Cosa Sono i Reati Commissivi: Guida Completa

Reati commissivi: guida completa su caratteristiche, funzionamento e principali esempi nel diritto penale italiano.

Il sistema penalistico italiano distingue sostanzialmente i reati secondo diverse molteplici categorie. Una delle tante classificazioni è quella che contrappone i reati commissivi dai reati omissivi. Volendo prendere le mosse da un’analisi della tematica testé delineata, nella presente trattazione si tenterà, innanzitutto, di concentrare l’attenzione sulla figura dei reati commissivi, tentando di fornirne una definizione giuridica e di delinearne i principi fondamentali, per poi procedere ad esaminare come si configuri e si strutturi un reato commissivo. In un secondo momento si procederà a delimitare la linea di demarcazione tra i reati commissivi e la diversa categoria dei reati omissivi, salvo poi tornare sui primi ed esaminarne gli esempi classici e più comuni.

Ulteriore aspetto di disamina atterrà alla distinzione tra reati commissivi dolosi, colposi e preterintenzionali, a seconda dell’elemento psicologico che sorregge l’azione compiuta dal soggetto autore della condotta. Ancora, a completamento della disamina, occorrerà soffermare l’attenzione sulla disciplina normativa applicabile al tentativo nel reato commissivo, configurabile alternativamente quando l’azione non si compie o l’evento non si verifica. Infine, si concluderà con una breve trattazione inerente alla rilevanza applicativa delle cosiddette circostanze aggravanti nei reati commissivi, valutando come esse incidano sulla pena aumentandola in considerazione delle condizioni concrete del fatto.

Cosa Sono i Reati Commissivi

L’ordinamento giuridico italiano distingue i reati commissivi dai reati omissivi. Per quanto attiene ai reati commissivi essi si caratterizzano in ragione del fatto che l’evento lesivo al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice si verifica in conseguenza di un comportamento attivo e assolutamente volontario posto in essere dall’autore. Per meglio comprendere in cosa consistano i reati commissivi occorre soffermarsi sul concetto di azione penalmente rilevante, la cui modalità di estrinsecazione risultano dalle diverse fattispecie di reato di volta in volta prese in considerazione. Il punto di partenza, in ogni caso, è costituito dall’accertamento di un accadimento esteriormente percepibile, che – come detto – lede o mette in pericolo un bene giuridico.

In un momento successivo, è necessario stabilire se e in che modo detto accadimento consegua al comportamento di un soggetto. Sempre l’ordinamento giuridico italiano determina, come si vedrà, quali sono i criteri in base ai quali è possibile i criteri di attribuzione della penale responsabilità. Ebbene, in dettaglio, per il reato commissivo la condotta criminosa assume la forma dell’azione in senso stretto, intesa quale movimento corporeo dell’individuo. A maggiore specificazione del concetto sembra opportuno considerare il disposto normativo dell’articolo 42 comma primo del codice penale nella parte in cui esclude che un soggetto possa punito per la commissione di un’azione che ai sensi della legge penale integra un reato se non l’abbia commessa con coscienza e volontà. Quindi, l’azione deve consistere in un movimento corporeo cosciente e volontario, la coscienza e volontà atteggiandosi in maniera, peraltro, differente a seconda che si tratti di un reato doloso o di un reato colposo. Tuttavia, allo stato attuale solo per quanto concerne il reato commissivo doloso – che costituisce il modello di illecito penale emblematico – l’azione penalmente rilevante si caratterizza sempre per la partecipazione effettiva di coscienza e volontà, nei termini che si vedranno.

Come si Configura un Reato Commissivo

Per potersi dire concretizzato un reato commissivo è necessario e sufficiente che sussistano tutti gli elementi tipici del fatto, che si compendiano fondamentalmente nei seguenti:

  • elemento oggettivo;
  • elemento soggettivo.

