Appalti pubblici: novità del Codice dei Contratti
Scopri le principali novità introdotte al Codice dei Contratti Pubblici fra correttivi, decreto infrastrutture e semplificazioni per la PA.
La particolare rilevanza che assumono nel sistema economico gli appalti pubblici ha portato il Legislatore alla redazione di un nuovo codice (Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36) a distanza di pochi anni dal precedente Codice (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). E se volgiamo lo sguardo più indietro, vedremo che, in realtà, si tratta del terzo intervento di codifica nell’arco di 17 anni, in quanto il primo intervento risale all’anno 2006. Tale scelta rappresenta certamente un dato caratterizzante la materia degli appalti pubblici, specie se si pensa al fatto che in altri ambiti continuano a trovare applicazione regole poste ancora prima della entrata in vigore della Carta Costituzionale. Chiaramente con il passare degli anni sono cambiate le esigenze alla base dei diversi interventi normativi. Nel 2006 vi era la necessità di avere, per la prima volta, un corpo normativo che unificasse le diverse regole in materia di lavori, servizi e forniture. Nel 2016 invece si avvertiva la necessità di contrastare i fenomeni corruttivi, tanto che una particolarità di quel Codice fu l’utilizzo delle linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Con l’ultimo intervento del 2023 infine si può affermare che il Legislatore si è posto un obiettivo ancora più impegnativo, come si può apprezzare dalla lettura dell’art. 1, comma 1, della legge di delega 21 giugno 2022, n. 78 secondo il quale il Governo aveva il compito, contestualmente, di adeguare “la disciplina dei contratti pubblici…al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori…di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate”. In sintesi quindi il Legislatore si è posto tre obiettivi insieme:
- Uniformare le regole sugli appalti sia al diritto comunitario che ai principi espressi dai massimi organi giudiziari;
- Semplificare la disciplina, specie eliminando il rinvio alle linee guida ANAC;
- Evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea.
Quadro Normativo e Cronologia degli Aggiornamenti
Quadro Normativo e Cronologia degli Aggiornamenti.
Struttura ed entrata in vigore del Codice.
Il Legislatore ha cercato di dare al nuovo Codice la struttura più agile possibile, specie per differenziarlo dal precedente, che rappresentava un insieme di regole molto articolate (che oltre al Codice in sé era formato da 25 allegati, 17 linee guida dell’ANAC e da 15 regolamenti). L’attuale infatti è composto “soltanto” da 229 articoli più 38 allegati.
Una certa attenzione poi deve essere riservata alle regole che riguardano l’entrata in vigore del nuovo Testo. Infatti, a questo aspetto sono stati dedicati numerosi articoli (dal 224 al 229) che compongono l’intera parte terza rubricata appunto “Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni”.
È da notare innanzitutto che è stata prevista una fase transitoria di tre mesi in quanto l’art. 229 al primo comma stabilisce che “Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023”, ma poi al comma successivo stabilisce che “Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023”. Inoltre va sottolineata la scelta di stabilire un termine di entrata in vigore differente per una serie di regole specificamente indicate all’art. 224 secondo il quale acquistano efficacia dal 1° gennaio 2024; si vedano anche le ulteriori regole poste dall’articolo 225-bis (Ulteriori disposizioni transitorie). E per massimo scrupolo il Legislatore ha poi precisato all’art. 226, comma secondo, che “...le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso”, stabilendo nel prosieguo della norma quando un procedimento debba considerarsi “in corso”.
Decreto Correttivo D.Lgs. 209/2024 (31 dicembre 2024)
Il complesso lavoro svolto dalla Commissione speciale insediata presso il Consiglio di Stato non deve tuttavia essere stato ritenuto sufficiente al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi, tanto è vero che è stata avvertita la necessità di “rimettere mano” al Codice con una profonda revisione, in particolare al fine di semplificare le procedure e velocizzare la spesa. La modifica è stata attuata con il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 che ha stabilito l’entrata in vigore delle nuove disposizioni dal 1° gennaio 2025. Tra le principali novità ne segnaliamo alcune, rimandando alla lettura del Correttivo per un esame completo:
- All’art. 11 viene stabilito che “Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre…le stazioni appaltanti e gli enti concedenti - hanno l’obbligo di indicare - il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”.
