Cosa Sono i Reati Omissivi Guida Completa
Scopri cosa sono i reati omissivi, le loro tipologie e le principali differenze nel diritto penale italiano.
Oltre che in un’azione materiale la condotta penalmente rilevante può consistere anche in un’omissione, ossia in un comportamento di non fare. Affinché l’omissione possa assumere rilievo è, tuttavia, necessario che si concretizzi nel mancato adempimento di un’azione comandata, sicché l’omissione può essere meglio definita come il non compimento di un’azione possibile che il soggetto ha l’obbligo giuridico di compiere.
L’obbligo giuridico di agire, quindi, è ciò che muta la mera inerzia in un comportamento penalmente rilevante, consistendo in un non fare ciò che la legge impone di fare. Il reato può, quindi, oltre che nella forma attiva può concretizzarsi anche nella forma omissiva, dovendosi precisare che il comportamento omissivo rilevante consta proprio di questo, del non porre in essere un comportamento che l’ordinamento giuridico impone ad un determinato soggetto di attuare.
Come si vedrà meglio nel prosieguo della presente trattazione esistono, in realtà, diverse tipologie di reato omissivo, ossia il reato omissivo proprio e il reato omissivo improprio. Si cercherà, inoltre, nel corso della trattazione di delineare i casi principali di reati omissivi, di comprendere come si caratterizzi in concreto l’elemento del nesso causale e quale possa essere l’elemento psicologico che sorregge i reati che si delineano nella forma omissiva.
Cosa Sono i Reati Omissivi
Si può, quindi, innanzitutto, tentare di comprendere in cosa consistono e come si strutturino i reati omissivi. Ebbene, i reati omissivi si delineano sulla scorta di un’omissione (leggasi un comportamento omissivo) penalmente rilevante. Il comportamento omissivo si caratterizza quale comportamento contrario rispetto a quello commissivo, il cui presupposto basilare è costituito dall’accertamento di un accadimento esteriormente percepibile, un’azione materiale concreta che lede o mette in pericolo un bene giuridico.
Se, quindi, nei reati commissivi elemento costitutivo del fatto concreto è individuato nel comportamento attivo, nell’azione del soggetto agente, al contrario nei reati omissivi ad assumere rilievo ai fini dell’integrazione della fattispecie penalmente punibile è il comportamento omissivo (alias la mancanza di azione) in sé considerata ovvero qualora consegua alla violazione di un obbligo di agire imposto specificamente dalla normativa penale. Tanto anche alla luce di quanto previsto dall’articolo 40 comma secondo del codice penale, a norma del quale non impedire un evento che si ha per legge l’obbligo giuridico di impedire equivale – ai fini penalistici - a cagionarlo.
Da tale definizione di reato omissivo è possibile ricavare anche come differente risulti esserne la struttura rispetto a quanto accade nel caso di reato commissivo. Preme rammentare come gli elementi costitutivi del reato sono individuati tendenzialmente:
- nell’elemento oggettivo, consistente nella condotta dell’agente, nell’evento dannoso o pericoloso verificatosi nonché nel nesso di causalità, ossia nella verifica della circostanza che l’evento dannoso o pericoloso sia conseguenza immediata e diretta della condotta tenuta dall’agente;
- nell’elemento soggettivo, consistente nel dolo, nella colpa o nella preterintenzione.
In proposito, tali elementi si profilano in maniera affatto peculiare, tanto per quanto attiene al comportamento penalmente rilevante, consistente nell’omissione, quanto per ciò che riguarda l’elemento soggettivo, in tal caso delineandosi in maniera del tutto differente rispetto al reato commissivo, e all’accertamento del nesso di causalità nel reato omissivo.
D Differenza tra Reati Commissivi e Reati Omissivi
Il reato commissivo è quella forma di reato che si consuma mediante il compimento di un’azione positiva. In concreto, infatti, il diritto dell’azione è costituito da divieti che vengono violati da azioni positive e mirano a reprimere tutte le modificazioni peggiorative della situazione preesistente ovvero la lesione di un preesistente bene giuridico.
Per lungo tempo la tipologia del reato commissivo ha costituito la regola. Tuttavia, è ormai pacificamente accettato lo sviluppo del diritto penale dell’omissione, che si fonda sull’imposizione da parte dell’ordinamento di comandi di agire in un determinato modo.
