Sinistro stradale con auto aziendale: come comportarsi?

Il caso in esame è l’incidente stradale nel quale viene coinvolto il dipendente, autista o trasportatore alla guida di un’auto aziendale. La disciplina del tamponamento coinvolge diversi ambiti di applicazione quale il codice della strada, il rapporto contrattuale del lavoratore, e l’ambito civilistico o nei casi più gravi il penale a seconda delle conseguenze che si vengono a manifestare nel sinistro.

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1. Auto aziendale

L’auto aziendale viene affidata dal datore di lavoro al dipendente per eseguire la mansione che è inclusa nel contratto. Il datore di lavoro, nel caso in cui voglia affidare tale auto aziendale per un periodo superiore a trenta giorni al dipendente, dovrà dichiarare entro trenta giorni al Dipartimento per i trasporti, la navigazione dei sistemi informativi e statistici in modo tale che venga aggiornata la carta della circolazione (art. 94 c.d.s. 4-bis), e farla registrare nell’archivio.

Se il datore di lavoro non provvederà entro i termini all’aggiornamento sarà applicata una sanzione amministrativa. Inoltre il datore di lavoro dovrà preoccuparsi di sottoscrivere un’assicurazione sull’auto aziendale che possa coprire eventuali danni prodotti dalla sua messa in circolazione.

2. Incidente stradale disciplina

L’incidente stradale viene disciplinato dal codice della strada e dalle sue conseguenze si possono applicare le norme sia del codice civile e che del codice penale. Se si tiene riferimento alla disciplina dell’art. 2054 c.c. il dipendente dovrebbe rispondere dei danni cagionati con l’auto aziendale provochi e verso persone e cose, sarà onere del conducente dell’automobile provare che abbia adottato tutte le prudenze al fine di evitare l’incidente.Il principio della responsabilità civile sostiene come colui che produca un danno con colpa (assenza di volontà nel cagionare il danno) o dolo (intenzione nel produrre un incidente) è tenuto al risarcimento (art. 2043 c.c).

Tuttavia bisogna tenere da conto l’ambito in cui si opera, infatti il soggetto coinvolto nell’incidente è un dipendente che sta eseguendo una prestazione lavorativa, ovviamente, il dipendente dovrà utilizzare la diligenza nell’esecuzione della sua prestazione e quindi dovrà prestare una maggior attenzione alla strada.

Nel contesto specifico è da sottolineare come il datore di lavoro sia responsabile per gli illeciti commessi da parte dei propri dipendenti o collaboratori per l’esercizio delle mansioni e delle incombenze a loro attribuite (art. 2049 c.c.), in questo principio va dimostrato che l’incidente sia stato commesso durante l’esercizio di un lavoro per non avere la responsabilità del guidatore/dipendente, caso inverso in cui il dipendente commetta un incidente con auto aziendale fuori orario da lavoro.

Il datore di lavoro deve valutare se il dipendente può o meno eseguire la prestazione e quindi è sua colpa se non ha saputo attuare un corretto esame nell’incaricare il soggetto per la guida dell’auto aziendale.

Un esempio assurdo è il caso in cui il datore affidi la guida dell’auto aziendale a un dipendente che non abbia la patente. Diversamente è sotto il profilo penale, bisogna ricordare che la responsabilità penale è personale così come recita l’art. 27 della Cost. o come specifica l’art. 40 c.p. in cui nessuno può essere punito per un fatto considerato reato se non deriva direttamente dalla sua azione e omissione, quindi il datore di lavoro non potrà rispondere per la morte della vittima di un incidente o per aver cagionato delle lesioni personali a un’altra persona. In questo caso il dipendente risponderà personalmente secondo le norme disciplinate dall’art 590 bis c.p. per le lesioni personali gravi e gravissime rischiando la reclusione fino ad un anno e dall’art. 589 bis c.p per l’omicidio stradale rischiando il carcere fino a dieci anni.

Fonti normative

Art. 94 co. 4 bis c.d.s.

Artt. 2043,2049,2054 c.c.

Art. 27 Cost.

Artt. 40 - 590 bis c.p.

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