Quanto all’elemento oggettivo del reato descrive le caratteristiche minime e sufficienti del fatto di reato, che, in ossequio alla teoria considerata prevalente (c.d. teoria tripartita) consistono nelle seguenti:

  1. tipicità: il fatto deve essere corrispondente a quello previsto e punito a norma della disposizione incriminatrice di volta in volta considerata;
  2. antigiuridicità: tale elemento sussiste qualora il fatto commesso dall’autore del reato manifesti contrarietà rispetto all’ordinamento giuridico e, in specie, si verifica ogniqualvolta il fatto venga commesso in assenza di una previsione che l’autorizzi o, comunque, la consenta (il riferimento è alle cause di giustificazione);
  3. colpevolezza: l’ordinamento richiede che vi sia un grado di adesione psicologica minimo al fatto di reato commesso, necessitandosi che esso sia commesso con dolo, colpa o preterintenzione, essendo escluse – salvo casi eccezionali - dal nostro sistema penale le forme di responsabilità oggettiva (ossia quelle forme di responsabilità secondo le quali il soggetto viene chiamato a rispondere per la mera realizzazione del fatto di reato, anche in assenza di un benché minimo grado di adesione psicologica al fatto).

La commissione di un fatto tipico, tuttavia, non è di per sé sola sufficiente al fine di giungere ad una pronuncia di condanna, essendo necessario che all’elemento oggettivo si aggiunga la sussistenza dell’elemento soggettivo. Salvo eccezioni, invero, perché possa giungersi ad una pronuncia di condanna è necessario che il soggetto agente abbia commesso il fatto tipico con dolo, colpa ovvero preterintenzione. In proposito, il delitto è doloso o secondo l’intenzione quando il fatto è dall’agente previsto e voluto quale conseguenza della propria azione. Al contrario, il delitto è colposo o contro l’intenzione quando il fatto è dall’agente previsto come conseguenza della propria azione, ma non è dallo stesso voluto. Infine, il delitto è preterintenzionale o oltre l’intenzione quando dall’azione (od omissione) deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente. L’ordinamento giuridico attuale contempla solo due figure di delitto preterintenzionale: l’omicidio preterintenzionale e l’aborto preterintenzionale.

Differenza tra Reati Commissivi e Reati Omissivi

Come si è già avuto modo di premettere, una delle principali classificazioni dei reati è quella che suddivide tra reati commissivi e reati omissivi. In particolare, come si è già detto nei paragrafi precedenti il reato commissivo è quella forma di reato che si consuma mediante il compimento di un’azione positiva. In concreto, infatti, il diritto dell’azione è costituito da divieti che vengono violati da azioni positive e mirano a reprimere tutte le modificazioni peggiorative della situazione preesistente ovvero la lesione di un preesistente bene giuridico. Per lungo tempo, invero, la tipologia del reato commissivo ha costituito la regola.

Tuttavia, è ormai pacificamente accettato lo sviluppo del diritto penale dell’omissione, che si fonda sostanzialmente sull’imposizione da parte dell’ordinamento di comandi di agire in un determinato modo. In maniera più specifica e dettagliata, può dirsi che i reati omissivi a loro volta si distinguono in reati omissivi propri e reati omissivi impropri. Sono reati omissivi propri tutti i delitti omissivi che si concretizzano nel mancato compimento di un’azione che la normativa penale impone di realizzare. In tal caso, si rimprovera al soggetto di non aver posto in essere l’azione doverosa in quanto tale. Secondo un altro criterio di differenziazione sono definiti reati omissivi propri quelli direttamente configurati come tali dal legislatore.

L’esempio classico è quello dell’omissione di soccorso previsto e punito ai sensi dell’articolo 593 del codice penale, che sanziona chiunque, avendo l’opportunità e la capacità di farlo di prestare assistenza ad un soggetto che si trovi in stato di pericolo ovvero in stato di abbandono ometta di farlo. I reati impropri, invece, consisterebbero nella violazione di un obbligo di impedire il verificarsi di un evento tipico ai sensi della fattispecie commissiva base. Secondo un ulteriore criterio classificatorio sono reati omissivi impropri tutti quelli per i quali difetta una previsione normativa ad hoc.

Il caso tipico è quello della madre che omette di dare da mangiare al figlio che non sia ancora in grado di procurarsi il cibo in autonomia e, in conseguenza di ciò, cagioni la morte del piccolo. Per quanto, in particolare, attiene al reato omissivo improprio questo violerebbe il generale divieto di cagionare l’evento che concretizza la fattispecie commissiva. Il fondamento normativo è costituito dall’articolo 40 comma secondo, in considerazione del quale non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Consegue la definizione del delitto omissivo improprio quale delitto commissivo mediante omissione.