I reati omissivi si distinguono in reati omissivi propri e reati omissivi impropri. Sono reati omissivi propri tutti i delitti omissivi che si concretizzano nel mancato compimento di un’azione che la normativa penale impone di realizzare. In tal caso, si rimprovera al soggetto di non aver posto in essere l’azione doverosa in quanto tale. Secondo un altro criterio di differenziazione sono definiti reati omissivi propri quelli direttamente configurati come tali dal legislatore. L’esempio classico è quello dell’omissione di soccorso previsto e punito ai sensi dell’articolo 593 del codice penale, che sanziona chiunque, avendo l’opportunità e la capacità di farlo di prestare assistenza ad un soggetto che si trovi in stato di pericolo ovvero in stato di abbandono ometta di farlo.
I reati omissivi, invece, consisterebbero nella violazione di un obbligo di impedire il verificarsi di un evento tipico ai sensi della fattispecie commissiva base. Secondo un ulteriore criterio classificatorio sono reati omissivi impropri tutti quelli per i quali difetta una previsione normativa ad hoc. Il caso tipico è quello della madre che omette di dare da mangiare al figlio che non sia ancora in grado di procurarsi in cibo in autonomia e, in conseguenza di ciò, cagioni la morte del piccolo.
Per quanto attiene al reato omissivo improprio questo violerebbe il generale divieto di cagionare l’evento che concretizza la fattispecie commissiva. Il fondamento normativo è costituito dall’articolo 40 comma secondo, in considerazione del quale non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Consegue la definizione del delitto omissivo improprio quale delitto commissivo mediante omissione.
Reati Omissivi Propri
Come si è già avuto modo di premettere i reati omissivi si distinguono in reati omissivi propri e reati omissivi impropri. I reati omissivi propri o di pura omissione sono identificati in quelli che consistono nel mancato compimento dell’azione comandata o imposta dall’ordinamento giuridico e per la sussistenza dei quali non è indispensabile che si realizzi un evento specifico.
Si tratta, quindi, di reati di mera condotta nei quali il legislatore attribuisce rilievo sul piano penale alle specifiche forme di omissione in quanto tali. Secondo una differente impostazione ermeneutica il reato omissivo proprio dovrebbe essere definito in considerazione della tecnica di tipizzazione normativa utilizzata dal legislatore. Pertanto, i reati omissivi propri sono i reati omissivi che risultano essere espressamente previsti dal legislatore sia nella parte speciale del codice penale sia nella legislazione di settore.
Un’ulteriore tesi considera che sussiste il reato omissivo proprio qualora la condotta consista in una contravvenzione a norme di comando. Ai fini della configurabilità del reato, quindi, non occorre che alla condotta omissiva consegua una realizzazione dell’evento. La tesi prevalente sembra essere quella tradizionale.
Ad ogni buon conto è evidente come reati omissivi propri e reati omissivi impropri differiscano in considerazione della struttura del reato. Per quanto attiene ai reati omissivi propri ne costituiscono requisiti fondamentali:
- la situazione tipica, ossia l’insieme dei presupposti da cui scaturisce l’obbligo di agire;
- la condotta omissiva, consistente, come ricavabile da quanto sin qui detto, nel mancato compimento dell’azione doverosa;
- il termine, esplicito o implicito, entro cui l’azione cui si è fatto cenno deve essere posta in essere.
Come meglio si vedrà anche al paragrafo successivo, il reato omissivo proprio si distingue dal reato omissivo improprio, in quanto il primo si delinea – al contrario del secondo – in termini di reato comune. Per meglio comprendere quanto detto, ai sensi della normativa penale si definisce reato comune il reato che può essere concretizzato da un soggetto qualsiasi, senza che sia necessario che questi rivesta una particolare qualifica soggettiva o svolga una precisa attività.
Quindi, il comportamento omissivo previsto quale rilevante dalla legge penale di riferimento può essere tenuto in concreto da un qualsiasi soggetto, purché la condotta omissiva integri la situazione tipica entro l’eventuale termine previsto dalla normativa che prevede la fattispecie incriminatrice. Il comportamento omissivo rilevante deve essere, comunque, perfettamente corrispondente a quello determinato dalla legge incriminatrice e deve essere attuato con il grado di adesione psicologica minimo richiesto.
Reati Omissivi Impropri (o Commissivi mediante Omissione)
Il reato omissivo improprio (o commissivo mediante omissione) consiste, invece, nel mancato impedimento di un evento materiale che si aveva l’obbligo giuridico di impedire. Così dispone il comma secondo dell’articolo 40 del codice penale.
