Il reato di Maltrattamenti: come riconoscerlo e le vie legali per intervenire.

Purtroppo, nel corso degli anni, si osserva una inesorabile crescita di alcuni reati, come i maltrattamenti che, molte volte, vengono lasciati al caso e “confusi” con altre fattispecie criminose di minor allarme sociale.  L'intento di questo articolo è informare il lettore sulle procedure legali da seguire in caso di maltrattamenti, sia fisici che psicologici, e fornire supporto e sensibilizzazione affinché si possa agire prontamente se si diventa vittima di tali reati.  Se si sospetta di essere vittima di maltrattamenti, è fondamentale segnalare immediatamente l'accaduto alle forze dell'ordine e al Pubblico Ministero, il quale, nei casi più gravi, potrà richiedere l'adozione di misure cautelari nei confronti dell'autore del reato.

Cosa si intende per Maltrattamenti: Definizione legale

Il reato di maltrattamenti (contro familiari e conviventi) è previsto dall’art. 572 del Codice Penale che punisce “…chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente( 571 c.p. che punisce, invece, chi abusa dei mezzi di correzione o di disciplina, n.d.r.), maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni. Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato…”.

La procedibilità di detto reato è d’ufficio, pertanto il Pubblico Ministero, venuto a conoscenza della commissione del reato, a prescindere dalla denuncia-querela della vittima, può avviare le indagini preliminari e, qualora ravvisasse gli elementi costitutivi del delitto, esercitare l’azione penale nei confronti dell’autore.

Il reato di maltrattamenti in famiglia è un reato cd. proprio, tant’è che può essere commesso esclusivamente da chi è legato al soggetto passivo da un rapporto di familiarità, convivenza, dipendenza. 

Ciò detto, il reato di maltrattamenti si può configurare anche in assenza di un rapporto di convivenza o quando questo sia cessata a seguito di separazione o quando la convivenza sia stata di breve durata, instabile e anomala.

Il reato di maltrattamenti si configura anche in assenza di episodi prolungati nel tempo; è sufficiente un breve intervallo, purché gli atti vessatori siano tali da rientrare in categorie come percosse, minacce, ingiurie, privazioni inflitte alla vittima, scherni, disprezzo, umiliazione e asservimento, capaci di provocare sofferenze fisiche, morali e patrimoniali.

Analogamente, il reato di maltrattamenti, pur essendo definito come "maltrattamenti contro familiari e conviventi", può manifestarsi anche nell'ambiente lavorativo, dove il datore di lavoro, esercitando un potere autoritario (considerato un presupposto data la natura del rapporto di subordinazione), può "umiliare" e "maltrattare" il dipendente, sottoponendolo a continue sofferenze.

È fondamentale, tuttavia, prestare attenzione alla natura del rapporto di dipendenza e alla quantità e qualità delle vessazioni da parte del datore di lavoro, poiché, qualora si dimostrasse che il rapporto lavorativo non è "stretto e continuo", potrebbe rispondere esclusivamente di mobbing, che, è importante ricordare, non costituisce un reato ma un illecito civile. 

Anche nel contesto scolastico, gli educatori e le educatrici potrebbero essere ritenuti responsabili di "maltrattamenti" se gli studenti subiscono comportamenti dannosi che potrebbero lasciare cicatrici permanenti nelle vittime. 

Recentemente, il reato di maltrattamenti ha visto un inasprimento delle circostanze aggravanti con l'introduzione del cosiddetto codice rosso. 

Infatti, questo reato può essere considerato aggravato se perpetrato ai danni o in presenza di un minore, e nel caso in cui ne derivino lesioni personali gravi, gravissime o addirittura la morte della vittima. È importante sottolineare, tuttavia, che le lesioni e la morte devono essere conseguenze involontarie del comportamento dell'autore del reato; in caso contrario, si configurerebbe un concorso con altri reati, come lesioni o omicidio.

