Truffa e frode: le differenze tra le due tipologie di reato

Qual è la differenza tra il reato di truffa e quello di frode nell’esercizio del commercio?

differenza truffa e frode

1. Che cos’è la truffa?

La truffa è un delitto disciplinato e punito dall’art. 640 c.p.. Tale reato si configura nel caso in cui un soggetto, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

La norma in oggetto è volta a tutelare il patrimonio, nonché la libera formazione del consenso da parte del soggetto passivo. Ai fini della punibilità, oltre alla lesione del patrimonio altrui, è necessario anche che dall’errore della vittima ne derivi, come conseguenza, un profitto per l’agente ed un danno per l’offeso. È importante sottolineare che il danno deve avere necessariamente carattere di natura patrimoniale, mentre il profitto può avere anche una natura morale o affettiva.

Si tratta sia di un reato in contratto, poiché il comportamento illecito si manifesta durante la formazione di un accordo, sia di un reato a forma vincolata, in quanto viene punito colui che, ricorrendo ad artifizi o raggiri, induce taluno in errore, determinando uno spostamento patrimoniale in favore del reo.

2. Gli elementi fondamentali della truffa

Gli elementi fondamentali del reato di cui all’art. 640 c.p. sono:

- L’ artifizio: inteso come la simulazione o la dissimulazione della realtà, tale da indurre in errore il soggetto passivo;

- Il raggiro: ogni macchinazione volta a far scambiare il falso con il vero; In generale, gli artifici ed i raggiri devono essere intesi secondo un’accezione estensiva, tanto da ricomprendervi anche il mendacio o il silenzio; infatti, il reato di truffa si può configurare anche laddove il soggetto tenuto a fornire informazioni su determinate caratteristiche dell’affare opta in modo malizioso per il silenzio.

- L’induzione in errore: i mezzi utilizzati dal truffatore per indurre il soggetto passivo in errore devono essere idonei a tal fine concretamente e non astrattamente; - Il danno: effettiva perdita patrimoniale nei termini del danno emergente (perdita economica) e del lucro cessante (mancato guadagno);

- L’ingiusto profitto: l'ingiusto vantaggio o utilità conseguito dal reo attraverso la sua condotta. Nella truffa l'elemento psicologico è da individuarsi nel dolo generico, ossia nella volontà e nell'intenzione di indurre taluno in errore mediante artifici o raggiri, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

3. Truffa: Le pene e le forme aggravate

Il Codice Penale prevede per il reato di truffa la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 51 a 1032 euro. La pena è aumentata nei casi in cui configurino le forme aggravate del reato.

È prevista, dall’art. 640, comma 2, c.p. la reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 309 a 1.549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

3) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, comma 5, c.p., ossia l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo, di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

Generalmente il reato di truffa è procedibile a querela della persona offesa, mentre nei casi più gravi, ossia nei casi di truffa aggravata, il delitto in analisi è procedibile d'ufficio.

4. Che cos’è una frode?

L’art. 515 c.p. punisce chi nell’esercizio di un’attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, consegni, volontariamente, all’acquirente una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita, per origine, provenienza, qualità o quantità.

Tale fattispecie di reato ha natura sussidiaria, poiché, secondo quanto previsto esplicitamente dalla legge, trova applicazione solo nel caso in cui il fatto non integri un delitto più grave. È importante sottolineare che nonostante la norma in esame faccia riferimento a "chiunque", si tratta in realtà di un reato proprio ed in particolare il soggetto attivo deve svolgere un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche di fatto, in quanto non è richiesta la qualifica di imprenditore.

L'acquirente, invece, è da individuarsi in colui che riceve il bene sulla base di un contratto lecito ed efficace, non necessariamente di compravendita, poiché possono rilevare anche quello di permuta, somministrazione, estimatorio, ecc; pertanto, può trattarsi altresì di un imprenditore o di un produttore rispetto alla fornitura di materie prime.

5. Gli elementi del reato e le difformità del bene scambiato

Nel reato di frode il prodotto che viene scambiato risulta essere diverso rispetto a ciò che viene dichiarato, per origine, provenienza, qualità o quantità, e che venga, in modo fraudolento, consegnato al compratore, in adempimento ad un’obbligazione.

Nello specifico:

- La diversità per “l’origine” del prodotto concerne il luogo geografico di produzione di cose;

- Il termine “provenienza” indica che la fonte sia rinvenibile in un determinato produttore o intermediario;

- La difformità per “qualità” sussiste laddove tra la cosa dichiarata/pattuita e quella consegnata vi sia una differenza di pregio o di utilizzabilità;

- Il concetto di “quantità” investe il peso, la misura o il numero.

L’elemento soggettivo del reato è caratterizzato dal dolo generico, cioè dalla consapevolezza e volontarietà del soggetto venditore di cedere al pubblico un prodotto diverso da quello stabilito.

6. Frode: Le pene e la forma aggravata

Il reato di frode nell’esercizio del commercio è punito con la reclusione fino a 2 anni o con la multa fino a 2.065 euro. La pena è aumentata, ai sensi dell’art. 515, comma 2, c.p., nel caso in cui i beni oggetto dello scambio siano preziosi; in tale ipotesi è prevista la reclusione fino a 3 anni o la multa non inferiore a 103 euro.

È necessario evidenziare che con “oggetti preziosi” si fa riferimento a tutti quei beni che hanno un valore superiore, determinato dalla loro rarità ovvero da motivazioni storiche o artistiche.

7. Fonti normative

  • Art. 640 c.p.
  • Art. 515 c.p.
  • Cass. Pen, Cass. pen., Sez. II, n. 41717 del 14/10/2009
  • Cass. Pen., Sez. III, n. 38793 del 22/08/2018

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