Reato di stalking: cos'è e come ci si tutela

Scopriamo insieme come ci si difende da questi atti persecutori.

stalking

1. Nozioni generali sullo stalking

L'articolo 612-bis del Codice Penale "atti persecutori" prevede che:"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. 

La pena è aumentala fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio del 1992, n. 104, ovvero con armi, o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. 

Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 1 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio".

I comportamenti persecutori sono definiti come "un insieme di condotte oppressive, sotto forma di minacce, molestie, atti lesivi continuati che inducono nella persona che le subisce un disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore". 

Trattasi di reato abituale, le cui condotte penalmente rilevanti devono essere reiterate nel tempo, al punto tale da indurre nel soggetto passivo uno dei tre eventi alternativi tipizzati dalla norma:il perdurante e grave stato di ansia e di paura della vittima, che prescinde dall’accertamento attraverso una perizia medica, potendo il giudice argomentarne la sussistenza in ragione degli effetti destabilizzanti della condotta;il fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona comunque ad essa affettivamente legata, rispetto a tale evento l’esistenza di precedenti condanne a carico del soggetto agente per reati affini allo stalking commessi in danno della stessa vittima corrobora il giudizio di ragionevolezza dei timori della vittima;la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

Lo stalking, è un reato a dolo generico, ravvisabile in quei comportamenti seriali che, alla luce delle risultanze probatorie, rivelano che l’agente si sia rappresentato gli effetti psicologici concretamente realizzati dalla propria condotta.

2. La vittima di stalking

La persona che subisce la condotta di "atti persecutori", ha facoltà di presentare querela entro sei mesi dal verificarsi degli eventi lesivi, con cui esprime la volontà di voler perseguire e punire penalmente l'autore del comportamento persecutorio. 

La querela, può essere rimessa solo dinanzi a un giudice. Invece, sarà perseguibile d’ufficio nei casi previsti dall’ultimo comma dell’art. 612-bis.Allo scopo di prevenire la consumazione del reato di atti persecutori, l'art. 8 della l. n. 38/2009 ha previsto anche che la persona offesa possa ricorrere alternativamente, prima di proporre eventuale querela, ad una "procedura di ammonimento".

L'ammonimento è un provvedimento amministrativo di competenza del Questore che, su richiesta della persona vittima di comportamenti persecutori, ammonisce il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento invitandolo ad interrompere il comportamento nei confronti della vittima.Se l'autore dei comportamenti persecutori, nonostante l'ammonimento, continua la sua azione e la vittima lo riferisce alle Autorità competenti, questi verrà perseguito penalmente senza la necessità che la vittima presenti querela, ai sensi dell’art. 612-bis c.p.È prevista la possibilità di applicare la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ex art. 282-ter c.p.p., ovvero della custodia cautelare in carcere.

Tuttavia, è previsto un particolare procedimento in tema di remissione della querela:Può essere soltanto processuale.La querela è irrevocabile nei casi di minaccia aggravata, previsti nel secondo comma dell’art. 612 c.p., nelle modalità di cui all’art. 339 c.p.Inoltre, è prevista la procedibilità d’ufficio:Se il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d’ufficio.Qualora il fatto sia stato perpetrato nei riguardi di un minore d’età o di una persona affetta da disabilità ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104/1992.

Il reato è, altresì, procedibile d’ufficio quando il soggetto sia stato ammonito ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.L. n. 11/2009, convertito in legge n. 38/2009.È opportuno segnalare, sul punto, una delle novità apportate dalla l. n. 103/2017, introdotta con l’art. 162-ter c.p., applicabile ai reati perseguibili a querela di parte (quindi anche allo stalking), avente l’obiettivo di incentivare la soluzione stragiudiziale dei processi.

L’art. 162-ter consente la riparazione, anche attraverso il risarcimento del danno, entro il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, termine prorogabile dal giudice, nel caso di impossibilità dell’imputato ad adempiere.Indipendentemente dall’assenso della vittima, qualora il giudice ritenga congrua la somma di denaro offerta dall’imputato, il reato si estinguerà.

