Come recuperare un credito da un privato

L'ordinamento giuridico prevede differenti strategie perseguibili per recuperare un credito da un privato. Breve guida su quali strumenti giudiziari e stragiudiziali avvalersi per ottenere il pagamento del proprio avere.

L’ordinamento conosce diversi e distinti metodi di coercizione tesi ad ottenere l’adempimento coattivo del credito nei confronti di un privato.

Strumenti diversi cui corrispondono costi diversi, costi che sono maggiori in ipotesi di recupero giudiziale rispetto agli strumenti utilizzabili in via stragiudiziale

Di seguito saranno richiamati alcuni tra i mezzi più utilizzati per ottenere il pagamento del proprio avere

Deve tuttavia ricordarsi come non esiste un unico mezzo valevole per tutte le ipotesi, ma che a ciascun caso è applicabile una specifica strategia da concordare col professionista di fiducia.

1. I “rimedi giudiziali” 

Essi rappresentano il metodo “tradizionale”, ancorché più costoso e lento, per recuperare un credito. 

Il tecnicismo insito nello svolgimento di un giudizio è tale da richiedere il ricorso ad un avvocato, ancorché il codice di rito preveda la possibilità di “stare in giudizio” da soli per importi uguali o inferiori a 1.100,00 euro

Esistono due modi per recuperare un credito, cui ricorrere a seconda del tipo di prova su cui si basa il credito:

  • Se il credito si fonda su di un atto scritto, quale è un contratto, sarà possibile richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo
  • altrimenti la via è quella dell’atto di citazione e della causa ordinaria

In entrambe le due ipotesi il risultato cui si tende è quello della condanna da parte del giudice al pagamento della somma pretesa. Condanna contenuta in una decisione (sentenza o decreto ingiuntivo, muniti di formula esecutiva) sulla cui base chiedere il pignoramento dei beni del debitore.

2. Il ricorso per ingiunzione

Il ricorso per ingiunzione consiste nella domanda, portante la richiesta di emissione di un ordine di pagamento presentata sotto forma di ricorso e corredata dai documenti che attestano la sussistenza del credito

Il magistrato, esaminate le prove, emette il decreto, condannando il debitore a pagare le somme intimate dal creditore assieme agli interessi ed ai costi necessari per l’emissione del provvedimento.

La legge individua i documenti ritenuti idonei a consentire l’emissione del decreto ingiuntivo con una elencazione rigorosa, anche perché, in questa fase, il debitore non viene avvisato della procedura e non partecipa ad alcuna udienza. 

Ottenuta l’ingiunzione il creditore ha 60 giorni di tempo per notificarla al debitore, che, a sua volta, ha quaranta giorni di tempo per pagare o proporre opposizione al decreto. 

L’opposizione radica una causa nel corso della quale il creditore dovrà dimostrare il suo diritto e il debitore dimostrarne l’infondatezza. 

È sempre possibile trovare un accordo, in assenza del quale il processo si concluderà con l’emissione di una sentenza. Sentenza che potrà alternativamente confermare o revocare il decreto ingiuntivo. 

La circostanza che il debitore non provveda, una volta ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo, a pagare o a proporre opposizione nei 40 giorni, rendendo così il decreto definitivo, rappresenta uno tra gli indici più chiari della impossibilità per il debitore di far fronte al proprio debito. 

In tal caso, laddove lo stesso non sia titolare di beni utilmente pignorabili, è consigliabile la messa a perdita del credito.

3. Tempi del decreto ingiuntivo

Di solito, per ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo decorrono in media due o tre mesi, a seconda del carico di lavoro del tribunale. A questi bisognerà aggiungere il tempo per la notifica (altri 10-15 giorni) e i 40 giorni dalla data della notifica necessari affinché il decreto, non opposto, diventi definitivo. 

Ove il debitore proponga opposizione, intervenendo una causa di merito, i tempi si allungano notevolmente.

4. I Costi del decreto ingiuntivo

I “costi” necessari per depositare il ricorso per ingiunzione sono rappresentati sia dalla parcella dell’avvocato sia dalle spese richieste dallo Stato (contributo unificato, marca da bollo, imposta di registro).

Spese che variano sia a seconda dell’entità del credito (contributo unificato) sia in dipendenza del rapporto da cui deriva il credito (imposta di registro)

La marca da bollo è fissa in 27 euro.

5. Causa di accertamento del credito

Laddove il creditore non disponga di alcuno dei documenti legittimanti l’emissione del decreto, costui dovrà procedere con una causa di accertamento e condanna. Causa dalla durata ben più lunga rispetto a quella necessaria per ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo.

6. Costi della causa 

Anche nella fattispecie occorrerà pagare l’avvocato e corrispondere le spese per attivare la causa (contributo unificato e marca da bollo) e registrare la sentenza.

7. Cosa fare se il debitore non paga

È probabile che il debitore non provveda a pagare neppure dopo che il creditore abbia ottenuto il decreto ingiuntivo o la sentenza. 

In tal caso la via è quella di sottoporre a pignoramento (mobiliare, immobiliare o presso terzi) i beni del debitore in modo tale da trasformarli in denaro così da poter ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese. 

Tale procedura può essere anche molto dispendiosa e necessita che le relative spese siano anticipate dal creditore

Il pignoramento è tanto più difficile quanto più il debitore è privo di beni intestati. 

8. I rimedi c.d. stragiudiziali 

Le grandi aziende recuperano i micro crediti facendo ricorso a società specializzate nel recupero crediti, che però accettano solo grandi quantitativi di ordini. 

Tra i tradizionali metodi “stragiudiziali” di recupero possono annoverarsi:

  • Le telefonate di sollecito;
 
Riccardo Scandurra

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