Il reato di prostituzione minorile in Italia

Definito come il “mestiere” più antico del mondo, perché sorto con l’inizio delle prime civitas, cioè con quegli agglomerati di persone che davano inizio alle prime forme organizzate di società/stato.

Vi sono tracce della sua origine fin dai Sumeri o nell’antica Babilonia, un periodo intorno il XVIII-XIX secolo, ossia 1900-1800 anni A.C... Parliamo della prostituzione, un fenomeno che giuridicamente in Italia non è mai stato oggetto di una normativa ad hoc, ma che, tuttavia, assume rilevanza penale in date circostanze, tra queste allorquando ci siano di mezzo i minori. Vediamo di comprendere come reagisce la legge italiana nei confronti della prostituzione minorile.

Cos’è il reato di prostituzione

Innanzitutto, cosa si intende per prostituzione? Si tratta di quella particolare attività attraverso la quale si offrono, mediante corrispettivo di un prezzo, prestazioni sessuali da parte di qualunque genere di persona (donna o uomo), e può essere svolta in forma individuale ed autonoma, oppure a carattere professionale e abituale. In altri casi, la prostituzione viene esercitata “sotto controllo” da soggetti che assumono una sorta di ruolo di intermediario diretto o mediato (c.d. protettori).

In altri casi ancora, invece, la prostituzione assume contorni più sinistri in quanto inizia a non essere più svolta quale conseguenza di una “scelta” autonoma (sia pure in molti casi è una scelta dovuta per necessità), ma è il risultato di uno “sfruttamento” di soggetti al fine di trarre profitti. Giuridicamente parlando, il fenomeno non è regolato in modo uniforme dai vari paesi, passando da chi si pone in posizione di indifferenza a chi addirittura lo disciplina e contempla come lavoro legalizzato.

In Italia rileva soprattutto in relazione a particolari reati che possono associarsi alla prostituzione, specie se collegati allo sfruttamento di minori. Tra queste ipotesi troviamo il tema oggetto del presente articolo; la prostituzione minorile.

Previsto e disciplinato dall’art. 600bis, la norma contempla i casi in cui taluno proceda:

1) al reclutamento o induzione alla prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) oppure compia condotte atte a favorire, sfruttare, gestire, organizzare e controllare la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, anche per trarne profitto;

3) al compimento di atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi.

Si tratta di varie situazioni rivolte, appunto, allo sfruttamento di persone che si trovano in stato di incapacità quali sono i minori.

- reclutamento o induzione alla prostituzione, si tratta di atti rivolti a reperire minori a vantaggio di altri (chi ne trae profitto, e chi abusa materialmente del minore), con attività di persuasione e convincimento, spesso anche in modo subdolo ed ingannevole, ma può arrivare anche all’uso della forza per costringere il minore alla prostituzione.

- Con il favoreggiamento e sfruttamento, si intendono quelle condotte rivolte da una parte a sviluppare e incrementare l’attività di prostituzione facilitandola, mentre lo sfruttamento è legato al vantaggio conseguibile con la prostituzione, per lo più si tratta di vantaggi lucrativi, cioè il guadagno dovuto al fatto di ricevere somme di danaro da chi poi abusa materialmente del minore, ovvero ogni altra forma di utilità conseguibile.

Infine, la disposizione punisce anche chi agisce in “singolo”, ossia compia atti sessuali con minorenni, in cambio di denaro o altra utilità, anche solo promessa. La ratio iuris della norma è quella di preservare, tutelare e garantire l’integrità psico-fisica dei minori, ma anche la morale e il buon costume.

Cosa rischia chi viene denunciato per reato di prostituzione minorile?

Per quanto attiene le conseguenze cui il colpevole del reato di prostituzione minorile, l’art. 600bis del codice penale, precisa che: “chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto… È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 Inoltre, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000

Quando e come fare una denuncia per prostituzione minorile?

Sappiamo che per alcuni reati l’azione penale si attiva su impulso della parte offesa attraverso lo strumento della querela rivolta contro una determinata persona presunta colpevole. Si tratta degli illeciti “perseguibili a querela di parte”, che hanno un limite di tempo per la proposizione (3 mesi)

Sappiamo, ancora, che per molti altri reati non occorre la querela, essendo perseguibili su input della stessa Autorità Giudiziaria, oppure tramite denuncia di reato presentabili da chiunque abbia interesse e senza il limite dei 3 mesi previsto per la querela (salva la prescrizione del reato).