Esempi di Reati Commissivi nel Diritto Italiano

Il codice penale italiano prevede e punisce una serie di reati commissivi, dei quali si tenterà di fornire un’analisi delle fattispecie principali. Tra essi spiccano, in particolare, i reati di furto, di rapina, di lesioni personali e di omicidio doloso. La prima delle fattispecie appena richiamate sanziona il comportamento positivo di chiunque si appropria della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri. Elementi caratteristici di tale figura di reato, quindi, sono costituiti dai seguenti:

  • la condotta attiva consistente nello spossessamento da parte dell’agente nei confronti della vittima del reato;
  • il bene oggetto del reato, che deve consistere in una cosa mobile;
  • l’altruità del bene sottratto, non potendo il reato configurarsi qualora il bene sottratto sia di proprietà dello stesso soggetto agente;
  • il fine della condotta che deve consistere nel trarre dalla sottrazione del bene un profitto per sé o per altri.

La seconda figura di reato richiamata punisce la condotta del soggetto che, mediante violenza o minaccia alla persona al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene. In sostanza, la rapina si caratterizza, in quanto, in aggiunta rispetto a quanto previsto per il delitto di furto, prevede il ricorso alla violenza o alla minaccia rivolta al soggetto passivo, intendendosi per violenza il ricorso alla forza fisica, mentre per minaccia quello alla prospettazione di un male ingiusto tale da coartare la decisione della vittima del reato.

Ancora, è delitto commissivo il reato di lesioni personali, che viene integrato dalla condotta del soggetto che cagiona ad altri una lesione personale dalla quale consegua per la vittima l’insorgenza di una malattia nel corpo o nella mente. Si pensi al caso in cui, percuotendo con una spranga di metallo rigido, si provochi la frattura di un braccio nel soggetto colpito. L’ultima delle fattispecie richiamate contempla l’omicidio doloso, previsto e punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno, che si concretizza ogniqualvolta un soggetto cagioni la morte di un uomo. Sembra appena il caso di precisare che, per quanto attiene al delitto di omicidio, si tratta di un reato a forma libera, con ciò intendendosi che l’evento morte può essere provocato in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo. L’elemento soggettivo, in questo caso, consiste nell’intenzionalità e volontarietà dell’azione da parte del soggetto che la pone in essere materialmente.

Reati Commissivi Dolosi, Colposi e Preterintenzionali

Ai sensi del codice penale i reati commissivi possono essere, alternativamente, dolosi o secondo l’intenzione, colposi o contro l’intenzione, e preterintenzionali o oltre l’intenzione. In particolare, i delitti, anche commissivi, sono dolosi o secondo l’intenzione ogniqualvolta l’evento dannoso o pericoloso risultante dall’azione e dal quale l’ordinamento fa dipendere l’esistenza del delitto è, innanzitutto, previsto quale conseguenza possibile della propria azione, oltre che voluto nei predetti termini. Il codice penale definisce, invece, colposi o contro l’intenzione i reati quando sono commessi con negligenza, imprudenza, imperizia o a causa di inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Ciò sta a significare che l’evento conseguenza del fatto di reato commesso non è voluto dall’agente quale conseguenza della propria azione criminosa, ma si verifica comunque a causa di uno dei fattori poc’anzi descritti. Infine, si definisce preterintenzionale o oltre l’intenzione il reato dal quale deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente. Il reato tipico configurabile in tutte e tre le forme di elemento soggettivo appena richiamate e previste è identificato nel delitto di omicidio, previsto e punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 575 del codice penale nella figura dell’omicidio doloso, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 589 del codice penale nella figura dell’omicidio colposo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 584 del codice penale nella figura dell’omicidio preterintenzionale.

