Guida Decreto Ingiuntivo

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decreto ingiuntivo

1. Cosa è il decreto ingiuntivo?

Il decreto ingiuntivo è uno strumento che permette di soddisfare velocemente un diritto creditorio. Appartiene alla categoria dei procedimenti speciali ed è caratterizzato da: - contraddittorio eventuale e differito; - sommarietà della cognizione.

Il giudizio monitorio si articola in due fasi:

- la prima fase: è ad iniziativa di colui che si ritiene creditore, senza contraddittorio, che si conclude con un decreto pronunciato inaudita altera parte (senza aver ascoltato l’altra parte, cioè la parte considerata debitrice);

- la seconda fase: è eventualmente ad iniziativa del debitore ingiunto che, proponendo opposizione, instaura il giudizio ordinario di cognizione.

2. Chi emette il decreto ingiuntivo

L’atto introduttivo del procedimento è il ricorso. Il ricorso deve essere indirizzato al Giudice di Pace o al Tribunale in composizione monocratica che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.

La scelta è legata ai seguenti requisiti:

  • competenza per territorio;
  • competenza per valore.

Al momento, ci limitiamo ad affermare che, a seconda della competenza, il Giudice di Pace o il Tribunale in composizione monocratica pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna su domanda di chi, ai sensi dell’art. 633 c.p.c.:

  • è creditore di una somma liquida di denaro;
  • è creditore di una determinata quantità di cose fungibili;
  • ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata.

3. A cosa serve il decreto ingiuntivo?

Come già anticipato, il decreto ingiuntivo è uno strumento messo a disposizione di colui che si ritiene creditore, al fine di soddisfare il proprio diritto di credito e conseguire, in tempi rapidi, il titolo esecutivo per intraprendere l’esecuzione forzata nei confronti del debitore.

Il procedimento monitorio, infatti, è caratterizzato da snellezza, velocità e da costi ridotti, rispetto al procedimento ordinario. Tuttavia, per potersi avvalere di tale strumento, l’art. 633 c.p.c. elenca le c.d. “condizioni di ammissibilità” che sono:

a) il credito che si fa valere deve essere:

- liquido: cioè determinato nell’ammontare o comunque facilmente determinabile;

- esigibile: cioè non soggetto a condizione sospensiva o a termine.

b) la prova del diritto di credito deve risultare da prova scritta; se il credito ha ad oggetto onorari per prestazioni rese da avvocati o da altri esercenti una libera professione, il requisito della prova scritta si assolve con la parcella sottoscritta dal creditore e corredata dal parere della competente associazione professionale.

Ai sensi dell’art. 634 c.p.c., sono prove scritte:

- le polizze;

- le promesse unilaterali per scrittura privata (ad es.: la promessa di pagamento, la ricognizione di debito, la cambiale e l’assegno);

- i telegrammi.

Non solo, risultano idonee al rilascio del decreto ingiuntivo, anche documenti meritevoli di fede che attestino l’esistenza del credito. Se il creditore è un imprenditore commerciale o un lavoratore autonomo ed il credito è relativo a somministrazioni di merci o di denaro oppure riguarda prestazioni di servizio, sono prove scritte idonee:

- gli estratti autentici delle scritture contabili previste dal cod. civ., purchè bollate e vidimate e regolarmente tenute;

- gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, purchè regolarmente tenute.

Infine, se il creditore è lo Stato o un ente soggetto a vigilanza dello Stato, ai sensi dell’art. 635 c.p.c., sono prove scritte idonee:

- i libri o registri della pubblica amministrazione, se un notaio ne attesta la regolare tenuta;

- gli accertamenti eseguiti dalla Direzione Territoriale del Lavoro e dai funzionari degli enti, se i crediti riguardano l’omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti di lavoro.

c) se il diritto dipende da una controprestazione o da una prestazione, il creditore deve provare l’adempimento della controprestazione o l’avveramento della condizione.

4. La competenza territoriale

Il ricorso, che introduce il procedimento monitorio, deve essere indirizzato ai Giudici unipersonali: il Giudice di Pace o il Tribunale in composizione monocratica. Nel proporre la domanda, quindi, il ricorrente deve individuare correttamente la competenza per territorio e la competenza per valore.

Per quanto concerne la competenza per territorio trovano applicazione:

a) i fori generali di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c.:

- art. 18 c.p.c.: è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora;

- art. 19 c.p.c.: se convenuta è una persona giuridica è competente il giudice del luogo ove essa ha la sede: per sede si intende quella legale, cioè quella risultante dall’atto costitutivo.

Le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute ed i comitati, hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo.

b) i fori concorrenti di cui agli artt. 20 e 30 c.p.c.:

- art. 20 c.p.c.: per le cause relative a diritti di obbligazione, è competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio.

