Pene e Misure di Sicurezza: Guida Completa al Diritto Penale

Il sistema giuridico italiano fa conseguire all’accertamento della responsabilità del soggetto che ha commesso il fatto di reato previsto e punito da una norma incriminatrice la comminazione di una conseguenza avente rilevanza penale.

In particolare, il sistema penale italiano è strutturato secondo un sistema denominato a doppio binario, poché fondato nella sostanza sulla coesistenza di pene e misure di sicurezza, oggetto di due diversi tipi di accertamento e che si orientano su due piani differenti, rispettivamente dell’imputabilità, cui conseguono la punibilità e l’applicazione di sanzioni, compresa la detenzione, e della pericolosità sociale, cui fa seguito l’applicazione di misure di sicurezza.

 


Cosa sono le Pene nel Diritto Penale

  • Definizione di pena

La pena può essere definita come la limitazione dei diritti cui va incontro un soggetto in conseguenza della violazione di una disposizione normativa che prevede un obbligo.

Si distingue, pertanto, nel contesto delle sanzioni, dal momento che ha anche carattere punitivo, mirando, tra l’altro, ad assicurare il rispetto del precetto normativo attraverso la prospettazione di una di una conseguenza negativa conseguente all’inosservanza del precetto medesmo. La sanzione penale, quindi, ha carattere eterogeneo rispetto al precetto normativo ed è caratterizzata da una forte componente afflittiva.

Presupposto indefettibile per l’irrogazione della pena è, infine, l’accertamento della commissione di un fatto di reato.

  • Finalità rieducativa e sanzionatoria

Circa l’individuazione del fondamento della sanzione penale deve darsi atto della sussistenza di diverse teorie che si incentrano sull’individuazione della funzione della pena, identificata di volta in volta nella funzione retributiva (o sanzionatoria), nella funzione di prevenzione generale, funzione di prevenzione speciale e, infine, nella funzione rieducativa.

Nel dettaglio, la funzione retributiva o sanzionatoria della pena considera la pena alla stregua di una retribuzione per il male arrecato dal soggetto agente ed è improntata sul principio di proporzionalità.

La funzione rieducativa, invece, è volta a reinserire il soggetto condannato nel tessuto sociale attraverso un percorso di recupero dei valori sociali.

  • Inquadramento costituzionale e normativo

Occorre rammentare che la Carta Fondamentale italiana riserva alla disciplina del sistema sanzionatorio una disposizione ad hoc – l’articolo 27 -, con la quale fissa il principio della personalità della responsabilità penale, il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, il principio di umanità della pena, il principio della finalità rieducativa della pena, il principio del ripudio della pena di morte.

A quelli appena descritti la Costituzione italiana affianca il disposto di cui all’articolo 25 comma secondo, che sancisce, tra l’altro, il principio di irretroattività della legge e sanzione penale.

Nel codice penale rilevante è, invece, il disposto dell’articolo 17.

 


Tipologie di Pene Previste dal Codice Penale

  • Pene principali: detentive e pecuniarie

Come si vedrà nei paragrafi che seguono, il sistema penale italiano contempla diverse tipologie di pena.

Viene in rilievo, innanzitutto, la categoria delle pene principali, ossia quelle pene che sono irrogate dal giudice in seguito all’accertamento della violazione della legge penale e vengono inflitte con la sentenza di condanna.

Le pene principali si distinguono in pene detentive e pene pecuniarie.

Le prime fanno conseguire all’accertamento della penale responsabilità del soggetto la privazione della libertà personale e sono identificate nell’ergastolo, nella reclusione e nell’arresto.
Le seconde consistono nel pagamento di una somma di denaro e sono identificate in multa e ammenda.

  • Pene accessorie

Le pene accessorie consistono in sanzioni necessariamente complementari rispetto alle pene principali e la funzione alle stesse attribuita tradizionalmente consiste nella prevenzione generale o di difesa sociale, oltre ad una funzione di prevenzione speciale, essendo volte a prevenire da parte del reo la commissione di ulteriori reati.