Bisogna, comunque, rammentare che sono una moltitudine i reati che sono previsti dal codice penale quali delitti dolosi. Per citarne solo alcuni si rammentano il delitto di lesioni personali, di percosse, di furto, di rapina, di estorsione e tendenzialmente tutti i delitti contro il patrimonio codicisticamente disciplinati. Per quanto attiene ai reati colposi, oltre all’ipotesi dell’omicidio colposo, ne costituiscono casistica concreta di maggiore diffusione quella dei reati correlati agli incidenti sul lavoro, conseguenti ad una errata gestione o ad un’elusione della normativa in materia di sicurezza, o agli incidenti stradali, scaturiti in conseguenza dell’elusione delle disposizioni di cui al codice della strada. Infine, per quanto attiene ai reati preterintenzionali il codice penale italiano contempla, oltre alla fattispecie dell’omicidio preterintenzionale, quella dell’aborto preterintenzionale, previsto e punito ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 194 del 1978 (la nota legge che ha introdotto nell’ordinamento la possibilità per le donne di ricorrere all’aborto), che al secondo comma sanziona la condotta di colui che, mediante il compimento di atti volti a provocare lesioni ad una donna incinta, provochi l’interruzione della gravidanza.

Il Tentativo nei Reati Commissivi

In riferimento ai reati commissivi un aspetto di particolare rilievo è indiscutibilmente quello che attiene alla configurabilità del tentativo. Per meglio comprendere l’istituto si può cominciare con il rappresentare che esso ricorre nei casi in cui l’agente non riesce a portare a compimento il reato programmato, ma gli atti realizzati sono, comunque, in grado di manifestare all’esterno l’intenzione criminosa. La giustificazione che si pone alla base della punibilità del tentativo deve essere rinvenuta nell’esigenza di prevenire l’esposizione a pericolo di beni considerati giuridicamente rilevanti. Il fondamento normativo è identificato nell’articolo 56 del codice penale, a mente del quale è punito a titolo di tentativo chiunque commetta atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere un delitto se l’azione non si compie o l’evento non si verifica.

In particolare, il requisito dell’idoneità degli atti deve essere riferito all’attitudine della condotta materiale ad aggredire e ledere il bene giuridico tutelato dalla norma che prevede la fattispecie normativa commissiva dolosa. Nell’ottica adottata dal legislatore a giustificare la minore severità della sanzione applicabile al delitto tentato è il minore grado di aggressione al bene giuridico considerato. Ciò nonostante, il delitto tentato presenta tutti gli elementi necessari per la configurazione del reato e cioè: il fatto tipico seppur atteggiato in maniera peculiare, antigiuridico e colpevole. La sua funzione è chiara e consiste nel reprimere penalmente un fatto che non ha ancora raggiunto la soglia della consumazione. Ci si è a lungo domandato quale possa essere considerato l’inizio dell’azione considerata punibile a titolo di tentativo. L’opinione prevalente è quella che ritiene tale momento possa essere individuato in quello in cui il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice viene messo in pericolo. Ad oggi si considera che ciò avvenga quando sussistano:

  • l’idoneità degli atti a realizzare il fatto: da valutare ponendosi idealmente nella medesima condizione in cui versava il soggetto agente, tenuto conto delle circostanze concrete;
  • l’univocità degli atti: si ritiene sussistente quando il grado di sviluppo degli atti stessi di prevedere la realizzazione del delitto ideato quale ipotesi concretamente ipotizzabile.

Quanto all’elemento soggettivo il tentativo è ammissibile solo se vi è dolo.

Rilevanza delle Circostanze Aggravanti nei Reati Commissivi

Vengono definite circostanze del reato tutti quegli elementi che accedono ad un reato già perfetto nella sua struttura, comportandone semplicemente una variazione nella misura della pena applicabile. In particolare, le circostanze si suddividono principalmente in:

  • circostanze aggravanti: situazioni in presenza delle quali l’ordinamento giuridico fa dipendere l’applicazione di un aumento della pena in concreto applicabile in misura proporzionale rispetto alla pena edittale prevista;
  • circostanze attenuanti: situazioni in presenza delle quali l’ordinamento giuridico fa dipendere l’applicazione di una diminuzione della pena in concreto applicabile in misura proporzionale rispetto alla pena edittale prevista.