Per la obbligazioni contrattuali, il luogo si identifica con quello in cui è stato concluso il contratto da cui l’obbligazione stessa deriva.

Per le obbligazioni extracontrattuali, derivanti da fatto illecito, è competente il giudice del luogo in cui il fatto illecito si è verificato, perché lì è sorta l’obbligazione risarcitoria.

- art. 30 c.p.c.: ulteriore foro facoltativo è il foro del domicilio eletto. Infatti, chi ha eletto domicilio ex art. 47 c.c., può essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso.

c) i fori esclusivi: per alcune materie il legislatore ha determinato il foro esclusivo. Un solo giudice è, quindi, territorialmente competente:

- in materia di locazione o affitto aziende, il giudice del luogo in cui è posto l’immobile o l’azienda;

- per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto, il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto;

- per le cause ereditarie, il giudice del luogo in cui si è aperta la successione;

- per le cause tra soci, il giudice del luogo in cui ha sede la società;

- per le cause tra condomini o tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi;

- per l’esecuzione forzata su cose mobili o immobili, il giudice del luogo in cui le cose si trovano;

- per l’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per l’espropriazione di crediti, il giudice del luogo ove risiede il debitore;

- per l’espropriazione di crediti quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall’art. 413, comma 5, c.p.c., il giudice del luogo ove risiede il terzo debitore;

- per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, il giudice del luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto;

- per le cause di opposizione all’esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 c.p.c., il giudice del luogo dell’esecuzione;

- per le cause di opposizione ai singoli atti esecutivi, il giudice davanti al quale si svolge l’esecuzione;

- nelle cause dove è parte l’amministrazione dello Stato, il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’avvocatura dello Stato.

- L’art. 66 bis d.lgs. n. 206 del 2005 fissa il foro del consumatore nel luogo di residenza o domicilio del consumatore se ubicati nel territorio dello Stato.

Si tratta di una competenza esclusiva speciale derogabile dalle parti solo con trattativa individuale, in quanto, la clausola contrattuale che prevede un luogo diverso, si presume vessatoria sino a prova contraria.

Per i crediti a favore degli avvocati è competente l’ufficio giudiziario che ha deciso la causa al quale il credito si riferisce. Per i crediti a favore di notai è competente il giudice ove ha sede il consiglio notarile dal quale dipendono.

L’incompetenza per territorio inderogabile può essere rilevata d’ufficio dal giudice. L’incompetenza per territorio derogabile deve essere rilevata dall’ingiunto nell’atto di opposizione (c.d. comparsa di costituzione e risposta); può anche essere rilevata d’ufficio dal giudice (Corte Costituzionale, 3 novembre 2005, sentenza n. 410).

5. La competenza per valore

Ai sensi dell’art. 10 c.p.c., a rilevare, in questo caso, è il valore che risulta al momento della domanda e che coincide con la data di deposito del ricorso nella cancelleria del Giudice unipersonale: al capitale si sommano gli interessi scaduti fino al giorno del deposito del ricorso.

A volte, il valore è di difficile determinazione o non può essere determinato perché non consiste in una somma di denaro. Il legislatore ha, quindi, dovuto fare dei correttivi, affiancando al criterio per valore quello per materia, ai sensi dell’art. 7 c.p.c. e, in altri casi, affidando le cause di valore indeterminabile direttamente alla competenza di un giudice.

Il Giudice di Pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad € 5.000,00 e per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, di valore non superiore a € 20.000,00. Ai sensi, infine, dell’art. 9 c.p.c., il Tribunale è competente per ogni causa di valore indeterminabile e comunque per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.

Ne consegue che le cause che non spettano per valore al Giudice di Pace devono essere devolute al Tribunale in composizione monocratica. Per i crediti a favore degli avvocati è competente per valore il giudice del luogo ove ha sede il Consiglio dell’Ordine al cui albo sono iscritti gli avvocati.

L’incompetenza per valore inderogabile può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

6. La domanda di ingiunzione e il procedimento del ricorso per decreto ingiuntivo

L’atto introduttivo del procedimento è il ricorso. Esso deve contenere, oltre ai requisiti previsti dall’art. 125 c.p.c., l’indicazione delle prove che si intendono produrre. Il ricorso ed i documenti vengono depositati presso la cancelleria del giudice competente per territorio e per valore e non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito per la proposizione della opposizione, al fine di consentire al debitore ingiunto di prenderne visione.