Sono pene dal carattere fortemente afflittivo, identificate nell’interdizione dai pubblici uffici, nell’interdizione da una professione o da un’arte, nell’interdizione legale, nell’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nell’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nella decadenza o sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale, esclusivamente, la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

  • Sanzioni sostitutive

Nella commisurazione della pena il giudice gode di un forte potere discrezionale attribuitogli dalla legge e che a partire dal 1980 gli consente, altresì, di sostituire le pene detentive brevi (intese come quelle non superiori a tre anni) con le pene sostitutive.

Tanto sul presupposto secondo cui si è ritenuto che le pene detentive brevi non sortissero in concreto un effetto rieducativo, ma, anzi, avessero, al contrario, un effetto spesso desocializzante del condannato.

Sono, quindi, state contemplate la semidetenzione, quale sanzione sostitutiva privativa della libertà personale, e la libertà controllata, consistente nella limitazione della libertà di circolazione del soggetto colpevole.

  • Pene interdittive

Le sanzioni interdittive, come già accennato, sono sanzioni accessorie, le quali, in considerazione della concreta valutazione della tipologia di reato commesso e per il quale è intervenuta la sentenza di condanna del soggetto ritenuto colpevole, sono volte a proibire al soggetto l’esercizio o lo svolgimento di determinate professioni o attività, qualora tali attività o professioni denotino una sorta di collegamento o correlazione con il tipo di reato per il quale è intervenuta la sentenza penale di condanna.

Si pensi alla decadenza o sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale, che consegue alla condanna per delitti commessi mediante abuso della potestà dei genitori.

 


Le Misure di Sicurezza: Cosa Sono e a Cosa Servono

  • Concetto di pericolosità sociale

Concetto fondamentale in materia di misure di sicurezza è quello di pericolosità sociale, presupposto di applicabilità di più ardua definizione.

Si tratta, infatti, di requisito dai limiti piuttosto sfumati, nonostante il legislatore ne tenti una definizione, suggerendo che agli effetti della legge penale deve ritenersi socialmente pericoloso il soggetto che, anche se non imputabile o non punibile, abbia commesso un fatto di reato (o quasi reato) qualora vi sia la probabilità che commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reati.

Sul punto vengono in rilievo anche gli indici di commisurazione della pena ex art. 133 del codice penale, in particolare per quanto attiene agli aspetti sintomatici della capacità a delinquere del colpevole, che è desumibile da aspetti quali i motivi a delinquere, il carattere del reo, i precedenti penali e giudiziari, la condotta e lo stile di vita del reo, le condizioni di vita individuale, famigliare e sociale del reo.

  • Differenze fondamentali rispetto alle pene

La differenza fondamentale rispetto alle pene risiede nella durata delle misure di sicurezza.

Come noto, infatti, la durata delle pene deve essere individuata dal giudice entro i limiti edittali previsti dal codice penale.

Al contrario, per quanto riguarda le misure di sicurezza è previsto che esse revocate fino a quando le persone che vi sono sottoposte non abbiano cessato di essere pericolose.

Può, pertanto, dirsi che le misure di sicurezza hanno una durata a priori indeterminata e sono volte a perdurare fino a che non venga concretamente accertato che il soggetto che vi sia assoggettato non sia più socialmente pericoloso.

  • Natura preventiva delle misure di sicurezza

Per quanto attiene all’indagine volta ad accertare la natura giuridica delle misure di sicurezza l’orientamento attualmente prevalente è tale da ricomprenderle tra le sanzioni penali, tanto sul presupposto del carattere particolarmente afflittivo riconosciuto alle stesse.

A sostegno di tale assunto viene posta, innanzitutto, la considerazione che l’applicazione delle misure di sicurezza presuppone la commissione di un fatto integrante reato, che le misure di sicurezza sono previste e disciplinate dal codice penale e che, al pari delle pene, sono applicate all’esito di un procedimento giurisdizionale penale.

Loro finalità è quella di prevenire la commissione di ulteriori reati da parte del soggetto.