- Per massima celerità, all’art. 15, comma secondo, è stata inserita la possibilità “in caso di accertata carenza nel proprio organico…di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche”.
- In merito al principio di rotazione è stato stabilito, con riferimento alle procedure sotto-soglia, che una eventuale deroga richiede la “effettiva assenza di alternative – ed anche la - previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa” (articolo 49).
- E’ stato poi quasi interamente riscritto l’art. 60 dedicato alla “revisione prezzi”. L’attuale norma infatti stabilisce il principio secondo il quale tali clausole non devono apportare “modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro” (comma primo); inoltre si preoccupa di elencare quali “particolari condizioni di natura oggettiva” ne giustificano l’attivazione.
DL Infrastrutture (D.L. 73/2025) e conversione in Legge 105/2025
L’auspicio di un nuovo testo “definitivo” che potesse disciplinare una materia così delicata con norme “certe” è stato ulteriormente intaccato da un ulteriore intervento correttivo, E’ stato infatti pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21 maggio 2025 un nuovo articolato normativo, il D.L. 21 maggio 2025, n. 73 (c.d. Decreto Infrastrutture), convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105, che ha modificato il Codice dei contratti pubblici in più punti. Peraltro, è bene sottolineare che si tratta di un intervento assai eterogeneo, che incide su molteplici norme, anche afferenti ambiti assai differenti. Si spazia infatti dalle “Disposizioni urgenti per l'avvio delle cantierizzazioni relative al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria” (articolo 1), agli “Interventi urgenti per la realizzazione delle opere funzionali allo svolgimento dei XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano Cortina 2026” (articolo 15). Nel mezzo di questo intrico di norme, vi sono, come anticipato, anche le modifiche (articolo 2) al Codice degli appalti che hanno interessato diversi ambiti, tra i quali citiamo le “Procedure in caso di somma urgenza” (artt. 140 e 140-bis D. Lgs. 36/2023). Il primo dato che emerge è l'ampliamento della ipotesi di “somma urgenza” in quanto è oggi prevista la possibilità di disporre l’immediata esecuzione dei lavori anche oltre il limite di 500.000 euro se “indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità comunque nel limite della soglia europea”. E si estende tale modalità anche all’affidamento di servizi tecnici “qualora l’amministrazione non disponga di adeguate professionalità” (comma primo). Sempre su questo argomento va segnalato che nella versione iniziale il Codice accomuna nello stesso articolo le procedure di affidamento per eventi di somma urgenza e quelle per gli appalti di protezione civile. Il correttivo in esame ha invece inserito una nuova previsione (articolo 140 bis), rubricato “Procedure di protezione civile”, per meglio chiarire le peculiarità dei contratti affidati nell'ambito delle emergenze di protezione civile.
