Cos’è l’aggiottaggio bancario?

Negli ultimi anni si sente sempre più spesso parlare di aggiottaggio bancario o finanziario. Ecco in cosa consiste e quali sono i casi italiani più eclatanti.

aggiotaggio bancario

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1. Definizione di aggiotaggio bancario

L’articolo 501 del codice penale definisce il reato di aggiottaggio bancario con queste parole: “Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio”. Nonostante la frequenza delle notizie sul reato di aggiottaggio bancario, è divenuto da pochi anni una pratica illegale molto grave. Tale reato si manifesta quando i rappresentanti di una società o di un’azienda quotata in borsa decidono di “turbare” il valore del proprio mercato o delle proprie merci comunicando dati falsi e tendenziosi al fine di trarne vantaggio.

2. Reato finanziario grave

L’aggiottaggio bancario o finanziario è ritenuto un reato particolarmente grave, perché se da una parte permette di creare profitti notevoli (per chi compie il reato), dall’altra genera conseguenze nefaste per tutti coloro che operano nel mercato. Questo perché divulgando informazioni falsate e dati non veritieri si finisce per definire un abbassamento o un rialzo dei prezzi immotivato, con le sole conseguenze di apportare benefici illeciti alle aziende implicate e perdite consistenti agli investitori ignari dell’inganno.

3. Caso Parmalat

Tra i casi più eclatanti di aggiottaggio nel panorama italiano ricordiamo il crac Parmalat, venuto a galla solamente nel 2003 anche se, come stabilito dagli inquirenti, le origini del dissesto aziendale risalivano ai primi anni 90. In questo caso i professionisti legati al patron della Parmalat Callisto Tanzi fecero circolare per anni negli ambienti finanziari delle notizie completamente false sullo stato di solidità della società. L’obiettivo era incrementare il valore delle azioni e nascondere le reali difficoltà dell’azienda. Dopo anni di indagini i giudici stabilirono il reato di aggiottaggio perpetrato da Parmalat, portando davanti agli occhi di tutta la popolazione questa tipologia di illecito finanziario. Le conseguenze di questo buco finanziario creato dalla multinazionale parmense portò all’azzeramento del patrimonio aziendale (già provato dagli indebitamenti a cui si ricorse nel corso degli anni) e alla perdita dei risparmi accumulati dagli azionisti che avevano creduto alla stabilità dell’azienda (i quali vennero risarciti con cifre esigue).

4. Altri casi famosi: Lotito e Banca Popolare di Vicenza.

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito ad altri famosi casi di aggiottaggio. In primis quello che ha interessato il presidente della società calcistica S.S. Lazio, Claudio Lotito. L’indagine dei giudici ricadde su di lui e sull’imprenditore romano Roberto Mezzaroma i quali vennero accusati di aver manipolato le informazioni sui titoli della società stessa, oltre che di aver impedito le attività di controllo degli organi di vigilanza. Un caso di aggiottaggio recente ed eclatante è stato invece quello relativo alla Banca Popolare di Vicenza. L’istituto bancario guidato da Gianni Zonin ha per anni occultato il vero valore delle azioni del gruppo bancario, spingendo i correntisti ad acquistare azioni e prodotti finanziari ad un prezzo assolutamente più alto del prezzo reale. Una volta scoperto l’illecito, i risparmiatori non hanno potuto far altro che constatare l’enorme perdita di valore del proprio investimento.

5. Quali sono le pene per l’aggiottaggio?

La legge n.251 del 2005, art. 157 c.p., prevede fino a 3 anni di reclusione con sanzioni che possono variare da 516 € fino a 25.822 €. Le stesse pene e sanzioni vengono applicate anche nel caso in cui il reato di aggiottaggio sia commesso all’Estero con la conseguenza di arrecare danno all’economia italiana, con l’ipotesi di raddoppio di pene e sanzioni se l’illecito favorisce interessi stranieri o un deprezzamento della valuta nazionale e dei titoli di stato italiani. Sempre secondo il codice penale il reato di aggiottaggio si prescrive in 6 anni, tempo di prescrizione che aumenta di un quarto (quindi 7 anni e mezzo) se interviene uno dei cosiddetti atti interruttivi indicati dalla legge.

Gabriele Zangarini

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