Come differenziare i creditori nella procedura fallimentare?

Secondo l’ordinamento giuridico italiano si definisce “fallimento” quella procedura concorsuale liquidatoria volta a soddisfare la posizione dei singoli creditori, per mezzo della liquidazione dell’intero patrimonio dell’impresa. I soggetti coinvolti risultano dunque essere, da un lato, il titolare dell’impresa e l’intero patrimonio ad essa riconducibile e, dall’altro, i creditori.

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1. Le diverse fasi della procedura fallimentare

Regolata originariamente dal Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 267 (Legge Fallimentare) e più volte revisionata nel corso degli anni, la procedura fallimentare si divide in diverse fasi.

Una breve disamina delle stesse appare necessaria per un approccio alla materia e per comprendere maggiormente la posizione dei singoli creditori.

1.1 Conservazione del patrimonio e contestuale amministrazione

La prima fase prevede il subentro di un curatore, il quale è chiamato ad amministrare il patrimonio del fallito, avviando in primis una procedura di conservazione dello stesso al fine di tutelare la posizione dei singoli creditori.

1.2 Esercizio provvisorio dell’impresa

La seconda fase è caratterizzata dall’eventuale continuazione delle attività eseguite dall’impresa fallita.

Dell’argomento di interessa l’art. 104 della Legge Fallimentare, il quale dispone al comma che il Tribunale, con sentenza dichiarativa di fallimento, può disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa, se dalla sua interruzione può derivare un danno grave, purché lo stesso esercizio non rechi pregiudizi ai creditori.

Al tal riguardo, il comma 3 precisa che, con cadenza trimestrale, il curatore è tenuto a convocare il comitato dei creditori per essere adeguatamente informato.

1.3 Accertamento delle passività e dell’attivo

La fase ha inizio con le domande di ammissione al passivo, da presentare entro i trenta giorni prima dell’udienza per la verifica dello stato passivo da parte dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, sui beni mobili e immobili del fallito.

È nella detta fase, inoltre, che viene a determinarsi l’ammontare del credito vantato dai singoli creditori nonché gli eventuali diritti di prelazione.

1.4 Liquidazione dell’attivo, ripartizione delle disponibilità e la chiusura del fallimento

La quarta fase è caratterizzata dalla conversione dei beni del fallito in somme liquide da poter ripartire tra i creditori, per mezzo della vendita dell’azienda, dei suoi beni mobili e dei suoi beni immobili.

Eseguita la conversione, le varie somme disponibili saranno ripartite tra i singoli creditori, come meglio si vedrà di seguito.

A ciò seguirà inevitabilmente la chiusura del fallimento da parte del Tribunale, su istanza del curatore, del debitore o anche d’ufficio.

2. La ripartizione delle somme disponibili ex art. 111 Legge Fallimentare

Una volta esperita la liquidazione dell’attivo e dunque, rese disponibili le somme da ripartire, la Legge Fallimentare detta i criteri di preferenza tra i vari crediti e precisa che la liquidazione deve essere erogata nel seguente ordine:

  • Pagamento dei crediti prededucibili;
  • Pagamento dei crediti assistiti da prelazione;
  • Pagamento dei crediti chirografari.

Ciò trova fondamento anche nella procedura civile italiana e nello specifico nell’art. 510 c.p., il quale regola la distribuzione delle somme ricavate mediante espropriazione forzata, con interesse, nel comma 2, al caso in cui vi sia una pluralità di creditori.

2.1 Tre ipotesi di crediti prededucibili

Rientrano nella prima categoria i crediti definiti tali dalla legge, quelli sorti in occasione delle procedure concorsuali e quelli sorti in funzione delle predette procedure (art. 111 Legge Fallimentare). Essi devono essere soddisfatti interamente, tenendo conto delle rispettive cause di prelazione, con il patrimonio ricavato dalla liquidazione di beni mobili e immobili del fallito (art. 111-bis Legge Fallimentare).

3. Creditori privilegiati

Si definiscono creditori privilegiati coloro che vantano crediti assistiti da prelazione.

La caratteristica che li contraddistingue dai creditori chirografari, di cui si parlerà di seguito, è che il credito vantato li pone in una posizione di privilegio, avendo diritto a farlo valere interamente.

Ciò trae le proprie fonti dal principio della par condicio creditorum e dall’assunto giuridico in virtù del quale ciascun creditore gode di egual diritto di vedere soddisfatte le proprie pretese sui beni del debitore, salvo cause di legittima prelazione. Principio evocato dall’art. 2741 c.c., il quale tra l’altro, al comma 2, definisce i privilegi, il pegno e le ipoteche, quali cause di legittima prelazione.

3.1 Differenza tra privilegio generale e privilegio speciale

Ciascun creditore privilegiato può essere titolare di privilegi speciali o generali.

Si definisce privilegio generale, il privilegio che incide su tutti i beni mobili del fallito. Tale privilegio non è opponibile a terzi e dunque, in caso di alienazione di beni mobili da parte del debitore, il creditore non potrà agire per riaverli. Vi rientrano, ad esempio, la retribuzione dei prestatori d’opera intellettuale, i crediti alimentari, i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi, nonché le retribuzioni dei professionisti.

È invece privilegio speciale, quello su determinati beni (mobili o immobili) del fallito, quali a titolo esemplificativo, i crediti sorti con la vendita dei mobili che arredavano la casa del locatario o le spese di giustizia per l’espropriazione di un bene. La caratteristica principale del privilegio speciale è data dal diritto di sequela. Chi gode di un privilegio speciale, infatti, può perseguire i beni anche a seguito di un acquisto da parte di terzi, configurandosi quindi quali garanzie reali.

4. Creditori chirografari

Prendono il nome di creditori chirografari coloro che non sono assistiti da cause di prelazione. Essi, seppur posti in una posizione “secondaria” rispetto ai creditori privilegiati, concorrono tutti in egual condizione.

Si parla dunque di crediti chirografari quando si è davanti a crediti diversi non assistiti da alcun privilegio e per questo motivo soddisfatti sono se il patrimonio del fallito risulta capiente.

Nel caso in cui il residuo non dovesse essere sufficiente a esperire l’intero credito, essi otterranno in pagamento una somma percentuale calcolata in rapporto all’ammontare dei crediti di ciascun creditore e alla somma rimasta disponibile.

4.1 Il discrimine tra interventi tempestivi e tardivi

Nel caso in cui un creditore chirografario interviene nell’espropriazione tardivamente, egli è soggetto a postergazione, ossia alla soddisfazione dopo tutti gli altri creditori.

Un esempio è il caso di una espropriazione presso terzi, con l’intervento tardivo del creditore chirografario, che ha preso posizione dopo l’udienza nella quale il terzo ha reso la dichiarazione.

Stessa cosa in caso di distribuzione del ricavato e mancata estensione del pignoramento da parte dei creditori chirografari entro trenta giorni. Anche in questa seconda ipotesi, prevista dall’art. 499 c.p.c., i creditori chirografari saranno postergati rispetto ai creditori precedenti.

Francesco Fioravanti

Fonti normative

Codice Civile

Art. 2741 c.c.

Art. 2748 c.c.

Codice Procedura Civile

Art. 510 c.p.c.

Legge Fallimentare

Art. 104 Legge Fallimentare

Art. 111 Legge Fallimentare

Guida operativa al recupero dei crediti, 2016, M. De Giorgi, Maggioli Editori

Brocardi.it

Laleggepertutti.it

Diritto.it

 

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