Principali Novità Tecniche del Codice
Revisione dei Prezzi e Clausole Revisionali
E’ uno dei temi più dibattuti in dottrina e giurisprudenza, che da sempre hanno avvertito la necessità di un principio che garantisse l’obbligo di buona fede di rinegoziare gli accordi iniziali “colpiti” da sopravvenienze non previste. A questo problema ha posto rimedio il nuovo Codice dei contratti pubblici che, tra gli altri, ha stabilito il generale obbligo di rinegoziazione dei contratti pubblici e l’obbligo di inserire delle clausole di revisione dei prezzi. I primi articoli che vengono in rilievo e vanno letti in stretta connessione sono l’articolo 8 (Principio di autonomia contrattuale) e l’articolo 9 (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale). La prima norma infatti stabilisce che le Amministrazioni “nel perseguire le proprie finalità istituzionali possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito”; la seconda, invece, dispone che la parte svantaggiata dalle sopravvenienze ha diritto alla rinegoziazione in buona fede delle condizioni contrattuali purché sussistano, contemporaneamente, tre condizioni, che la parte interessata deve dimostrare:
- deve trattarsi di “circostanze straordinarie e imprevedibili estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato”, e quindi non ipotizzabili al momento della stipula del contratto;
- la parte non deve aver assunto volontariamente il rischio dell’evento sopravvenuto. Importante poi è la precisazione che fa lo stesso art. 9 circa la finalità della rinegoziazione ovvero il “ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento”. Chiude l’argomento l’obbligo dell’inserimento “nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento…delle clausole di revisione prezzi” (articolo 60). La norma poi si fa carico di precisare che tali clausole non devono apportare modifiche sostanziali al contratto;
- si applicano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, espressamente indicate dalla stessa norma. Infine, è importante sottolineare che la revisione dei prezzi, a differenza di quanto previsto dall’art. 9, non presuppone la imprevedibilità delle sopravvenienze per permetterne comunque l’operatività anche nel caso in cui lo squilibrio è stato causato da un evento prevedibile (es. aumento dei costi di trasporto), ma non determinabile nel quantum, per evitare di porre a carico del contraente l’onere “impossibile”, soprattutto nei contratti di lunga durata, di prevedere ogni aspetto. Peraltro, l’appaltatore non ha un diritto “pieno” alla revisione dei prezzi, ma un interesse legittimo e le eventuali contestazioni in merito spettano al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.
Digitalizzazione
La digitalizzazione del ciclo dei contratti pubblici rappresenta uno dei pilastri del nuovo codice. Con questo sistema non si deve intendere soltanto la sostituzione degli atti cartacei con un file digitale, ma la volontà del legislatore di creare un nuovo modello operativo interamente digitale a partire dalla sua ideazione e sino all’emanazione del certificato di collaudo. Cardine di questo sistema è l’art. 19 del Codice (Principi e diritti digitali) che al primo comma stabilisce l’obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di assicurare “la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale”; precisando che la digitalizzazione non deve mai tramutarsi in un vantaggio per un operatore o in una diminuzione di trasparenza dell’agire pubblico e garantendo sempre la “protezione dei dati personali e di sicurezza informatica”. Motore della digitalizzazione sarà poi quello che lo stesso Codice definisce come un ecosistema digitale (e-procurement) “costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici” (articolo 22), operativo grazie, in particolare, alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, che, ai sensi dell’art. 23 del Codice, è gestita in via esclusiva dall’ANAC.
Criteri Ambientali Minimi (CAM) e sostenibilità
Un altro aspetto interessante del Codice è dato dalla scelta di voler valorizzare sia clausole di natura sociale che la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. Per raggiungere tale scopo è stato previsto l’art. 57 (Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale). Con riferimento alla tutela dell’ambiente la norma prevede, al secondo comma, “l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi”. I Criteri Ambientali Minimi citati dalla norma (i cc.dd. CAM) sono i requisiti ambientali per le diverse fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione di progetto, il bene o il servizio migliore dal punto di vista ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. I CAM inoltre presentano le seguenti caratteristiche:
- sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;
- sono adottati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- sono definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni;
- sono differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell’appalto o della concessione;
- soprattutto se premianti, devono essere tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Obblighi e Responsabilità per gli Attori Coinvolti
Stazioni Appaltanti
Il Codice (si veda in particolare l’allegato I.1 art 1, comma 1.a) distingue diversi soggetti interessati dalle regole sugli appalti pubblici. Innanzitutto, le stazioni appaltanti, definite come “soggetto pubblico o privato che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice”. A questa figura il citato allegato ne affianca altre, in particolare è previsto l'ente concedente per le concessioni, le amministrazioni centrali, sub-centrali e l’organismo di diritto pubblico. Quest’ultimo è un soggetto individuato sulla base di tre requisiti cumulativi: 1) la personalità giuridica; 2) l’influenza pubblica dominante; 3) l’essere “istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale”.
