Acconto o caparra confirmatoria: qual è la differenza?

A chiunque sarà capitato di stipulare un contratto per acquistare un bene, richiedere la fornitura di un servizio oppure affittare un immobile. Molto spesso all’interno di questi contratti viene previsto che il richiedente versi una somma di danaro, determinata in una parte del prezzo pattuito, in forma anticipata rispetto al momento in cui otterrà la prestazione desiderata.

acconto caparra differenze

1. Definizione di caparra confirmatoria

A chiunque sarà capitato di stipulare un contratto per acquistare un bene, richiedere la fornitura di un servizio oppure affittare un immobile.

Molto spesso all’interno di questi contratti viene previsto che il richiedente versi una somma di danaro, determinata in una parte del prezzo pattuito, in forma anticipata rispetto al momento in cui otterrà la prestazione desiderata (la consegna di un bene oppure la fornitura di un determinato servizio).

Nella maggior parte dei casi questa somma di danaro viene versata senza che le parti si pongano particolari interrogativi sulla natura della stessa, definendola indistintamente come “caparra” oppure “acconto”, non sapendo che i due concetti presentano invece delle sostanziali differenze.

Se da una parte, infatti, caparra e acconto consistono entrambi in una somma di danaro versata in un momento precedente rispetto alla prestazione, nel caso dell’acconto si tratterà, appunto, di un mero anticipo, che quindi poi presuppone il saldo del prezzo pattuito oppure la sua restituzione nel caso in cui, per vari motivi, non si addivenga all’esecuzione della prestazione oggetto del contratto.

Quanto invece alla caparra (confirmatoria) essa potrà essere restituita o imputata in conto prezzo al momento della prestazione che nel caso in cui non venga posta in essere, per fatto imputabile ad uno dei due contraenti, potrà essere trattenuta da chi l’ha ricevuta nel caso in cui inadempiente sia la parte che l’ha versata, oppure restituita per un importo pari al doppio della stessa nel caso in cui l’inadempimento sia riconducibile al contraente che l’ha ricevuta.

Non sapere se la somma versata in anticipo sia un acconto oppure una caparra determina che, nel caso in cui il contratto non si perfezioni con la prestazione e la relativa controprestazione, per fatto imputabile ad uno dei due contraenti, il rischio di contenzioso tra le due parti in riferimento alla restituzione o meno dell’anzidetta somma e alla misura in cui tale restituzione debba essere effettuata sia molto elevato.

Sarà pertanto in questa sede che ci soffermeremo sulle differenze intercorrenti tra la caparra confirmatoria e l’acconto.

2. Le tipologie di caparra

Nel diritto civile esistono due tipologie di caparre:

  • La caparra confirmatoria (Art. 1385 c.c.): una somma di danaro che viene versata in seguito alla stipula del contratto e comunque prima dell’adempimento della prestazione oggetto dello stesso. Essa non costituisce un anticipo sul prezzo pattuito per la prestazione ma una prestazione a sé stante che svolge la funzione di predeterminare il valore che ciascuna parte potrà vedersi riconosciuto a garanzia dell’inadempimento dell’altra. Qualora inadempiente sia la parte che l’ha versata allora colui che l’ha ricevuta potrà trattenere la caparra, se invece ad essere inadempiente sia colui che l’ha ricevuta allora la caparra dovrà essere restituita in un importo pari al doppio.
  • la caparra penitenziale (Art. 1386 c.c.): consistente in una predeterminazione di un indennizzo riconosciuto ad una delle parti contrattuali nel caso venga attivata la facoltà di recesso dalla controparte e pertanto, nel caso in cui receda anticipatamente dal contratto il soggetto che ha versato la caparra, l’altra parte potrà sicuramente trattenere l’importo che le è stato anticipato, mentre invece, nel caso in cui a recedere anticipatamente sia colui che ha ricevuto la caparra allora essa dovrà essere restituita alla controparte per un importo pari al doppio della stessa.

3. L’acconto

Concetto totalmente diverso rispetto alla caparra confirmatoria è l’acconto.

Esso costituisce sempre un anticipo sul prezzo pattuito per la prestazione oggetto del contratto e quindi, nel momento in cui essa venga posta in essere, colui che ha versato l’acconto dovrà versare soltanto la restante parte del prezzo. A differenza della caparra, nel caso in cui poi non si addivenga al perfezionamento del contratto, l’acconto dovrà essere restituito in egual misura rispetto a quanto versato, a prescindere dalla parte contraente che risulti essere inadempiente.