Si tratta, quindi, di reati di evento nei quali il legislatore non attribuisce importanza all’omissione in sé e per sé considerata, ma solo nella misura in cui tale omissione sia causa del non impedimento dell’evento e, quindi, del verificarsi di esso. A connotare il reato omissivo improprio è, quindi, la presenza dell’evento quale conseguenza dell’omissione che, invece, manca nel reato omissivo proprio.
Se si segue l’impostazione che fa riferimento alla tecnica di tipizzazione utilizzata dal legislatore per costruire la fattispecie di reato si definiscono, in realtà, reati omissivi impropri quelli che conseguono alla conversione secondo quanto disposto dal comma secondo dell’articolo 40 del codice penale della fattispecie che prevede e punisce la condotta attiva.
Secondo diverso filone ermeneutico i reati omissivi impropri sono quelli che violano norme di divieto di causazione dell’evento. Da tale approccio deriva, quindi, la denominazione alternativa di questi ultimi quali delitti commissivi mediante omissione. Ai fini della configurabilità del reato omissivo improprio è, quindi, necessario che si verifichi l’evento che la normativa penale si proponeva, appunto, di evitare.
I reati omissivi impropri, in parte previsti direttamente dal codice nella parte generale o speciale del codice penale e in parte e più comunemente nascenti dal combinato disposto tra la singola norma di parte speciale che prevede il reato in forma attiva e la clausola di equivalenza introdotta dal comma secondo dell’articolo 40 del codice penale, hanno quale requisiti fondamentali:
- l’obbligo giuridico di impedire l’evento, comportante l’esistenza di una fonte da cui lo stesso scaturisce;
- la condotta omissiva penalmente rilevante;
- l’evento inteso in senso naturalistico;
- il nesso di causalità tra l’omissione e l’evento.
Proprio perché imperniati sulla clausola di equivalenza di cui all’articolo 40 capoverso del codice penale nel reato omissivo improprio il soggetto può cagionare l’evento sia ponendo in essere una condotta attiva sia – ed è questo il punto che interessa – rimanendo inerte e sfruttando il divenire naturale delle cose.
Requisito indefettibile ai fini della sussistenza di un reato omissivo improprio, quindi, è la preesistenza della qualifica soggettiva su cui poggia l’obbligo giuridico di impedire l’evento. Ne consegue che i reati omissivi impropri sono tutti reati propri, reati che possono essere commessi solo ed esclusivamente da soggetti espressamente individuati.
Elemento Psicologico nei Reati Omissivi
Come noto, l’elemento soggettivo del reato è definibile quale il grado diV di adesione psicologica del soggetto alla condotta corrispondente alla fattispecie incriminatrice.
In particolare, il delitto (o la contravvenzione) è doloso o secondo l’intenzione quando l’evento dannoso o pericoloso che consegue all’azione od omissione dell’agente e da cui la legge fa discendere l’esistenza del delitto è previsto e voluto dall’autore del fatto quale conseguenza della propria azione od omissione.
Il delitto (o la contravvenzione) è preterintenzionale o oltre l’intenzione se dall’azione od omissione consegue un evento dannoso o pericoloso concretamente più grave rispetto a quello voluto dall’agente.
Infine, il delitto (o la contravvenzione) è colposo o contro l’intenzione quando l’evento consegue all’azione dell’agente e, anche se previsto dall’agente, non è da questi dovuto e si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
Per quanto attiene ai reati omissivi l’elemento soggettivo richiede la coscienza e volontà del soggetto autore del fatto di non compiere l’azione che l’ordinamento giuridico impone come doverosa, pur nella piena colpevolezza della sussistenza dell’obbligo di agire. Egli, quindi, deve essere in grado di rendersi conto che la situazione concreta richiede il suo intervento, ossia il compimento di una vera e propria azione, ma, ciò nonostante, sceglie deliberatamente di non agire.
Anche in questo contesto occorre distinguere tra reati omissivi propri e reati omissivi impropri. Nei reati omissivi propri, quindi, l’omissione stessa integra il reato, come nel caso della fattispecie di omissione di soccorso. In quelli omissivi impropri o commissivi mediante omissione l’omissione rileva, in quanto volta a impedire che si verifichi l’evento che l’ordinamento giuridico impone al soggetto di evitare.