Sul punto è poi da ricordare che l’art. 1, comma 2, lett. c) della legge delega al Codice ha stabilito l’obiettivo della riduzione del numero delle Stazioni Appaltanti, e di una loro riorganizzazione. A tal fine l’art. 62 del Codice ha stabilito che le stazioni appaltanti non qualificate hanno una autonoma capacità di affidamento di contratti pubblici (comma 1). Per gli affidamenti di importo superiore alle soglie o ai casi espressamente previsti dal citato articolo non possono agire autonomamente, ma devono necessariamente rivolgersi ad un’altra stazione appaltante o a una centrale di committenza qualificata. La qualificazione avviene sulla base di un sistema aperto (senza contingentamento numerico) basato sulla sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 63 e dall’allegato II.4.
Operatori Economici e Imprese
Il Codice dà una definizione molto precisa di quali soggetti giuridici possono essere considerati “operatori economici” e quindi ammessi alle gare d’appalto; così come è preciso nell’indicare i requisiti di affidabilità, moralità e integrità richiesti. Le norme di riferimento sono contenute nel Titolo II della Parte III (articoli dal 65 al 69) e dall’art. 1 comma 1 lett. l) dell’allegato I.1 del D. Lgs. N. 36/2023. In particolare tale ultima disposizione stabilisce che è operatore economico “qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica”. Dalla definizione quindi si capisce l’intenzione del Legislatore di stabilire un concetto di operatore economico quanto più ampio possibile, tanto da ritenere irrilevanti per l’appunto la natura e la condizione soggettiva dello stesso
Si può poi affermare poi che se, da un lato, il Codice ha voluto garantire la massima partecipazione alle gare, ampliando il concetto di operatore economico, dall’altra ha previsto la possibilità per la stazione appaltante di garantire la massima professionalità, prevedendo all’art. 65, ultimo comma, la possibilità di “imporre alle persone giuridiche di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione…il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione e possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente”.
Motivi di esclusione
Punto di partenza non può che essere l’articolo 10 che stabilisce in due commi alcuni principi che rappresentano regole fondamentali in materia.
Al primo comma infatti stabilisce, al fine di garantire massima trasparenza ed imparzialità nelle scelte della stazione appaltante, che quest’ultima non può in alcun caso affidare un contratto “agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice”. Al secondo comma invece il Legislatore si prende, per così dire, la responsabilità di decodificare le cause di esclusione indicando espressamente ai successivi articoli 94 e 95 e definendole sia “tassative”, oltre che elementi che devono integrare “di diritto i bandi e le lettere di invito”; ed inoltre le stazioni appaltanti non hanno alcuna discrezionalità, tanto è vero che “le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte”.
Una precisazione rispetto al passato. Nel precedente Codice, il D. Lgs. n. 50/2016, i motivi di esclusione erano individuati all’interno di un solo articolo: l’art. 80, più volte oggetto di modifiche e revisioni legislative, e per tali motivi oggetto di dubbi interpretativi e di contenzioso. Il nuovo Codice, ha deciso di sezionare tali regole in 5 articoli diversi per semplificare e chiarire agli operatori economici la normativa e per consentire, alle stazioni appaltanti di orientarsi meglio.
Impatti Operativi e Criticità
La decisione di contrarre
Tra le numerose, e tutte importanti, regole previste dal nuovo Codice, è utile soffermarsi sull’articolo 17 (Fasi delle procedure di affidamento). Se è vero, infatti, che non si registrano differenze enormi rispetto a quanto contenuto nel D.lgs. n. 50/2016, è altrettanto vero che il Legislatore ha compiuto una apprezzabile opera di semplificazione e sistematizzazione, con alcuni buoni interventi modificativi.
Circa la decisione di contrarre è utile notare che, di regola, deve indicare “gli elementi essenziali del contratto, i requisiti richiesti ai concorrenti, i criteri di selezione delle offerte” (comma primo). Tuttavia, in caso di affidamento diretto la stazione appaltante ha un onere informativo maggiore perché deve individuare “l'oggetto - dell'incarico – l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale” (comma secondo). Interessante è in particolare la necessità di indicare le ragioni che hanno giustificato la scelta proprio di quel contraente, perché, se è vero che la stazione appaltante mantiene il potere di assegnare un contratto sulla base di una scelta fiduciaria, si impone comunque una “spiegazione” di tale scelta anche per resistere a eventuali contestazioni che possano essere mosse da altri operatori del settore.