Si tratta dei reati procedibili d’ufficio. Il reato di prostituzione minorile rientra tra quelli di cui all’art. 50 del codice di procedura penale, ovverosia è perseguibile d’ufficio, quindi a prescindere dalla presentazione della querela da parte della vittima, bastando anche una denuncia di terzi.

Qualora la vittima opti per la denuncia o querela, che ben può sporgere anche se trattasi di reato procedibile d’ufficio, una volta recatasi presso l’Autorità Giudiziaria dovrà compilare l’apposito modulo di denuncia, laddove, dopo aver indicato i propri dati anagrafici, bisognerà precisare nel dettaglio gli elementi che hanno caratterizzato il reato commesso; Pertanto, nell’atto di querela dovranno essere indicati:

  • Dati identificativi del denunciante
  • Descrizione del fatto
  • Informazioni sull'autore della condotta criminosa
  • Indicazioni di eventuali prove
  • Dichiarazione di volontà del querelante di agire per la punizione del colpevole
  • Sottoscrizione della denuncia/querela

Si ricorda che, è disponibile il servizio di denuncia a domicilio che favorisce i cittadini a "forte disagio" che, per problemi di età, handicap fisici o altre situazioni, abbiano difficoltà a recarsi negli Uffici di Polizia per sporgere denuncia.

Giurisprudenza per casi di prostituzione minorile

Vediamo di seguito una breve rassegna di massime giurisprudenziali in tema di prostituzione minorile.

(***)“Il reato di prostituzione minorile di cui all'art. 600-bis, comma secondo, cod. pen., che punisce i rapporti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni in cambio di corrispettivo in denaro o di altra utilità, anche solo promessi, presenta come elemento costitutivo il consenso del minore” (Cass. Penale n.40446/2022);

(***)“In tema di prostituzione minorile, le condotte di induzione, favoreggiamento o sfruttamento possono concorrere tra loro, in quanto l'art. 600 bis, comma primo, c.p. è norma a più fattispecie, tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all'evento (Cass. Penale. n.19539/2015);

(***)“Integra il reato di induzione alla prostituzione minorile di cui all'art. 600 bis, comma primo, c.p., la condotta di chi determina, persuade o convince il soggetto passivo a concedere il proprio corpo per pratiche sessuali da tenersi anche con un solo soggetto, purché diverso dall'induttore.” (Cass. Penale n.5927/2015);

Infine, veniva sottoposta alla Sezioni Unite il seguente quesito in materia di "prostituzione minorile", ovverosia se il concetto di induzione alla prostituzione minorile sia integrato dalla sola condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità posta in essere nei confronti di persona minore di età convinta così a compiere una o più volte atti sessuali esclusivamente col soggetto agente; e se il soggetto attivo del reato previsto dall'art. 600-bis comma 1, cod. pen. possa essere colui che si limita a compiere atti sessuali col minore.

Le Sezioni Unite si pronunciavano con la seguente massima: “…anche la condotta di induzione alla prostituzione minorile (...), per essere penalmente rilevante, deve essere sganciata dall'occasione nella quale l'agente è parte del rapporto sessuale e oggettivamente rivolta ad operare sulla prostituzione esercitata nei confronti di terzi.

L'induzione del minore alla prostituzione prescinde dall'effettuazione diretta dell'atto sessuale con l'induttore e può riguardare soltanto chi determina, persuade o convince il soggetto passivo a concedere il proprio corpo per pratiche sessuali da tenere non esclusivamente con il persuasore con terzi, che possono consistere anche in una sola persona, a condizione però che questa non si identifichi nell'induttore".

Ed ancora: “Nella nostra tradizione giuridica il tipo normativo della 'induzione alla prostituzione' si pone - infatti - dal lato dell'offerta del sesso mercenario e non della domanda, sicché la basilare distinzione fra induttore e cliente deve muoversi fra attività rientranti nell'ambito dell'offerta di prostituzione e attività rientranti nell'ambito della domanda". (Cass. S.U. n.16207/2013)

Conclusioni

La prostituzione minorile è un reato particolarmente sentito dall’ordinamento giuridico italiano, in quanto va ad incidere direttamente nella sfera di libertà personale dei minori, comportando il rischio di lasciare negli stessi delle ferite psico-fisiche indelebili che li accompagneranno per tutta la vita, anche da adulti.

Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...