Il delitto di “tratta di persone”

Il delitto di “tratta di persone” è previsto e punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 601 del codice penale

Il delitto di “tratta di persone” è previsto e punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 601 del codice penale. Occorre premettere che esso è stato fatto oggetto di una modifica legislativa ad opera del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24, intitolato “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI”.

Tale intervento si inserisce nell’ambito di una riforma che ha lo scopo precipuo di rafforzare la tutela apprestata dal nostro ordinamento alle persone più indifese e vulnerabili, quali possono essere “i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere.”

Vediamo nel prosieguo cosa si intende quando si parla di “tratta di persone”, quando e come è possibile presentare una denuncia per tratta di persone e come è sanzionato il compimento del fatto di reato incriminato dalla disposizione legislativa di cui all’articolo 601 del codice penale.

Cos’è la tratta di persone?

Il Protocollo delle Nazioni Unite contro la tratta delle persone viene in aiuto fornendo una prima definizione della tratta di persone e descrivendola come il comportamento consistente nel reclutamento, trasporto, trasferimento, alloggiamento o accoglienza di persone “con la minaccia di ricorrere alla forza, o con l'uso effettivo della forza o di altre forme di coercizione, mediante il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di autorità o una situazione di vulnerabilità, o con l'offerta o l'accettazione di pagamenti o di vantaggi al fine di ottenere il consenso di una persona avente autorità su di un'altra ai fini dello sfruttamento.

Lo sfruttamento include, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione di altre persone, o altre forme di sfruttamento sessuale, lavori o servizi forzati, schiavismo o prassi affini allo schiavismo, servitù o prelievo di organi”.

Tale Protocollo è stato, peraltro, ratificato e portato ad esecuzione nell’ordinamento giuridico italiano ad opera della Legge 16 marzo 2006, n. 146, titolata, appunto, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”. Nel prosieguo analizziamo quali sono state, invece, le previsioni introdotte in esecuzione di tale normativa nell’ordinamento penale interno.

Quando si può fare denuncia per tratta di persone?

Nella sua versione originaria l’articolo 601 del codice penale prevedeva che “Chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni”.

Come si è già avuto modo di premettere nei paragrafi precedenti, la disposizione è stata fatta oggetto di modifiche e sostituito ad opera dell’articolo 2 del D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 24. Alla luce della versione attualmente in vigore dell’articolo 601 c.p. (tratta di persone) è possibile desumere che l’interesse tutelato è la libertà umana intesa come diritto fondamentale per il normale sviluppo della persona umana. In specie, oggi il codice penale punisce a tale titolo chiunque:

  • Recluta
  • Introduce nel territorio dello Stato
  • Trasferisce al di fuori dello Stato
  • Trasporta
  • Cede l'autorità sulla persona
  • Ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (ex art. 600 c.p.)

ovvero realizza le condotte appena enucleate su una o più persone mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di un situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri diversi vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all’accattonaggio o, in ogni caso, al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Al secondo comma, inoltre, le condotte sopra descritte vengono incriminate, anche qualora vengano commesse mediante modalità differenti da quelle sopra descritte e, quindi, con qualsiasi modalità vengano attuate, qualora realizzate nei confronti di persona minore di età (e, quindi, infradiciottenni).

La nuova versione della norma, inoltre, oltre a modificare la struttura della fattispecie e a specificare le modalità attraverso le quali può essere realizzata la tratta di persone ha abrogato la circostanza aggravante ad effetto speciale che, secondo la vecchia formulazione della norma, veniva applicata qualora i reati incriminati fossero stati commessi “in danno di minori degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo degli organi”.

Occorre, inoltre, rammentare che l’articolo 2 del Decreto Legislativo 1 marzo 2018 n. 21, recante “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1 comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103” ha introdotto nel corpo del dettato normativo dell’articolo in commento disposizioni in materia di tratta di persone di cui al codice della navigazione che prevedono un aggravamento della pena per il comandante della nave e la sanzione penale per il componente dell’equipaggio della nave che viene utilizzata per lo scopo illecito.