Obblighi delle Autorità e dei Servizi Sociali

A norma dell’art. 331 c.p.p. i pubblici ufficiali hanno l’obbligo di denunciare i reati procedibili d’ufficio (come il reato di maltrattamenti) di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività anche quando l’autore del reato è ignoto.

Ebbene, a norma dell’art. 347 c.p.p., acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

Con l’introduzione del cd. Codice Rosso, disciplinato dalla Legge 19 luglio 2019, n. 69, si è fortificata la tutela delle vittime di taluni reati, tra cui i maltrattamenti che, come sopradescritto, si verificano in ambito familiare o all’interno di relazioni di convivenza, accelerando l’avvio dei procedimenti penali e permettendo un più rapido intervento a tutela delle vittime.

Tali misure evidenziano l'importanza di prevenire che possibili ritardi nell'acquisizione e registrazione delle notizie di reato, o nello svolgimento delle indagini preliminari, possano ostacolare la tempestività degli interventi cautelari o di prevenzione, a tutela delle vittime di reati quali maltrattamenti, in particolare quando si verificano in ambiti familiari, in relazioni di convivenza, a scuola o in ambienti lavorativi.

Difatti, dalla ricezione della notizia di reato, il P.M. ha l’obbligo di sentire immediatamente la vittima del reato, potendo adottare, di conseguenza, misure cautelari anche con l’ausilio di braccialetto elettronico o localizzazione dell’agente e della vittima del reato.

La persona che subisce maltrattamenti ha la possibilità di accedere a diverse risorse disponibili sul territorio, come i centri antiviolenza e i servizi sociali. Questi enti non solo offrono supporto, ma possono anche suggerire misure di protezione, come l'allontanamento dell'aggressore dalla famiglia.. 

Processo per Maltrattamenti, responsabilità penale e civile dell’autore del reato.

Svolte le indagini, qualora si riscontrassero gli estremi del delitto, si instaurerebbe, nei confronti dell’autore del reato, un processo penale che, nel caso del comma 1 e 4, prima parte, è di competenza del giudice monocratico, del comma 2 e lesioni gravissime di competenza del giudice collegiale, mentre se dal reato deriva la morte la competenza è della Corte di Assise.

Si deve avere particolare attenzione alla personalità della vittima, tant’è che semmai venisse accertata una condizione di particolare vulnerabilità, deve essere soggetta a svariate forme di tutela, onde salvaguardare, quando possibile, il residuo emotivo della persona offesa. 

Non a caso, stante la sua vulnerabilità ed essendo grave il bene giuridico violato, nel caso di maltrattamenti, la vittima potrà usufruire del gratuito patrocinio a spese dello Stato, aldilà del reddito percepito, potendo, in questo modo, costituirsi parte civile per il riconoscimento del danno subito ovvero partecipare attivamente al processo con l’ausilio di un legale.

Si segnala che, oltre alla vittima del reato, l’azione civile può essere esercitata anche da soggetti o enti collettivi che mirano alla restituzione o risarcimento del danno che trasferiscono, nel processo penale, l’azione che il danneggiato del reato avrebbe potuto altresì muovere dinanzi al giudice civile. 

Pertanto, all’esito del processo, l’imputato, qualora risultasse colpevole, potrebbe essere condannato ad una pena detentiva e al risarcimento del danno alla vittima del reato e ai danneggiati dal reato.

Sarà complicato, date le restrizioni normative riguardanti il reato di maltrattamenti, per l'autore del reato riuscire a ottenere dal Giudice la sospensione condizionale della pena, la quale deve essere inferiore a due anni e condizionata alla partecipazione a programmi di recupero.

In aggiunta, è importante evidenziare che in alcune situazioni, specialmente quando il reato è stato perpetrato in modalità aggravate (come nel caso della presenza di minori), il condannato non avrà la possibilità di usufruire dei benefici penitenziari, correndo il rischio che, una volta che la condanna diventi definitiva, si apra la strada per l'ingresso in carcere.