L’elemento soggettivo nei reati omissivi è costituito generalmente dal dolo, che si concretizza nella consapevolezza e volontà di non attuare l’azione prescritta dalla legge, pur nella consapevolezza della situazione concreta. Anche la colpa è configurabile nei reati omissivi e si concretizza nell’inosservanza del dovere di diligenza legislativamente imposto che conduce all’omessa realizzazione dell’azione doverosa.
Di contro, per quanto attiene ai reati omissivi, siano essi omissivi propri o impropri, risultano essere difficilmente configurabili nella forma dell’elemento soggettivo consistente nella preterintenzionale.
Esempi Pratici di Reati Omissivi
Considerato tutto quanto ampiamente esposto nei paragrafi precedenti, sembra ora opportuno procedersi alla disamina di quelli che sono i principali esempi pratici di reato omissivo.
Il primo esempio di reato omissivo è l’omissione di soccorso, prevista e punita dall’articolo 593 del codice penale. La disposizione da ultimo evocata si compone di tre commi, il primo dei quali sanziona con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500,00 euro chiunque, trovando abbandonato o smarrito un minore degli anni dieci o altra persona, comunque, incapace di provvedere a sé stessa in considerazione di una malattia nella mente o nel corpo ovvero a causa di vecchiaia o di qualsiasi altra causa, ometta di avvisare immediatamente la competente autorità. Alla pena prevista dal primo comma il secondo fa soggiacere anche chiunque trovi un corpo umano che sia o appaia inanimato o, ancora una persona ferita o in pericolo e ometta di prestare la necessaria assistenza o di darne avviso immediato all’autorità. Infine, la pena è raddoppiata se dalla condotta omissiva consegue la morte o aumentata se derivi una lesione personale.
Seconda fattispecie rilevante quando si intende dissertare in materia di reati omissivi è identificabile nell’omissione di atti d’ufficio, prevista e punita ai sensi dell’articolo 328 del codice penale, il quale al primo comma sanziona il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, in maniera del tutto ingiustificata e indebita, ometta o si rifiuti di eseguire un atto inerente al suo ufficio che, per ragioni di pubblica sicurezza, giustizia, ordine pubblico o igiene e sanità, la legge prevede che debba essere compiuto senza ritardo. Ancora, i medesimi soggetti sono puniti ove entro trenta giorni dalla richiesta di chi risulti essere interessato non compia l’atto del suo ufficio richiesto e non risponda sulle ragioni del ritardo. Il reato in questione, quindi, si caratterizza quale reato proprio.
Infine, quale fattispecie omissiva esemplificativa può farsi l’esempio della configurazione del delitto di omicidio in forma omissiva. In proposito, si rammenta che il codice penale sanziona all’articolo 575 il delitto di omicidio definendolo come il reato integrato dalla condotta di chiunque cagioni la morte di un uomo. Già da tempo ormai la giurisprudenza è giunta a confermare la possibilità che si configuri un omicidio mediante omissione ogniqualvolta sia possibile identificare in capo al soggetto che tiene una condotta omissiva una posizione di garanzia rilevante ai sensi dell’articolo 40 capoverso del codice penale.
Il Nesso Causale nei Reati Omissivi Impropri
Questione di non poco momento in materia di reati omissivi impropri attiene all’accertamento del nesso causale. In proposito occorre rammentare che la norma generale che disciplina il rapporto di causalità che deve correlare il comportamento del soggetto alla produzione dell’evento dannoso e pericoloso è identificata nell’articolo 40 del codice penale, in virtù del quale nessun soggetto può essere chiamato a rispondere penalmente per un fatto previsto dalla legge quale reato se l’evento dannoso o pericoloso da cui l’ordinamento fa dipendere l’esistenza del reato non consegue alla sua azione od omissione.
Inoltre, l’ordinamento giuridico equipara al comportamento attivo produttivo dell’evento anche la condotta di colui che non ne impedisca il realizzarsi se ne abbia l’obbligo giuridico.
La questione si pone laddove solo si osservi che il comportamento omissivo si identifica con un non fare, con la conseguenza che sembra difficilmente ipotizzabile che tramite esso si possa concorrere alla produzione di un elemento naturalistico concreto come l’evento.
