La sanzione amministrativa: che cos’è, come ci si oppone

Qual è la differenza tra sanzione penale e sanzione amministrativa, quali sono i campi di applicazione della sanzione amministrativa e la procedura per opporsi ad essa. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla sanzione amministrativa.

1. La nozione

La sanzione amministrativa è la conseguenza, posta dall’ordinamento, contro comportamenti di lieve entità contrari a tutela degli interessi della collettività. Generalmente può essere di carattere pecuniario, e cioè il pagamento di una contravvenzione ed accompagnata da sanzioni di tipo accessorio come la sospensione della patente e la decurtazione di punti dalla stessa, per esempio.  

La peculiarità della sanzione amministrativa sta proprio nella particolarità dell’oggetto che la norma tutela, ossia un bene della collettività. Andando ancor più in profondità, si può affermare come la sanzione amministrativa sia generata da una violazione di norma di diritto amministrativo, posto che una sanzione può essere comminata per espressa previsione legislativa, il cosiddetto principio di legalità, ed è solo e solamente la legge a dirci se si tratta di un illecito penale, e quindi sfociante in una sanzione penale, o di un illecito amministrativo

Può risultare di sicura utilità porre una distinzione tra sanzione amministrativa e sanzione penale, posto che come criterio generale vale un criterio residuale in base al quale sono sanzioni amministrative quelle che non sono ricomprese ed annoverate dalla legge penale. 

2. La differenza tra sanzione penale e sanzione amministrativa e la sua prescrizione

La sanzione amministrativa è irrogata da un pubblico ufficiale che ne accerta l’illecito a seguito di un procedimento amministrativo posto a verifica dell’illecito stesso, a differenza della sanzione penale che richiede un processo nel quale l’imputato stesso può costituirsi.

Il procedimento amministrativo che sta alla base di una sanzione non costituisce un precedente per colui che la subisce, poiché il pagamento della stessa estingue ogni tipo di obbligo del trasgressore. 

Circa i tempi di prescrizione, che nel caso della sanzione penale sono molto brevi, questi sono infiniti, nel senso che l’illecito amministrativo non si prescrive mai se è stato contestato nei termini di legge.

Nonostante sia utile porre un discrimine tra sanzione penale e sanzione amministrativa al fine di caratterizzarne i connotati di quest’ultima, è evidente come le due tipologie di sanzione presentino anche della analogie. 

La prima, la più evidente, è la comunanza con il principio di riserva di legge. Quindi tutte le sanzioni devono avere una matrice in comune, ossia una legge, decreto legge o decreto legislativo. 

In secondo luogo per entrambe vale il principio di responsabilità personale, in forza del quale nessuno può essere punito per un reato che è stato compiuto da un altro soggetto; nell’illecito amministrativo, poi, si rende necessario la presenza degli elementi del dolo o della colpa

Per la sanzione amministrativa, scattano le medesime cause di giustificazione presenti nel diritto penale, quali:

  • L’adempimento del dovere o esercizio di una facoltà legittima;
  • In stato di necessità;
  • Nel caso di legittima difesa.

3. Campi di applicazione della sanzione amministrativa

In generale, la sanzione amministrativa non implica una restrizione della libertà, quindi carcere o arresto ma sono sempre misure di carattere pecuniario alle quali si possono aggiungere sanzioni accessori che si basano sui medesimi principi che ispirano le sanzioni primarie.

Le principali tipologie di sanzioni amministrative sono quelle aventi natura:

  • Fiscale, conseguenti cioè a violazioni di norme tributarie;

  • Conseguenti a violazioni di norme in materia di diritto del lavoro, tutela dell’igiene sui luoghi di lavoro;

  • Ambientali, cioè conseguenti a violazioni di norme poste a tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della fauna, della flora e delle aree protette;

  • Conseguenti a violazioni in tema di igiene degli alimenti e delle bevande;

  • Antiriciclaggio;

  • Violazioni del codice della strada, salvo i casi che rientrano nel penale come guida in stato di ebbrezza.

4. Procedura per opporsi ad una sanzione amministrativa.

Il ricorso avverso ad una sanzione amministrativa si presenta all’ufficio del Giudice di pace competente per territorio

Il termine per proporre ricorso in opposizione a sanzione amministrativa è di 30 giorni dalla data di ricezione dell'atto (notifica a mani, o - in caso di notifica postale - dal ritiro dell'atto o comunque decorsi 10 giorni dall'avviso ex art. 8 legge 890/1982 e successive modificazioni). 

Per computare il termine ultimo si contano 30 giorni escludendo dal computo il giorno nel quale si è ricevuta la notifica dell'atto, oltre l'eventuale periodo di sospensione feriale dei termini come stabilita dall'art. 1 legge 742/1969.

Entro i termini come sopra indicati il ricorso deve essere:

  • oppure, in alternativa, inviato a mezzo raccomandata A.R. 

Il ricorso deve essere proposto dall’intestatario stesso dell’atto notificato e deve essere corredato di codice fiscale e, qualora ci si avvalga di un legale, di PEC e numero di fax dello stesso. Pena l’irricevibilità dello stesso, al ricorso deve allegarsi l’atto impugnato, con l’indicazione del valore della causa, comprensivo di spese di notifica ed il pagamento del contributo unificato attraverso l’acquisto della marca da bollo presso qualsiasi tabaccaio.

Antonio Cormaci

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