Più dettagliatamente ha ricondotto al codice penale i delitti di tratta e commercio di schiavi e di nave destinata alla tratta precedentemente disciplinati ad opera degli articoli 1152 e 1153 del codice della navigazione. In conclusione, deve assumersi che il reato disciplinato dall’articolo 601 del codice penale si struttura come un reato:

  • Comune, potendo essere commesso da chiunque, indipendentemente dalla qualifica o dalle qualità personali
  • Di danno, richiedendo l'offesa in senso naturalistico del bene protetto
  • Di mera condotta, dal momento che si perfeziona con la semplice esecuzione dell'azione illecita, non essendo necessario che per la consumazione si verifichi anche l'evento

La consumazione del reato si ha nel momento in cui viene realizzata una delle condotte descritte. L’elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto e punito dalla norma.

Cosa rischia chi viene denunciato per tratta di persone?

Il soggetto che venga, a seguito dell’instaurazione di un giudizio penale nei suoi confronti, ritenuto colpevole del delitto di cui all’articolo 601 del codice penale potrà vedersi condannare alla pena della reclusione nella misura che va da un minimo di anni otto ad un massimo di anni venti, a seconda delle condizioni del caso concreto.

Se l’autore del reato è il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera la pena di cui si è appena detto è aumentata nella misura di un terzo e, quindi, potrà essere comminata nella misura che va da un minimo di anni cinque e mesi quattro ad massimo di anni tredici e mesi quattro. Infine, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 601 del codice penale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni il componente dell’equipaggio di una nave che batta bandiera italiana o straniera e che sia destinata, prima della partenza o anche durante il corso della navigazione, alla tratta di persone ancorché non abbia commesso alcuno dei fatti previsti dai commi primo e secondo ovvero di commercio di schiavi.

Le due ipotesi da ultimo analizzate vengono classificate in termini di circostanze aggravanti, con la conseguenza che, ove il giudice dovesse ritenere sussistenti anche circostanze attenuanti in ragione delle tipicità del caso concreto, potrebbero anche essere ritenute soccombenti e si potrebbe, pertanto, vedere applicare la pena di cui ai primi due commi dell’articolo 601 c.p. diminuite nella misura di un terzo.

Ecco come fare denuncia per tratta di persone

La denuncia per il reato di tratta di persone deve essere rivolta alla Procura della Repubblica istituita presso il Tribunale territorialmente competente ed ivi depositata, anche se ricevuta per il tramite degli agenti di polizia (che hanno l’obbligo di trasmetterla al Pubblico Ministero nel minor tempo possibile). In essa il soggetto denunziante deve indicare espressamente:

  • Le proprie generalità
  • La propria qualifica
  • La descrizione dettagliata dei fatti, avendo cura di definirla anche temporalmente
  • La denuncia vera e propria con l'eventuale ulteriore dei fatti da verificare
  • La richiesta di essere informati in caso di archiviazione e la formulazione anticipata, in tal caso, di volersi opporre alla stessa
  • Luogo
  • Data
  • Sottoscrizione autografa

La forma, tuttavia, resta libera e non assoggettata a vincoli di forma. Ove, peraltro, si dovessero riscontrare difficoltà nella redazione, si rammenta che si può sempre scegliere di farsi assistere da un avvocato, che si occupi di affiancare nella stesura e nelle successive attività di deposito.

Conclusione

In considerazione della delicatezza degli interessi coinvolti, qualora si venga a conoscenza della commissione di fatti integranti il reato di tratta di persone si consiglia di denunciare il fatto alle autorità competenti senza tergiversare. Qualora, per la poca dimestichezza in materia, ci si trovi in difficoltà nella predisposizione dell’atto di denuncia si consiglia di farsi assistere da un avvocato, che possa indirizzare ed aiutare nella compilazione oltre che nell’espletamento delle attività di deposito e conseguenti.

Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...