Col deposito del ricorso, si apre la fase di cognizione sommaria da parte del giudice che può:

- rigettare il ricorso: ove lo ritenga inammissibile per carenza dei presupposti processuali o per incompetenza. Il ricorrente, in questo caso, può riproporre la domanda con altro ricorso o procedere in via ordinaria;

- chiedere al ricorrente l’integrazione probatoria: se non ritiene sufficientemente giustificata la domanda;

- accogliere la domanda: in questo caso, il giudice emette il decreto col quale ingiunge al debitore di pagare la somma o di consegnare la cosa nel termine di 40 giorni. Il giudice, altresì, avverte il debitore che nello stesso termine può proporre opposizione e che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

Il ricorrente, in questo caso, deve notificare il ricorso ed il decreto in copia autentica al debitore ingiunto, entro 60 giorni dalla pronuncia, se la notifica deve avvenire nel territorio della Repubblica ovvero entro 90 giorni negli altri casi. In mancanza di notificazione nei suddetti termini, il decreto diventa inefficace.

7. L’opposizione

Il debitore ingiunto, a cui è stato notificato il decreto ingiuntivo nel termine di 60 giorni dalla pronuncia, può proporre opposizione davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il Giudice che ha emesso il decreto.

La competenza dell’ufficio a cui appartiene il Giudice che ha emesso il decreto, è funzionale e inderogabile ed in nessun modo modificabile, neppure se il giudizio di opposizione sia in rapporto di litispendenza, continenza o connessione con altro giudizio.

L’opposizione dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione. Esso si svolge nel contraddittorio tra le parti e ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore, col ricorso per ingiunzione. Il creditore, istante nella fase monitoria, è attore nella fase di opposizione, anche se formalmente assume il ruolo di convenuto in opposizione. Il debitore, ingiunto nella fase monitoria, è convenuto nella fase di opposizione, anche se formalmente assume il ruolo di attore in opposizione.

Ne consegue, che grava sul creditore opposto l’onere della prova del credito e sul debitore opponente l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. L’opposizione si propone con atto di citazione, nelle forme di cui all’art. 163 c.p.c..

La procura al difensore dell’opponente può essere rilasciata, anziché in calce o a margine dell’atto di citazione, anche a margine o in calce della copia notificata del decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo, infatti, deve essere depositato con l’opposizione al fine di dare la prova della tempestività e, quindi, dell’ammissibilità dell’opposizione.

Il termine per proporre opposizione, pari a 40 giorni dalla notifica del ricorso e del decreto di ingiunzione, è perentorio. Ai sensi dell’art. 638 c.p.c., l’atto di citazione in opposizione deve essere notificato:

- al ricorrente presso il procuratore indicato nell’atto del ricorso;

- presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto nel ricorso se questo è stato proposto personalmente dal creditore.

L’ufficiale giudiziario, contestualmente alla notificazione, è tenuto a notificare alla cancelliere avviso dell’opposizione, cosicchè quest’ultimo ne apponga nota sull’originale del decreto. Ai sensi degli artt. 409 e 442 c.p.c., l’opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria, deve essere proposta con ricorso da depositarsi presso la cancelleria del giudice del lavoro. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è destinato a chiudersi con sentenza, avverso la quale sono esperibili gli ordinari mezzi di impugnazione:

- se l’opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva: il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva;

- se l’opposizione è accolta solo in parte: il titolo esecutivo è costituito solo dalla sentenza; - se l’opposizione è accolta integralmente: il giudice è tenuto a revocare il decreto ingiuntivo o a dichiararne la nullità;

- se il giudice dichiara l’estinzione del processo: il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva;

- se le parti si conciliano: il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara o conferma l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, oppure riduce la somma o la quantità a quella stabilita dalle parti. Si ha, infine, opposizione tardiva solo nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 650, comma 1, c.p.c., cioè quando il debitore è in grado di provare di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo:

- per irregolarità della notificazione;

- per forza maggiore;

- per caso fortuito.

L’opposizione tardiva deve essere proposta nel termine perentorio di 10 giorni dal primo atto di esecuzione del decreto ingiuntivo. Quando è proposta l’opposizione tardiva, ai sensi dell’art. 649 c.p.c., il giudice può sospendere l’esecuzione.

8. Costi e tempi del decreto ingiuntivo

Ai sensi del D.L. n. 90/2014, i costi per il deposito del decreto ingiuntivo possono essere così riassunti:

Competenza Giudice di Pace: Fino ad euro 1.100,00 (senza marca da bollo di Euro 27,00) Euro 21,50 Superiori ad Euro 1.100,00 e fino ad euro 5.200,00 Euro 49,00 (oltre marca da bollo di euro 27,00)

Competenza Tribunale: Superiori ad Euro 5.200,00 e fino ad euro 26.000,00 Euro 118,50 (oltre marca da bollo di euro 27,00) Valore indeterminabile Euro 259,00 (oltre marca da bollo di euro 27,00)

Per quanto riguarda i tempi di concessione del decreto ingiuntivo, essi sono sicuramente molto più rapidi rispetto al procedimento ordinario. Infatti, il decreto ingiuntivo deve essere notificato al debitore entro 60 giorni dalla sua emissione: in caso contrario diventa inefficace.