I termini della procedura
Una interessante novità, prevista dal successivo comma tre, è la definizione di un termine entro cui deve essere conclusa la procedura di affidamento, che viene indicato nell'Allegato I.3, dove sono articolati diversamente secondo la procedura e il criterio di aggiudicazione utilizzato. E così, a titolo di mero esempio, si prevede che nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si può andare da un termine di nove mesi in caso di procedura aperta ai quattro mesi in caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Nel caso di utilizzo del minor prezzo si passa dai tre mesi in caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sei mesi nella procedura ristretta.
Ancora più interessante è la previsione del comma tre laddove si stabilisce che il mancato rispetto dei termini “costituisce silenzio inadempimento e rileva ai fini della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso”. La norma quindi, parlando di “silenzio inadempimento” sembra richiamare, sul piano sostanziale, l’ipotesi in cui il silenzio non ha valore provvedimentale, e sul piano processuale, la possibilità di contestarlo attraverso la specifica azione prevista dall’art. 117 del codice del processo amministrativo. Interessante è anche il richiamo al dovere di buona fede, sempre in relazione a un eventuale contenzioso, specie laddove proposto per chiedere l’eventuale risarcimento di un danno subito.
Giurisprudenza, Linee Guida e Interpretazioni Recenti
Cassazione, TAR, Consiglio di Stato su nuovi aspetti.
Interessante pronuncia in tema di principio del risultato e della fiducia e su come incidono sull’estensione dell’istituto del soccorso istruttorio (art. 101 del Codice). Si è stabilito che quando l’errore materiale in cui sia incorso il concorrente, anche quando afferente agli elementi costitutivi dell’offerta, è percepibile ictu oculi può essere emendato d’ufficio dalla stazione appaltante “ogni stazione appaltante ha la responsabilità delle gare e deve svolgerle non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un’opera pubblica (o ad acquisire servizi e forniture) nel modo più rispondente agli interessi della collettività”. (TAR Catania, 3 marzo 2025 n. 803). E in senso analogo si è detto che “nelle procedure evidenziali regolate dall’attuale Codice dei contratti pubblici, come la presente, il principio del risultato si configura quale “stella polare” per le stazioni appaltanti” (TAR Lombardia, Milano, 14 luglio 2025 n. 2642).
Molto interessante è anche la decisione secondo la quale “l’articolo 7 del nuovo Codice è chiaro nell’escludere che l’affidamento in house sia un modello subordinato rispetto al ricorso al mercato concorrenziale, ritenendolo invece alternativo a quest’ultimo” (Tar Veneto, Sez. I, 15 settembre 2025, n. 1556), discostandosi quindi da quanto previsto dall’art. 192, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
In merito all’istituto del Subappalto previsto dall’articolo 119 del Codice, si è di recente precisato che “il subappalto necessario si differenzia dal punto di vista funzionale dal subappalto facoltativo, ma non nella natura giuridica – con la conseguenza che - non può postularsene, in assenza di una previsione normativa, un differente regime giuridico” (Cons. St., sez. V, 23 settembre 2025, n. 7465).
Interessante infine è la delibera di precontenzioso n. 203 del 21 maggio 2025 con la quale ANAC ha precisato che la disciplina del D. Lgs. n. 36/2023 non consente di riconoscere alla stazione appaltante la facoltà di prevedere requisiti di partecipazione diversi da quelli indicati dall’art. 100 (fatte salve le eccezioni ivi richiamate). Pertanto la stazione appaltante non ha la facoltà di stabilire nel bando di gara, quale requisito di selezione dei partecipanti, a pena di esclusione, il possesso della certificazione di qualità.