3. Quando si configura il reato di stalking

Si tratta di una serie di condotte vessatorie, sotto forma di minaccia, violenza privata, ingiuria, molestia, atti lesivi e continuativi e tali da indurre nella persona che li subisce un disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore. 

Il comportamento del molestatore, che si concretizza con atti persecutori, diventa l’aspetto principale della “relazione forzata” tra vittima e carnefice.Relazione che finisce per distruggere la vita della persona che subisce le azioni e gli atti del molestatore, tanto è vero che la normalità si trasforma molto spesso in un vero e proprio “incubo”. 

Ove si condizione l’abituale svolgimento della vita quotidiana della vittima, ingenerando nella stessa un continuo stato di ansia e paura.Spesso le vittime del reato si stalking sono donne, tale circostanza si evince da numerosi rapporti pubblicati dall’Istat e dalle varie associazioni contro la violenza di genere. 

Nella maggior parte dei casi i comportamenti assillanti provengono da persone vicine alla vittima: il partner o l’ex partner della vittima. Ma il persecutore potrebbe essere anche un collaboratore, un amico, un conoscente, un vicino di casa o addirittura un fan (nella circostanza di persone famose. 

Si pensi agli atti persecutori subiti dall’attrice Jodie Foster e dalla tennista Monica Seles, che addirittura venne ferita con una coltellata).Il copione è sempre lo stesso: lo stalker comincia a perseguitare ossessivamente quello che per lui è l’oggetto del desiderio, insinuandosi con telefonate, sms o altri mezzi nella vita privata della vittima. 

All’inizio, in genere, si tratta di azioni “soft”, poco invasive, ma man mano che trascorre il tempo il comportamento del molestatore si fa sempre più pressante fino a diventare una vera e propria “escalation persecutoria”.

Si parte cioè da episodi piuttosto innocui fino a giungere a situazioni “al limite” che addirittura possono sfociare in brutali omicidi.La definizione di atto persecutorio è piuttosto vasta, infatti rientrano nella fattispecie tanti comportamenti persecutori, anche quelli anomali e magari combinati tra loro. 

Ciò sta a significare che le azioni moleste potrebbero realizzarsi mediante il sorvegliare, il pedinare, l’inseguire, il prendere informazioni, l’introdursi nell’abitazione, l’appostarsi sotto casa o nei pressi del luogo di lavoro della vittima. 

O ancora mediante diffusione di dichiarazioni diffamatorie o oltraggiose e la minaccia di violenza anche nei confronti di familiari o di persone vicine alla vittima. Si ricomprendono anche le azioni nei confronti degli animali che le siano cari.Si ricordi che, nonostante “le credenze popolari”, il molestatore non sempre ha precedenti penali o è affetto da disturbi mentali. 

E non è detto che faccia uso di stupefacenti o abusi di sostanze alcooliche.Ad ogni modo, qualunque sia l’atto (o gli atti) persecutorio posto in essere dallo stalker, al fine della configurazione della fattispecie criminosa è necessario che l’agente cagioni “un grave disagio psichico nella vittima” ovvero “determini un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina” o comunque “pregiudichi in maniera rilevante il modo di vivere della vittima”.

Pertanto, affinchè la condotta sia penalmente rilevante, è necessario che gli atti del molestatore siano destabilizzanti per la serenità e l’equilibrio psicologico della vittima.Va da se che tale condotta dovrà sempre essere reiterata: non rilevano cioè gli atti in quanto tali, quanto la loro continuità nel tempo.La condotta reiterata nel tempo aiuta anche a distinguere il reato di stalking da altre fattispecie, come le molestie o le minacce.

4. Cosa fare e quando rivolgersi ad un avvocato

La persona che subisce la condotta di "atti persecutori", ha facoltà di presentare querela entro sei mesi dal verificarsi degli eventi lesivi, con cui esprime la volontà di voler perseguire e punire penalmente l'autore del comportamento persecutorio. La querela, può essere rimessa solo dinanzi a un giudice. Invece, sarà perseguibile d’ufficio nei casi previsti dall’ultimo comma dell’art. 612-bis.