Il debitore, all’esito della notifica, ha tempo 40 giorni per proporre opposizione al decreto ingiuntivo, altrimenti, questo si considera efficace e, con l’apposizione della formula esecutiva, diventa titolo esecutivo.

Il creditore può, quindi, dar corso all’esecuzione forzata, con la quale si intima la consegna della cosa o il pagamento della somma. A seguito della notifica entro il termine di 60 giorni, il decreto ingiuntivo resta efficace per la durata di 10 anni, prima di prescriversi.

9. L’esecuzione dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo

Su richiesta del ricorrente, il decreto ingiuntivo può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo, ai sensi dell’art. 642 c.p.c.. Infatti, l’art. 642 c.p.c. prevede che:

1. Il giudice deve concedere la provvisoria esecutorietà se il credito è fondato su: - cambiale; - assegno bancario; - atto ricevuto da un notaio; - atto ricevuto da pubblico ufficiale autorizzato; - certificato di liquidazione di borsa.

2. Il giudice può concedere la provvisoria esecutorietà se ritiene che sussista pericolo di grave pregiudizio nel ritardo. Se il giudice ha concesso la provvisoria esecutorietà, nel decreto ingiuntivo ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazioni, autorizzando, in mancanza, l’esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine di 40 giorni ai soli effetti della opposizione.

Il giudice può anche autorizzare l’esecuzione senza l’osservanza del termine di cui all’art. 482 c.p.c., consentendo al creditore di procedere al pignoramento immediato, a seguito della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, unitamente all’atto di precetto.

Si parla, infine, si esecutorietà per mancata opposizione, ai sensi dell’art. 647 c.p.c.. Infatti, se il ricorso e decreto sono stati notificati nei termini previsti ed il debitore ingiunto non ha svolto opposizione, ove non fosse già stata concessa la provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c., il ricorrente può chiedere al giudice che ha pronunciato il decreto, che lo dichiari esecutivo.

A seguito di tale richiesta del creditore, il giudice può:

- ordinare la rinnovazione della notificazione del decreto ingiuntivo: quando risulta che l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto;

- dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo: il decreto ingiuntivo, quindi, acquista efficacia di cosa giudicata e l’opposizione non può più essere proposta, salvo l’ipotesi dell’opposizione tardiva.

Il decreto di esecutorietà è iscritto in calce all’originale del decreto di ingiunzione. Ai fini dell’esecuzione, nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e l’apposizione della formula, ai sensi dell’art. 654 c.p.c..

Le azioni esecutive che possono essere poste in essere dal creditore sono, a seconda dell’importo del credito e alla natura giuridica del debitore:

- atto di pignoramento mobiliare presso il debitore;

- atto di pignoramento immobiliare;

- atto di pignoramento presso terzi;

- istanza di fallimento.

10. Che cosa può fare il debitore che riceve un decreto ingiuntivo

Il debitore, al ricevimento del decreto ingiuntivo, può:

- pagare: in questo caso il debito si estingue e vengono pagate anche le spese legali;

- non pagare: scaduti i 40 giorni il decreto ingiuntivo diventa definitivo e acquista potere esecutivo, autorizzando il pignoramento dei beni del debitore insolvente;

- proporre opposizione: qui si apre un vero e proprio processo ordinario che si svolge nel contraddittorio delle parti.

La decisione definitiva spetta al giudice che può accogliere totalmente l’opposizione, facendo perdere efficacia al decreto ingiuntivo, oppure può accogliere parzialmente l’opposizione, interessando una somma o quantità ridotta, o può rigettare semplicemente l’opposizione, rendendo esecutivo il decreto ingiuntivo.

11. Conclusione

A conclusione di questa analisi, possiamo affermare che il decreto ingiuntivo persegue la ratio di offrire al creditore uno strumento di tutela immediato contro l’insolvenza del debitore e di evitare i pregiudizi derivanti dai tempi del giudizio ordinario. I

nfatti, il decreto ingiuntivo viene emanato in assenza di contraddittorio tra le parti e si basa esclusivamente sulla documentazione prodotta dal creditore.

Dott.ssa Paola Testa

Riferimenti normativi:

  • Artt. 7 – 9 e 10 c.p.c.;
  • Artt. 18 – 19 – 20 – 30 c.p.c.;
  • Art. 66 bis D.Lgs. n. 206/2005;
  • Corte Costituzionale, 3 novembre 2005, sentenza n. 410;
  • Art. 125 c.p.c.;
  • Art. 163 c.p.c.;
  • Artt. 633 e ss. c.p.c.;
  • D.L. n. 20/2014.