Per motivi di chiarezza sarà utile fare un esempio:

Ci rechiamo in un negozio per comprare un orologio di un’importante casa produttrice come regalo di Natale per un nostro caro amico. Nel momento in cui chiediamo l’oggetto, il commerciante ci spiega che l’ultimo stock è terminato e che per soddisfare la nostra richiesta, nonostante non avesse intenzione di chiedere una fornitura di quel particolare modello, può fare un’eccezione ed ordinarlo. Decidiamo di prenotare l’oggetto e versiamo così un acconto sul prezzo.

A questo punto gli scenari possibili sono i seguenti:

  • Trascorso del tempo ci rechiamo in negozio e versando la differenza tra l’acconto e il prezzo pattuito acquistiamo l’orologio;
  • È passato del tempo e ci abbiamo ripensato, ci rechiamo in negozio per avvertire il commerciante che non abbiamo più intenzione di acquistare il bene ma quest’ultimo l’aveva ormai già ricevuto dal fornitore;
  • Passa troppo tempo e il commerciante non riesce a reperire in alcun modo l’orologio che ci serviva entro un certo termine.

Nel secondo e terzo caso a prescindere dal soggetto cui sia imputabile una forma di inadempimento contrattuale l’acconto dovrà essere restituito nella stessa misura in cui è stato versato, fatto salvo nel secondo caso la possibilità dell’orologiaio di chiedere il risarcimento del danno eventualmente arrecato per le spese di stoccaggio non necessarie per il modello aggiuntivo ordinato, così come nel terzo caso la possibilità dell’acquirente di richiedere il risarcimento del danno subito in conseguenza del fatto che, per rispettare i tempi ormai stretti, ha dovuto acquistare un altro modello di orologio ad un prezzo più elevato di quello a suo tempo scelto.

4. Caparra confirmatoria e acconto: come distinguerli?

Appurato che entrambi i concetti in parola consistano in una dazione di danaro che viene corrisposta da una parte all’altra in anticipo rispetto all’effettiva esecuzione della prestazione oggetto del contratto ed evidenziate le differenze intercorrenti tra i due, sia nel caso di adempimento che nel caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali di una delle due parti, sarà opportuno soffermarsi sugli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione per poter comprendere se, in sede di stipula contrattuale, siamo al cospetto dell’una o dell’altro.

Il lettore non dovrà spaventarsi, discernere tra caparra confirmatoria ed acconto è ormai estremamente semplice, difatti è orientamento giurisprudenziale consolidato che, perché una dazione di una somma di danaro in anticipo sul prezzo pattuito per la prestazione sia inquadrabile come caparra confirmatoria, è necessario che il contratto indichi espressamente tale qualifica. Nel caso in cui, invece, non sia specificato, la somma di danaro consegnata in anticipo sarà inquadrabile come acconto (Cass. n. 3833/1977), con ovvie ripercussioni sugli effetti che si esplicano tra le parti in caso di adempimento o meno.

5. Regime IVA della caparra confirmatoria e dell’acconto

Le differenze tra la caparra e l’acconto non si esauriscono soltanto sotto il profilo civilistico ma esplicano effetti di non poco rilievo anche sotto l’aspetto fiscale.

Come più volte ribadito l’acconto consiste in un pagamento anticipato di una porzione del prezzo fissato per la prestazione che fa sorgere così, in capo al soggetto che l’ha ricevuto, la soggezione agli obblighi previsti in materia fiscale come l’emissione di fattura, la sua registrazione e, ovviamente, il versamento dell’IVA.

La caparra confirmatoria è invece un importo che viene versato a titolo di garanzia rispetto all’inadempimento della controparte contrattuale e pertanto, non costituendo a tutti gli effetti un anticipo sul prezzo fissato per la prestazione, non sarà soggetta all’applicazione del regime IVA.

6. Conclusioni

In sostanza il principio cardine in virtù del quale “bisogna sempre leggere bene ciò che si firma o comunque comprendere bene tutti i termini del contratto, anche orale, che si stipula”, trova ulteriore conferma nella disciplina appena esposta.

Essere consci della natura del pagamento anticipato, ricevuto ovvero effettuato, pone infatti entrambi i contraenti al riparo da incomprensioni dalle quali possano discendere dei contenziosi, nonché dal rischio di essere vittima di abusi che potrebbero essere perpetrati da una controparte in mala fede.

Tobia Toscano

Hai bisogno di una consulenza da parte di un avvocato? Hai bisogno di un legale? Cerchi assistenza per un problema legale? Esponici il tuo caso. AvvocatoFlash ti metterà in contatto con i migliori avvocati online. Tre di loro ti invieranno un preventivo gratuitamente, e sarai tu a scegliere a chi affidare il tuo caso.