Allo scopo di prevenire la consumazione del reato di atti persecutori, l'art. 8 della l. n. 38/2009 ha previsto anche che la persona offesa possa ricorrere alternativamente, prima di proporre eventuale querela, ad una "procedura di ammonimento".L'ammonimento è un provvedimento amministrativo di competenza del Questore che, su richiesta della persona vittima di comportamenti persecutori, ammonisce il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento invitandolo ad interrompere il comportamento nei confronti della vittima.

Se l'autore dei comportamenti persecutori, nonostante l'ammonimento, continua la sua azione e la vittima lo riferisce alle Autorità competenti, questi verrà perseguito penalmente senza la necessità che la vittima presenti querela, ai sensi dell’art. 612-bis c.p.È prevista la possibilità di applicare la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ex art. 282-ter c.p.p., ovvero della custodia cautelare in carcere.

Tuttavia, è previsto un particolare procedimento in tema di remissione della querela:Può essere soltanto processuale.La querela è irrevocabile nei casi di minaccia aggravata, previsti nel secondo comma dell’art. 612 c.p., nelle modalità di cui all’art. 339 c.p.Inoltre, è prevista la procedibilità d’ufficio:Se il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d’ufficio.

Qualora il fatto sia stato perpetrato nei riguardi di un minore d’età o di una persona affetta da disabilità ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104/1992.Il reato è, altresì, procedibile d’ufficio quando il soggetto sia stato ammonito ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.L. n. 11/2009, convertito in legge n. 38/2009.

È opportuno segnalare, sul punto, una delle novità apportate dalla l. n. 103/2017, introdotta con l’art. 162-ter c.p., applicabile ai reati perseguibili a querela di parte (quindi anche allo stalking), avente l’obiettivo di incentivare la soluzione stragiudiziale dei processi.

L’art. 162-ter consente la riparazione, anche attraverso il risarcimento del danno, entro il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, termine prorogabile dal giudice, nel caso di impossibilità dell’imputato ad adempiere.Indipendentemente dall’assenso della vittima, qualora il giudice ritenga congrua la somma di denaro offerta dall’imputato, il reato si estinguerà.

5. Differenza tra stalking e molestie telefoniche

A questo punto ci chiediamo che differenza c’è tra il reato di molestie telefoniche e il reato di stalking, dato che entrambi prevedono reiterate e insistenti molestie rivolte alla vittima.In entrambi i casi gli agenti pongono in essere condotte molestatrici che generano nella vittima stati di ansia e paura, alterando la sua serenità psichica. Vi è, tuttavia, una differenza fondamentale: il molestatore telefonico (ad esempio, il call center) non arriva (o meglio, non dovrebbe arrivare) a compiere atti minacciosi e violenti come lo stalker.

La vittima di molestie telefoniche subisce sì un disturbo alla sua serenità giornaliera ma non cambia le sue abitudini di vita. La vittima di stalking, invece, subisce vessazioni continue che determinano in lei stati di ansia e paura che fanno vacillare il suo equilibrio psicologico.Se nel caso delle molestie telefoniche perpetrate da un call center a noi basta spegnere il telefono per non essere più disturbati, non possiamo dire la stessa cosa nel caso dello stalking. 

La vittima di stalking, infatti, è costretta ad alterare in maniera sensibile la sua vita per potersi difendere dal suo aguzzino: ad esempio, non uscire più da casa, cambiare lavoro o addirittura cambiare città.Ed è proprio questa condotta che segna la linea di confine tra le due fattispecie.

Fino al 2009 (anno in cui è stato introdotto il reato in questione) gli atti persecutori rivolti ad una persona rientravano nella fattispecie incriminatrice delle molestie telefoniche. Ne conseguiva che il colpevole era soggetto ad una pena molto più blanda (arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a € 516,00) rispetto alla gravità del fatto commesso.

