Il curatore fallimentare: quali sono i compiti e i poteri?

Il curatore fallimentare ha il compito di gestire l’amministrazione ordinaria e straordinaria di un’impresa fallita. Ecco quali sono le sue responsabilità, i suoi poteri e il suo trattamento economico.

curatore fallimentare ecco i suoi compiti e poteri

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Quando ci troviamo in presenza di un fallimento societario il Tribunale nomina un curatore fallimentare, con il compito principale di gestire i rapporti dell’azienda con i creditori. Il suo ruolo è di fondamentale importanza per gestire la liquidazione di un’impresa fallita pertanto bisogna assicurarsi che si tratti di una persona in possesso di elevate competenze, ad esempio di un commercialista o di un avvocato.

1. Come funziona la nomina?

L’articolo 29 della Legge fallimentare prevede che il Tribunale a cui ci si è rivolti nomini il curatore. La nomina può essere accettata entro 2 giorni dall’investitura, in caso contrario il giudice provvede a verificare la disponibilità di altri curatori. L’articolo 28 della Legge fallimentare invece stabilisce quali soggetti possano essere nominati curatori. In primis impedisce in maniera perentoria che ad essere nominati curatori siano i coniugi, i parenti e gli affini fino al quarto grado dell’imprenditore implicato nel fallimento, nonché i suoi creditori e chiunque abbia concorso a favorire la precarietà dell’impresa nei 2 anni precedenti al fallimento. I soggetti passibili di nomina possono essere:

  • Avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
  • Studi professionali associati o società tra professionisti che abbiano i requisiti professionali del punto precedente;
  • Coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in Società per Azioni, con particolare meriti.

2. Cosa fa il curatore fallimentare?

In presenza di un fallimento di un’impresa l’obiettivo del curatore fallimentare è tutelare gli interessi dei creditori. La nomina del Tribunale avviene proprio con l’intento di far amministrare da un elemento esterno alla società l’intero patrimonio aziendale, in modo da porre in atto tutte le operazioni economiche che possano soddisfare i creditori. Per questo motivo di notevole importanza vi è la predisposizione del piano di liquidazione dell’impresa, funzionale alla sistemazione dei debiti pendenti.

Ogni operazione del curatore fallimentare deve essere contabilizzata e giustificata su un apposito registro, il quale verrà poi vidimato da almeno un componente del comitato creditori. L’obiettivo di preservare il patrimonio comporta quindi determinate operazioni volte alla ricostruzione del patrimonio societario come, ad esempio, recuperare i beni che si trovano in possesso di terzi, riscuotere i crediti ed esercitare l’azione revocatoria. Tutte queste operazioni di straordinaria amministrazione si affiancano, ovviamente, alla gestione di ordinaria amministrazione.

3. Quali sono le responsabilità del curatore fallimentare?

Chiaramente il curatore è responsabile per tutti gli atti che concretizza nell’esercizio delle sue funzioni. È possibile, per il curatore, delegare ad altri soggetti una parte dei suoi compiti, previa autorizzazione del giudice. In ogni caso, anche in presenza di deleghe, il curatore resta l’unico responsabile della gestione del fallimento dell’impresa. In particolare è ritenuto responsabile nel caso non venga utilizzata la diligenza necessaria nella gestione del compito affidatogli dal giudice. Può, per questo motivo, essere soggetto a responsabilità penale se agisce con dolo, ed essere costretto quindi a rispondere con i suoi beni.

4. Revoca del curatore

In ogni momento il curatore può essere revocato. La proposta viene dal giudice o dalla richiesta del comitato dei creditori in seguito a diversi motivi: sopravvenuta incapacità fisica o civile, gravi inadempienze oppure conflitto d’interesse. La revoca, attivata con decreto dal giudice predisposto, viene confermata dopo aver ascoltato sia la posizione del comitato dei creditori che quella del curatore in questione. Tale istituto può comunque essere impugnato in Corte d’Appello.

5. Qual è il compenso del curatore?

Secondo l’art 39 della Legge fallimentare il compenso del curatore è stabilito con un decreto del tribunale basato sulla relazione del giudice. La liquidazione della cifra spettante al curatore avviene successivamente all’approvazione del rendiconto o del concordato preventivo. In taluni casi il giudice può concedere al curatore fallimentare degli acconti. Non vi è nella Legge fallimentare un tariffario legato al compenso, questo perché non si ritiene sia valutabile a priori. Ogni caso deve essere analizzato separatamente, cercando di quantificare economicamente le difficoltà riscontrate nella gestione dell’impresa fallita.

Gabriele Zangarini

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