Ebbene, occorre evidenziare sul punto come il giudizio di causalità si connoti in maniera affatto peculiare, in quanto non solo deve fondarsi su un giudizio controfattuale – in considerazione del quale occorre valutare in astratto cosa sarebbe successo se il comportamento omissivo non fosse stato tenuto e, quindi, il soggetto avesse posto in essere l’azione positiva richiestagli dall’ordinamento e verificare se in tal caso l’evento dannoso o pericolo non si sarebbe prodotto -, ma occorre, altresì valutare o meglio accertare in concreto se l’azione doverosa omessa, ove attuata, avrebbe o meno avuto effettivamente efficacia impeditiva dell’evento.
Quindi, il giudizio prognostico da effettuare deve essere effettuato ex ante, ossia ponendosi idealmente nella condizione del soggetto agente al momento della tenuta del comportamento considerato penalmente rilevante, e deve essere volto ad indagare il grado di tutela del bene giuridico richiesto dall’ordinamento al fine di ritenere sussistente l’obbligo per il soggetto di intervenire con un comportamento attivo.
Sul punto si sono, peraltro, pronunciate le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione per risolvere un contrasto che ha visto contrapporsi molteplici diverse impostazioni interpretative giurisprudenziali. Nello specifico la giurisprudenza di legittimità ha concluso nel senso che nella verifica dell’imputazione causale dell’evento deve procedersi ad un giudizio predittivo anche se riferito al passato, il giudice essendo tenuto ad interrogarsi su cosa sarebbe successo se l’autore della condotta omissiva avesse, al contrario, attuato la condotta richiestagli dalla legge. Il giudice deve, quindi, interrogarsi sull’evitabilità dell’evento quale effetto delle condotte doverose non ottemperate.
FAQ sui Reati Omissivi
Qual è la differenza tra reato omissivo proprio e improprio?
I reati omissivi propri o di pura omissione sono identificati in quelli che consistono nel mancato compimento dell’azione comandata o imposta dall’ordinamento giuridico e per la sussistenza dei quali non è indispensabile che si realizzi un evento specifico. Dai reati omissivi propri devono essere tenuti distinti i reati omissivi impropri (o commissivi mediante omissione) che si realizzano con il mancato impedimento dell’evento materiale che si aveva l’obbligo giuridico di impedire. Così dispone il comma secondo dell’articolo 40 del codice penale.
Che cos'è il nesso causale nei reati omissivi?
Sul punto si sono, peraltro, pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione per risolvere un contrasto che ha visto contrapporsi molteplici orientamenti. La giurisprudenza ha concluso nel senso che nella verifica dell’imputazione causale dell’evento deve procedersi ad un giudizio predittivo anche se riferito al passato, il giudice essendo tenuto ad interrogarsi su cosa sarebbe successo se l’autore della condotta omissiva avesse attuato la condotta richiestagli dalla legge. Deve, quindi, interrogarsi sull’evitabilità dell’evento quale effetto delle condotte doverose non ottemperate.
L'omissione deve essere sempre volontaria?
Il reato omissivo può concretizzarsi nella forma dolosa e nella forma colposa, ma non nella forma preterintenzionale. Quindi, l’omissione che costituisce condotta punibile ai sensi della legge penale deve essere o prevista e voluta dall’agente ovvero anche prevista, ma non voluta. L’elemento minimo richiesto è la previsione da parte del soggetto che tiene il comportamento omissivo, ma non deve esservi sempre e necessariamente la volontà, potendo l’omissione dipendere da negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Quali sono gli esempi più comuni di reati omissivi?
I casi emblematici di reati omissivi sono l’omissione di soccorso, l’omissione di atti d’ufficio e l’omicidio omissivo. Il primo è integrato da chi trovando abbandonato o smarrita qualsiasi persona incapace di provvedere a sé stessa ometta di avvisare immediatamente la competente autorità. Il secondo dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che ometta o rifiuti di eseguire un atto inerente al suo ufficio. Il terzo dal soggetto che, per effetto della sua omissione, cagioni la morte di un uomo.
Il tentativo si applica anche ai reati omissivi?
Il tentativo è considerato astrattamente configurabile anche per i reati omissivi. In specie, nei reati omissivi propri il caso emblematico è quello dell’automobilista che ometta di prestare soccorso a seguito di un incidente stradale, ma, in un secondo momento di è costretto a tornare sui propri passi e prestare l’aiuto necessario (reati omissivi propri) ovvero quando il mancato compimento dell’azione richiesta aumenta il pericolo che sul garante sorga l’obbligo giuridico di evitare che si verifichi l’evento dannoso (reati omissivi impropri).

Chiara Biscella
Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...