Lo stalking, infatti, si caratterizza per un’escalation di atti persecutori: si inizia con pochi messaggi e/o telefonate e si arriva ad appostamenti sotto casa della vittima o addirittura ad episodi di vera e propria violenza fisica.

A ben vedere, dunque, la situazione era insostenibile in quanto la vittima non riceveva una tutela giusta e adeguata. A ciò si aggiungeva la paura di denunciare per possibili ritorsioni del carnefice: non erano rari i casi in cui dopo la denuncia, lo stalker si accaniva sulla vittima in modo ancora più violento.

Dopo l’introduzione dell’art. 612bis c.p. la situazione è radicalmente cambiata: d’ora in poi gli stalker sono soggetti ad una pena più severa, commisurata alla gravità del fatto da loro commesso.Ad esempio, l’ex fidanzato che inonda di chiamate e messaggi la sua ex fidanzata può essere passibile di denuncia per molestie telefoniche. 

Qualora, però, le molestie telefoniche dovessero essere accompagnate anche da pedinamenti o farsi così pesanti e minacciose da ledere la serenità psichica della donna, allora saremmo in presenza del ben più grave reato di stalking.

6. Ammonimento del questore

Prima che la vittima sporga una denuncia per stalking, la stessa potrà chiedere che il questore ammonisca lo stalker.Il questore, assunte le necessarie informazioni, diffiderà oralmente il colpevole dal commettere ulteriori atti persecutori e dall’avvicinarsi alla persona.In teoria, questo ammonimento dovrebbe bastare a far cessare gli atti persecutori. 

In realtà, lo stalker non si ferma e le minacce si fanno più pesanti fino al punto di compromettere la vita della stessa vittima.

7. Cosa fare se la denuncia per stalking viene ignorata?

L'articolo 612-bis del Codice Penale "atti persecutori" prevede che: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentala fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio del 1992, n. 104, ovvero con armi, o da persona travisata.Il delitto è punito a querela della persona offesa. 

Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 1 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio".

I comportamenti persecutori sono definiti come "un insieme di condotte oppressive, sotto forma di minacce, molestie, atti lesivi continuati che inducono nella persona che le subisce un disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore". 

Trattasi di reato abituale, le cui condotte penalmente rilevanti devono essere reiterate nel tempo, al punto tale da indurre nel soggetto passivo uno dei tre eventi alternativi tipizzati dalla norma:

- il perdurante e grave stato di ansia e di paura della vittima, che prescinde dall’accertamento attraverso una perizia medica, potendo il giudice argomentarne la sussistenza in ragione degli effetti destabilizzanti della condotta;

- il fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona comunque ad essa affettivamente legata, rispetto a tale evento l’esistenza di precedenti condanne a carico del soggetto agente per reati affini allo stalking commessi in danno della stessa vittima corrobora il giudizio di ragionevolezza dei timori della vittima;

- la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.È un reato a dolo generico, ravvisabile in quei comportamenti seriali che, alla luce delle risultanze probatorie, rivelano che l’agente si sia rappresentato gli effetti psicologici concretamente realizzati dalla propria condotta.

La persona che subisce la condotta di "atti persecutori" ha facoltà di presentare querela, entro sei mesi dal verificarsi degli eventi lesivi, con cui esprime la volontà di voler perseguire e punire penalmente l'autore del comportamento persecutorio. La querela può essere rimessa solo dinanzi a un giudice. 

Invece, sarà perseguibile d’ufficio nei casi previsti dall’ultimo comma dell’art. 612-bis.Allo scopo di prevenire la consumazione del reato di atti persecutori, l'art. 8 della l. n. 38/2009 ha previsto anche che la persona offesa possa ricorrere alternativamente, prima di proporre eventuale querela, ad una "procedura di ammonimento".

L'ammonimento è un provvedimento amministrativo di competenza del Questore che, su richiesta della persona vittima di comportamenti persecutori, ammonisce il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento invitandolo ad interrompere il comportamento nei confronti della vittima.