 


Tipologie di Misure di Sicurezza

  • Misure detentive: ospedale psichiatrico, casa di cura

Per quanto attiene alle misure di sicurezza è possibile effettuare all’interno della categoria alcune distinzioni. In particolare, si distinguono, innanzitutto, le misure di sicurezza personali e le misure di sicurezza patrimoniali.

Volendo focalizzarsi in maniera specifica sulle misure di sicurezza personali ulteriore distinzione rilevante è quella tra misure di sicurezza detentive e misure di sicurezza non detentive.

Tra le prime sono annoverate le misure del ricovero in ospedale psichiatrico e del ricovero in casa di cura.

Il ricovero in ospedale psichiatrico è una misura di sicurezza prevista per i soggetti non imputabili per infermità mentale. Alla misura può essere assoggettato per un lasso di tempo minimo di due anni colui che sia stato prosciolto per infermità psichica ovvero per intossicazione cronica da alcol o da sostanze stupefacenti ovvero ancora per sordomutismo.

Se il soggetto che versi in una delle condizioni appena descritte venga condannato ad una pena diminuita per la commissione di un delitto non colposo è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un lasso di tempo variabile in considerazione della pena edittale prevista dal codice.

  • Misure non detentive: libertà vigilata, divieto di soggiorno

Tra le misure di sicurezza personali non detentive sono contemplati la libertà vigilata e il divieto di soggiorno.

La libertà vigilata consiste in una restrizione della libertà personale cui si accompagnano cui si accompagnano prescrizioni di tipo positivo o negativo finalizzate ad impedire da parte del soggetto la reiterazione di una condotta criminosa e al reinserimento sociale. L’individuazione delle prescrizioni è rimessa alla discrezionalità del giudice.
Il divieto di soggiorno preclude al soggetto che ha commesso il fatto la possibilità di soggiornare in uno o più comuni o in una o più province individuate dal giudice in caso di commissione di commissione di un reato commesso contro la personalità dello Stato, l’ordine pubblico, o commesso per motivi politici o occasionato da particolari condizioni sociali o morali di un determinato luogo.
 

  • Applicazione a soggetti imputabili e non imputabili

Le misure di sicurezza si applicano, in aggiunta alla pena, a soggetti considerati imputabili e rientranti nel novero delle categorie del delinquente abituale, professionale e per tendenza. Ad ogni buon conto, anche qualora il soggetto venga ricondotto ad una delle categorie testé evocate deve pur sempre procedersi alla verifica della sussistenza di indici sintomatici di pericolosità sociale.
Per quanto attiene ai soggetti non imputabili, invece, le misure di sicurezza, previo accertamento della pericolosità sociale, vengono dal giudice ritenute applicabili in via alternativa rispetto all’applicazione delle pene previste dal codice penale.

 


Quando si Applicano le Pene e le Misure di Sicurezza

  • Sentenza di condanna

Tanto le pene quanto le misure di sicurezza vengono applicate in esecuzione del dispositivo di una sentenza penale.

Esse possono essere applicate alternativamente o anche congiuntamente in considerazione delle caratteristiche del caso concreto.

In particolare, in seguito all’accertamento della penale responsabilità del soggetto che ha commesso il fatto il giudice potrà applicare una pena entro limiti previsti dalla legge penale ovvero condannare il soggetto all’assoggettamento ad una misura di sicurezza qualora accerti che sia socialmente pericoloso o, ove lo ritenga opportuno, anche applicare le pene e le misure di sicurezza ritenute opportune in misura congiunta se opini che sia necessario.

  • Assoluzione per vizio totale di mente

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il giudice ritenga di doversi pronunciare nel senso dell’assoluzione del soggetto agente in considerazione del vizio totale di mente da cui questi sia affetto può, comunque, accadere che opini nel senso che egli risulti, in ogni caso, socialmente pericoloso.

Il giudice pur non condannando il soggetto ad una pena potrà, comunque, ritenere opportuno assoggettarlo all’applicazione di una misura di sicurezza, individuata in considerazione delle caratteristiche del caso concreto e la cui durata sarà parametrata e subordinata alla verifica del perdurare dello stato di pericolosità sociale del soggetto che ha commesso il fatto.

