p.p. o l’archiviazione del procedimento. Tali istituti rivestono un’importanza cruciale per garantire una giustizia penale equa e proporzionata, orientata anche alla rieducazione e alla risocializzazione del reo, evitando il ricorso alla sanzione penale quando questa risulti sproporzionata o inutile sotto il profilo preventivo.

La responsabilità civile e penale del medico.

A CURA DELL'AVV. GIACOMO FUSCALDO | COMPONENTE DEL GRUPPO DI RICERCA CIVILISTICO PRESSO UNIVERSITA' DELLA CALABRIA.

Dichiarazione mendace in buona fede: conseguenze legali

Come facilmente intuibile le dichiarazioni mendaci sono definibili come le dichiarazioni che non corrispondono a verità. In ambito giuridico le dichiarazioni di tipo mendace non sempre comportano conseguenze legali pregiudizievoli per il dichiarante. Occorre, infatti, in ogni caso preliminarmente verificare e valutare se la dichiarazione mendace sia stata dal soggetto dichiarante resa in buona o cattiva fede, ossia se il soggetto che l’ha formulata lo abbia fatto con intento fraudolento ovvero per semplice negligenza. Nel secondo caso, la dichiarazione sarà tendenzialmente priva di effetti, mentre nel primo caso, ricorrendo gli ulteriori elementi costitutivi di volta in volta contemplati dalla legge penale, la dichiarazione mendace potrebbe addirittura concorrere a integrare fattispecie di reato e, conseguentemente, a seguito di un eventuale procedimento penale instaurato nei confronti del dichiarante comportare la pronuncia da parte dell’organo giurisdizionale di una sentenza di condanna.

Reati contro l’onore e reputazione

Nel sistema giuridico italiano, l’onore e la reputazione sono beni giuridici di rilievo costituzionale, tutelati non solo in ambito civile ma anche, con specifiche incriminazioni, nel Codice Penale. Tali reati si collocano nel Titolo XII del Libro II del codice, rubricato “Dei delitti contro la persona”, e più precisamente nel Capo III, che disciplina i delitti contro l’onore. L’onore, in senso giuridico, può essere inteso come la dignità personale, il sentimento della propria integrità morale, mentre la reputazione attiene alla considerazione che gli altri hanno del soggetto nell’ambito della vita sociale. La tutela penale si esplica principalmente attraverso le fattispecie di ingiuria (oggi depenalizzata e sanzionata in via civilistica), diffamazione e calunnia. La diffamazione (art. 595 c.p.) protegge la reputazione dall’offesa comunicata a più persone, mentre la calunnia (art. 368 c.p.) punisce chi incolpa falsamente un innocente di un reato. La rilevanza della tutela della reputazione si riflette anche nel bilanciamento con altri diritti fondamentali, come la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), cui l’interprete è chiamato a dare concreta attuazione, specie nei contesti mediatici e digitali. L’analisi dei reati contro l’onore implica dunque una costante attenzione all’evoluzione sociale e giurisprudenziale, al fine di garantire l’effettività della protezione dei diritti della persona.

Reati contro la vita e l’incolumità

I reati contro la vita e l’incolumità personale costituiscono una delle categorie più gravi e rilevanti del diritto penale, in quanto incidono direttamente su beni giuridici primari e indisponibili dell’individuo: la vita, l’integrità fisica e la salute. Tali delitti riflettono il massimo livello di disvalore sociale e giuridico, poiché minano le fondamenta stesse della convivenza civile e dell’ordinamento giuridico. Il Codice Penale italiano dedica a questi illeciti il Titolo XII della Parte Speciale, distinguendo tra reati contro la vita (come l’omicidio, art. 575 c.p., e le sue aggravanti e varianti) e reati contro l’incolumità individuale (quali le lesioni personali, art. 582 c.p., e i delitti dolosi o colposi che attentano alla sicurezza fisica). Si aggiungono altresì i reati che attentano all’incolumità pubblica (Titolo VI), quali disastri o epidemie. L’obiettivo dell’ordinamento è duplice: da un lato, garantire la tutela preventiva attraverso la minaccia penale; dall’altro, assicurare la repressione degli illeciti mediante sanzioni efficaci, proporzionate e rieducative. La disciplina risponde così al principio di legalità e al principio personalistico, tutelando la persona nella sua dimensione esistenziale e sociale, coerentemente con i precetti costituzionali, in particolare l’art. 2 e l’art. 32 della Costituzione.

Differenze tra diritto penale e civile

Il diritto penale e il diritto civile rappresentano due pilastri fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, distinti per finalità, oggetto e strumenti di tutela.  Il diritto penale ha la funzione di tutelare i beni giuridici fondamentali della collettività (come la vita, l’incolumità, la libertà personale) attraverso la previsione di reati e l’irrogazione di sanzioni penali nei confronti di chi li viola. Esso è caratterizzato dal principio di legalità e dalla riserva di legge, oltre che da una marcata incidenza coercitiva dello Stato. Il diritto civile, invece, disciplina i rapporti tra privati, concernenti situazioni patrimoniali e personali (famiglia, obbligazioni, proprietà, successioni), tutelando gli interessi individuali e garantendo strumenti di risoluzione delle controversie prevalentemente risarcitori o restitutori. La distinzione tra questi due ambiti è essenziale, tanto per i cittadini quanto per i professionisti del diritto: consente, infatti, di orientare correttamente le scelte procedurali, individuare le competenze giurisdizionali e comprendere la natura delle tutele attivabili. Per l’avvocato, conoscere i confini tra penale e civile significa operare con precisione nella scelta del rito, dei mezzi istruttori e dei rimedi giurisdizionali.

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