Se l'autore dei comportamenti persecutori, nonostante l'ammonimento, continua la sua azione e la vittima lo riferisce alle Autorità competenti, questi verrà perseguito penalmente senza la necessità che la vittima presenti querela, ai sensi dell’art. 612-bis c.p.È prevista la possibilità di applicare la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ex art. 282-ter c.p.p., ovvero della custodia cautelare in carcere.

8. Come si presenta una denuncia per stalking?

Presentare una denuncia per stalking non è diverso dal querelare qualcuno per qualsiasi altro tipo di reato. Ci sono tuttavia alcuni fattori che è importante considerare, primo fra tutti quello relativo alle tempistiche.

La denuncia va infatti presentata entro sei mesi, e non può essere ritirata se non in fase processuale, in modo tale che il giudice in prima persona possa rendersi conto dei motivi per cui il/la querelante opti per il ritiro della stessa. Questo avviene per cercare di tutelare la vittima ed impedire che una denuncia per stalking venga ritirata proprio a causa di ulteriori violenze o soprusi subiti dalla parte offesa.

Esistono inoltre delle sottili ma significative differenze nel procedimento di querela a seconda che ci si rivolga alla procura della Repubblica, sporgendo denuncia al comando dei Carabinieri, oppure al Questore.

Nel primo caso, una volta querelato lo stalker, le autorità svolgeranno le indagini necessarie per accertarsi che le accuse della vittima siano fondate (per questo motivo è fondamentale che il/la querelante siano molto precisi e dettagliati nella descrizione degli atti persecutori subiti). 

Nel caso che le minacce finiscano subito dopo la denuncia, quest’ultima, come detto, potrà essere ritirata durante il processo.Se invece ci si rivolge al Questore non esiste più possibilità di ritirare la denuncia: il Questore stesso provvederà infatti a portare una diffida allo stalker, come una sorta di avvertimento finale. 

Se le molestie continueranno, non occorrerà nemmeno più una denuncia della vittima poiché il procedimento, in questo caso, viene portato avanti d’ufficio. Allo stesso modo si procede senza bisogno di una denuncia anche quando lo stalking viene commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità.

Una volta indicati i propri dati, è fondamentale descrivere nel miglior modo possibile le vicende del fatto che costituisce reato, allegando anche qualsiasi documento possa essere utile a questo scopo, così come le dichiarazioni di eventuali testimoni che possono contribuire alla ricostruzione dell’accaduto. Si è già specificato come, affinché si configuri il reato di stalking, è necessario dimostrare che la vittima abbia dovuto modificare le proprie abitudini come conseguenza delle violenze subite, anche se solo verbali.

Ad esempio, potrebbe essere divenuto impossibile compiere il consueto e normale percorso verso il supermercato senza subire apprezzamenti poco graditi e reiterati da parte del molestatore: la vittima di stalking verrebbe quindi costretta a percorrere un tragitto più lungo, e dunque ad un cambiamento non voluto della propria routine quotidiana.Ecco perciò che diventa decisivo poter contare sull’aiuto di testimoni che confermino l’effettiva modifica delle proprie abitudini come conseguenza dello stalking.

È importante infine richiedere anche l’istanza di punizione, che consiste in una semplice richiesta formale che il colpevole venga processato e punito per i reati commessi. Pur essendo, appunto, una mera formalità, se questa istanza non viene richiesta diventa materialmente impossibile processare e punire lo stalker (salvo nei casi visti precedentemente in cui è prevista la procedura d’ufficio).

Fonti normative

  • Codice Penale: art. 612 bis; art. 572; art. 612, art. 660
  • Legge n. 119/2013- L. n. 11/2009 convertito in Legge n. 38/2009
  • Cassazione Penale, sentenza n. 32404/2010
  • Cassazione Penale, sentenza n. 8832/2011
  • Cassazione Penale, sentenza n. 25889/2013
  • Cassazione Penale, sentenza n. 45648/2013
  • Cassazione Penale, sentenza n. 46331/2013
  • Cassazione Penale, sentenza n. 17082/2015

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