  • Casi particolari e giurisprudenza rilevante

In materia di pene e misure di sicurezza pronunce di rilievo sono quelle che sono state emesse dalla Corte Costituzionale nei primi anni 2000 e con le quali la Consulta è arrivata a costituzionalizzare due principi fondamentali: da un lato, il principio della flessibilità delle misure sicurezza volto a un adattamento delle forme del controllo penale alle necessità terapeutiche de singolo soggetto.

Inoltre, la giurisprudenza della Corte opina nel senso che principio cardine è quello della sussidiarietà, dovendosi considerare l’applicazione della misura della custodia cautelare quale extrema ratio cui ricorrere solo nell’ipotesi in cui appaiano inadatte le ulteriori misure disponibili.

 


Differenze Chiave tra Pena e Misura di Sicurezza

  • Finalità

Pene e misure di sicurezza, in definitiva, divergono tra loro sotto diversi punti di vista.

Innanzitutto, un elemento differenziale di rilievo risiede nella finalità.

Le misure di sicurezza, infatti, sono sorrette dall’esigenza di tenere sotto controllo la pericolosità sociale del soggetto, quale indice rilevatore della futura potenziale commissione di ulteriori reati.

Al contrario, oltre a una finalità special preventiva, le pene sono sorrette anche da una finalità general preventiva, ma soprattutto da una finalità di tipo retributivo, essendo volte a punire il soggetto che abbia commesso il fatto di reato a causa dell’accertata violazione di un precetto normativo tutelato penalmente.
 

  • Presupposti applicativi

In seconda battuta, diversi sono i presupposti applicativi di pene e misure di sicurezza.

Infatti, presupposto applicativo delle misure di sicurezza risiede esclusivamente nell’accertamento della pericolosità sociale del soggetto che abbia commesso il fatto.

Al contrario, l’applicazione delle pene consegue all’accertamento in esito ad un giudizio della penale responsabilità del soggetto agente, ossia della circostanza che egli abbia posto in essere un fatto di reato tipico (corrispondente a quello disciplinato da una disposizione incriminatrice), antigiuridico (commesso in assenza di cause di giustificazione o scriminanti idonee a renderlo lecito in tutto l’ordinamento giuridico) e colpevole, potendogli muovere un giudizio di rimproverabilità.
 

  • Durata e modalità di esecuzione

Infine, pene e misure di sicurezza divergono dal punto di vista della durata e delle modalità di esecuzione.

Infatti, le pene devono essere espiate per la durata prevista dal giudice e individuata entro i limiti edittali predeterminate dalla norma incriminatrice e come indicate in sentenza di condanna.

Al contrario, le misure di sicurezza da applicare vengono individuate dal giudice e applicate fino a quanto non venga accertato il venir meno della pericolosità sociale del soggetto. Quindi, la durata è indeterminata e indeterminabile a priori. Parimenti, anche le modalità di esecuzione vengono adattate a seconda delle caratteristiche proprie del caso concreto.

 


Criticità e Discussioni Attuali sul Tema

  • Critiche costituzionali e riforme

Le principali critiche mosse al sistema del doppio binario, che affianca alla previsione di pene un sistema di misure di sicurezza, risiedono sostanzialmente nella possibilità che queste ultime possano essere applicate tanto ad un soggetto ritenuto imputabile quanto a uno ritenuto non imputabile.

Così facendo, infatti, il soggetto imputabile può essere assoggettato sostanzialmente ad una doppia misure. Ci si chiede, pertanto, se sussista ancora effettivamente una reale differenza tra le due figure o se, invece, debba considerarsi più opportuno indirizzarsi verso un definitivo abbandono delle misure di sicurezza, ossia di espungere dall’ordinamento una categoria di misure che sembrano ormai superflue.

 

  • Ruolo della Corte Costituzionale

In materia di misure di sicurezza un ruolo di non poco momento è svolto dalla Corte Costituzionale, che deve monitorare e controllare che esse non solo siano tipizzate dalla legge, ma che siano tali da potersi adattare in maniera proporzionale alla pericolosità sociale del soggetto e che esse non ledano i diritti inviolabili della persona.