FAQ - Domande Frequenti su Maltrattamenti

Chi può denunciare un caso di maltrattamenti?

In situazioni di maltrattamenti, la persona colpita dal reato ha la possibilità di presentare denuncia alle forze dell'ordine, ai servizi sociali, ai pubblici ufficiali o direttamente alla Procura della Repubblica contro l'autore del reato. Inoltre, nel caso in cui pubblici ufficiali, medici o servizi sociali vengano a conoscenza di episodi di maltrattamenti, sono tenuti a informare senza indugi il Pubblico Ministero, affinché vengano prese le necessarie misure di protezione. Poiché il reato è procedibile d'ufficio, ciò significa che può essere perseguito anche senza una denuncia formale da parte della vittima; una volta che la notizia di reato è stata ricevuta, il procedimento seguirà il suo corso, indipendentemente dalla volontà della vittima di ritirare la denuncia.

È necessario avere prove concrete per sporgere denuncia?

Non è necessario disporre di prove tangibili e, nel caso di maltrattamenti di qualsiasi tipo (fisici, psicologici, economici), è consigliato contattare immediatamente le autorità competenti, i centri antiviolenza, o gli ospedali, chiamando direttamente il numero 1522 (numero antiviolenza) per ricevere assistenza e presentare una denuncia. Infatti, la persona che subisce maltrattamenti ha diritto a una presunzione di verità; sarà poi compito del Pubblico Ministero (e eventualmente del Tribunale) valutare la credibilità della denuncia anche in assenza di prove concrete. Si precisa che, non essendo obbligata a sporgere denuncia, la vittima di violenza può richiedere un ammonimento nei confronti dell'autore del reato al Questore.

 Quali sono le prime tutele attivabili dopo la denuncia?

Dopo la denuncia, la persona che ha subito maltrattamenti verrà indirizzata ai Centri Antiviolenza, dove verranno proposti diversi percorsi da seguire in base alla gravità della situazione. Una volta che la vittima sarà accolta dai Centri Antiviolenza, riceverà supporto psicologico e, se necessario, assistenza legale per essere informata sul processo da seguire. La Procura, dopo aver ascoltato la vittima e valutato i fatti, può richiedere l'applicazione di misure cautelari nei confronti dell'autore del reato, qualora ci siano seri pericoli per la persona offesa.

Un minore può essere ascoltato in caso di maltrattamenti in famiglia?

Sì. Nel caso di abusi domestici, indipendentemente dal fatto che il minore sia direttamente coinvolto come vittima o abbia semplicemente assistito agli eventi, potrà essere ascoltato in un ambiente protetto. Questo avverrà con la presenza di psicologi e/o operatori, il cui compito sarà quello di farlo sentire a suo agio, garantendo così la necessaria tranquillità e assicurando la massima autenticità nelle sue risposte.

Come si può ottenere il risarcimento dei danni subiti?

Se si è subito maltrattamenti, è possibile richiedere un risarcimento per i danni patiti. Questo può avvenire inizialmente in ambito penale, con l'assistenza di un avvocato e usufruendo del patrocinio gratuito a carico dello Stato, costituendosi come parte civile. Al termine del processo, il Giudice potrà, attraverso la sentenza, riconoscere un risarcimento per il danno subito dalla vittima, e in alcuni casi, disporre anche una provvisionale immediatamente esecutiva. In questo modo, la vittima avrà la possibilità di richiedere direttamente il pagamento della provvisionale all'autore del reato e, in caso di inadempienza, potrà attivare tutte le procedure esecutive necessarie per tutelare i propri diritti. Inoltre, con la sentenza di condanna dell'autore del reato, indipendentemente dalla concessione di una provvisionale, la vittima potrà rivolgersi al giudice civile affinché emetta una sentenza di risarcimento danni a suo favore.

 

Avvocato Giuseppe Pisa

Giuseppe Pisa