Come Prepararsi al Nuovo Quadro Normativo
Strategie per le Stazioni Appaltanti
Dall’esame del nuovo Codice emerge sicuramente la scelta del Legislatore di dare alle stazioni appaltanti una maggiore flessibilità durante tutta la fase di affidamento di un appalto pubblico per cercare la regola più adatta alla vicenda specifica. Ciò peraltro, è frutto della volontà di allontanarsi da un periodo di iper-regolazione delle procedure di gara fatto di obblighi, formalismi e adempimenti a volte nemmeno previsti dal diritto UE. Uno degli strumenti che certamente aiuterà di più le stazioni appaltanti sono il principio del risultato (articolo uno) e quello di autonomia contrattuale (articolo otto), che permetteranno all’Amministrazione di scegliere per il meglio in base alle esigenze da soddisfare nel rispetto dei vincoli di legge. Ovviamente a questa maggiore libertà corrisponderà anche una maggiore responsabilità per le stazioni appaltanti chiamate a utilizzare al meglio la libertà che gli è stata concessa per non sprecare questa occasione.
Conclusioni
Come sopra ricordato, il nuovo Codice degli appalti persegue obiettivi di efficienza, efficacia e trasparenza, certamente spinto anche dalla necessità di garantire un'efficace gestione dei fondi comunitari che, come noto, richiedono un'attenta rendicontazione e un monitoraggio costante. Esigenza tanto forte che, è bene notarlo, il Codice è il frutto di un lavoro svolto in tempi strettissimi da una commissione speciale del Consiglio di Stato su input dell’allora Presidente del Consiglio dott. Mario draghi. Ancora meglio, si può affermare che il Codice rappresenta un tentativo di far coesistere principi volti a garantire massima libertà alle stazioni appaltanti con la necessità di regole rigide che garantiscano tempi certi. E così, da una parte si prevede il principio del risultato, ed una ampia discrezionalità, che si apprezza nella fase iniziale, e cioè nella scelta se ricorrere al mercato o preferire l’autoproduzione. Così al momento di scelta relativa al tipo di contratto grazie al principio di autonomia negoziale. Per finire con la scelta relativa al modello di procedura e al criterio di aggiudicazione (articolo 17). Dall’altra, vi è la previsione di un termine puntuale per la definizione della procedura di gara. Sarà necessario attendere ancora la concreta attuazione che di questi valori daranno le stazioni appaltanti per capire se questa alchimia giuridica sarà in grado di darci buoni frutti.
FAQ su Novità del Codice dei Contratti Pubblici
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Quali sono le modifiche più importanti introdotte dal Decreto Correttivo (D.Lgs. 209/2024)?
La scelta di stabilire una serie di principi generali di guida per le stazioni appaltanti in ogni fase dell’affidamento
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Come cambia la disciplina della revisione prezzi?
Il nuovo Codice prevede un sistema di revisione dei prezzi automatico, valido per l’intera durata del contratto, che permette alle amministrazioni appaltanti di verificare lo sviluppo dell’appalto.
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Quando è obbligatorio il BIM?
La risposta la offre l’art. 43 come aggiornato dal D.Lgs. 209/2024, che rende obbligatoria l’adozione della GID a partire dal 1° gennaio 2025 per:
1. progetti di nuova costruzione e interventi su edifici esistenti con un valore stimato superiore a 2 milioni di euro;
2. lavori su beni culturali (ai sensi del D.Lgs. 42/2004), qualora l’importo superi i 5.382.000 euro.
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Cosa significa equo compenso non ribassabile per ingegneri e architetti?
A seguito di numerosi contenziosi davanti al giudice amministrativo, il D.Lgs. n. 209/2024 ha modificato il Codice eliminando l’equo compenso per i servizi di ingegneria e architettura, e definendo una procedura specifica per il calcolo dei punteggi da attribuire all’offerta economica.

Carlo Tack
Sono l'avvocato Carlo Tack, e svolgo la professione legale dall'anno 2003. Mi sono occupato da sempre in prevalenza di controversie afferenti il diritto amministrativo e il diritto civile in ambito contrattuale, assistendo sia clienti ...