In caso contrario, l’alternativa che si pone alla Consulta è quella:

-   di verificare che le misure di sicurezza come tipizzate possano essere interpretate in maniera costituzionalmente orientata;

-   di dichiarare l’illegittimità costituzionale della disposizione che prevede la misura di sicurezza violativa dei principi fondamentali.
 

  • Diritto penale e diritti umani

Questione discussa da sempre è quella che attiene al contrasto che sembra sussistere tra l’applicazione delle misure di sicurezza è la tutela dei diritti umani, dal momento che questi ultimi sembrano essere compromessi da misure che sono volte a restringere e comprimere sotto vari aspetti i diritti di libertà del soggetto che vi è sottoposto.

Proprio in questo contesto svolge, quindi, un ruolo indefettibile il ricorso ad un’applicazione appropriata del principio di proporzionalità, volto a garantire che la compromissione dei diritti di libertà del soggetto sia contenuta entro i limiti necessari per garantire di arginare la pericolosità sociale dello stesso.

 


Faq - Domande frequenti su Pene e Misure di Sicurezza

Qual è la differenza tra pena detentiva e misura di sicurezza detentiva?

Per quanto attiene alle differenze sussistenti tra pene detentive e misure di sicurezza detentive esse risiedono, innanzitutto, nei presupposti di applicazione, in quanto le misure di sicurezza sono applicate nei confronti di soggetti che siano considerati socialmente pericolosi, imputabili o meno.

Inoltre, mentre la pena detentiva viene comminata dal giudice in maniera determinata entro i limiti edittali legislativamente previsti, per le misure di sicurezza l’applicazione perdura fino a che persiste la pericolosità sociale del soggetto che ha commesso il fatto.
Una persona non imputabile può subire una misura di sicurezza?

Al quesito deve essere fornita risposta affermativa.

Tanto sul presupposto che finalità principale delle misure di sicurezza è quella di prevenzione sociale, essendo volte ad evitare che il soggetto che sia già stato ritenuto colpevole per la commissione di un reato possa incorrere nella commissione di nuovi fatti di reato.

Tale accertamento prescinde, invero, in concreto dalla sussistenza nel soggetto della capacità di intendere e di volere, potendo anche i soggetti non imputabili risultare socialmente pericolosi nei confronti della società.
H3 – Le misure di sicurezza hanno una durata fissa?

La risposta al quesito deve essere negativa.

Infatti, è lo stesso codice penale che lascia intendere che caratteristica delle misure di sicurezza sia l’indeterminatezza della relativa durata.

Per meglio specificare il legislatore ha optato per ritenere che l’applicazione delle misure di sicurezza è volta a durare fino a che perdura lo stato di pericolosità sociale del soggetto che ha commesso il fatto di reato.

Consegue che il soggetto sottoposto alle misure verrà costantemente monitorato per verificarne la perdurante pericolosità sociale.
 

Si può scontare una pena e poi subire anche una misura di sicurezza?

La risposta al quesito è positiva.

Il giudice, infatti, con la sentenza può condannare il soggetto agente ad una sanzione determinata entro i limiti edittali previsti dalla legge penale e contestualmente applicare anche una misura di sicurezza. Quest’ultima può essere applicata per un lasso di tempo variabile in considerazione del perdurare dello stato di pericolosità e, quindi, può anche essere applicata per un arco temporale anche più lungo rispetto a quello di durata della pena conseguente alla sentenza di condanna.
 

Le misure di sicurezza possono essere revocate o modificate?

La risposta al quesito è positiva.

Infatti, l’applicazione delle misure di sicurezza presuppone la permanenza dello stato di pericolosità sociale del soggetto che ha commesso il fatto di reato. Dalla verifica può conseguire l’accertamento del venir meno di tale condizione, comportando la revoca della misura applicata ove sia trascorso il lasso di tempo minimo previsto dalla legge. Può accadere, al contrario, che emerga che la misura applicata risulti essere troppo lieve o troppo grave: il giudice potrà modificarla secondo necessità.

 

Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...