Per ciascuna delle due categorie di circostanze appena richiamate è possibile effettuare ulteriori distinzioni, ripartendole, in specie, in:

  • circostanze comuni e circostanze speciali: le prime sono le circostanze previste nella parte generale del codice penale e applicabili alla generalità dei reati o, comunque, ad un insieme non predeterminabile di reati; per circostanze speciali si intendono, invece, tutte le circostanze che risultano applicabili ad una o più fattispecie specificamente individuate di reato;
  • circostanza oggettive e circostanze soggettive: le prime consistono nelle circostanze che hanno ad oggetto la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità attinente all’azione, la gravità del danno provocato o del pericolo, le condizioni o le qualità personali della persona offesa; le circostanze soggettive, invece, sono quelle che concernono l’intensità del dolo, il grado della colpa, le condizioni o le qualità personali del colpevole, i rapporti tra colpevole e offeso o inerenti alla persona dell’offeso;
  • circostanze tipiche e circostanze generiche: le prime consistono nelle circostanze la cui consistenza è fatta oggetto di descrizione normativa puntuale, così differenziandosi dalle seconde, che si configurano in quelle la cui identificabilità in concreto è rimessa all’opera ermeneutica del giudice che si occupa di decidere il caso;
  • circostanze ad effetto comune e circostanze ad effetto speciale: si distinguono sostanzialmente in quanto le prime comportano una variazione della pena prevista dalla fattispecie base in aumento o in diminuzione nella misura predeterminata di un terzo, mentre per quanto attiene alle seconde l’aumento o la diminuzione della pena è fissata in misura diversa e superiore rispetto al terzo della pena edittale base, prevedendosi un aumento o una diminuzione in misura diversa rispetto al terzo (normalmente nella misura del mezzo e dei due terzi).

Particolare normativa è dettata per l’ipotesi di concorso di circostanze, ossia per la situazione in cui risultino applicabili al caso concreto più circostanze diverse.

FAQ sui Reati Commissivi

Quali sono gli esempi più comuni di reati commissivi?

Si rammentano: il furto – che sanziona il comportamento di chiunque si appropri della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene -, la rapina – che punisce il comportamento di chiunque, mediante violenza o minaccia, si appropri della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene -, le lesioni personali – secondo cui è colpevole chiunque cagioni ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente –, l’omicidio – che punisce chiunque cagioni la morte di un uomo.

Che differenza c’è tra reato commissivo e reato omissivo?

Il sistema penalistico italiano suddivide i reati tra commissivi e omissivi. I primi sono quei reati la cui realizzazione e consumazione si verificano in seguito al compimento di un’azione materiale esterna. Al contrario, i reati omissivi sono quelli che si consumano in conseguenza di un comportamento omissivo (c.d. reato omissivo proprio) ovvero del mancato compimento di un’azione il cui compimento l’ordinamento giuridico considera doverosa e che viene imposta al soggetto specificamente individuato (c.d. reato omissivo improprio o commissivo mediante omissione).

Si può punire il tentativo di un reato commissivo?

La risposta al quesito sopra posto è positiva e la disciplina del tentativo è prevista ai sensi dell’articolo 56 del codice penale, il quale punisce chiunque commetta atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica. Il tentativo è, quindi, compatibile con i reati commissivi, i quali si delineino quali delitti, consistenti in quei reati che siano puniti con la sanzione della reclusione, dell’ergastolo o della multa.

Come cambia la pena se sono presenti aggravanti?

In presenza di circostanze aggravanti, ossia circostanze sussistendo le quali il fatto di reato viene considerato dal legislatore più grave rispetto al caso in cui si concretizzi semplicemente la fattispecie base, il legislatore prevede un sostanziale aggravamento di pena, rispettivamente nella misura fissa di un terzo, per il caso in cui sussistano circostanze ad effetto comune, e in misura maggiore (di norma di un mezzo o di due terzi), qualora si verifichi, invece, la sussistenza di un’aggravante ad effetto speciale.

I reati commissivi possono essere colposi?

Ai sensi del codice penale i delitti possono essere, alternativamente, dolosi o secondo l’intenzione, colposi o contro l’intenzione, e preterintenzionali o oltre l’intenzione. In particolare, i delitti, anche commissivi, sono colposi o contro l’intenzione quando sono commessi con negligenza, imprudenza, imperizia o a causa di inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Ciò sta a significare che l’evento conseguenza del fatto di reato commesso non è voluto dall’agente, ma si verifica comunque a causa di uno dei fattori poc’anzi descritti.

Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...