Giudice di pace on line: chi è, come funziona

Giudice di Pace on-line: chi è, come funziona, quanto costa?

Vediamo insieme tutto ciò che c’è da sapere sul Giudice di Pace Online.

1. Chi è la figura del giudice di pace?

Il Giudice di pace, figura istituita in Italia nel 1991 con la legge 374, è un organo giurisdizionale incaricato a risolvere dispute sia civili che penali, di entità minore. La sua nomina avviene, mediante concorso per titoli, tra i laureati in giurisprudenza provvisti di abilitazione, con età non inferiore a 30 e non più di 70. 

La figura che potrebbe ricoprire tale ruolo deve essere in grado di ottemperare le funzioni di magistrato onorario. La sua carica dura all’incirca quattro anni ed essa può essere rinnovata per una sola volta. Inoltre se la figura del giudice di pace è un avvocato, è di primaria importanza che non eserciti la sua attività forense nel distretto del tribunale dove è ubicato l’ufficio del giudice di pace al quale appartiene.

2. Quali sono le competenze del giudice di pace?

In sede civile, possiamo distinguere tre tipologie di competenze del giudice di pace:

  1. Competenza per valore
  2. Competenza per materia
  3. Competenza per territorio

2.1 La competenza per valore

Le competenze per valore del giudice di pace sono limitate a cause di valore non superiore ad un determinato ammontare. Il valore delle cause aventi ad oggetto beni mobili, che il giudice di pace è designato a risolvere non supera 5mila euro. Questo limite aumenta fino a 20 mila euro se oggetto di tali cause vi è il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti

2.2 La competenza per materia

Rientrano tra le competenze per materia:

  • le cause condominiali
  • cause inerenti le distanze relative al piazzamento degli alberi o delle siepi;
  • cause relative ad immissioni di fumo o calore, rumori e simili che superano il limite della tollerabilità;
  • cause inerenti gli interessi per il pagamento in ritardo di prestazioni assistenziali o previdenziali;

2.3 La competenza per territorio

In ambito civile la competenza per territorio del giudice di pace si determina:

  • in base al luogo ove il convenuto ha il domicilio o la residenza;
  • se il domicilio o la residenza sono sconosciuti, in base al luogo in cui egli ha la dimora;
  • se il convenuto non ha dimora, domicilio o residenza, la competenza è del giudice di pace del luogo in cui risiede l’attore.

3. Come funziona il servizio online del giudice di pace?

Il servizio online del giudice di pace (servizio SIGP@Internet Nazionale), già attivo presso alcuni uffici, permette a i cittadini e avvocati: 

  • mediante un banale collegamento internet che permette l’accesso alla banca dati del software ministeriale SIGP (sistema informatico giudici di pace per gli affari civili), di raccogliere informazioni sullo stato dei procedimenti proposti innanzi al giudice di pace; 
  • di stilare online un ricorso in opposizione a sanzione amministrativa o un ricorso per decreto ingiuntivo con la relativa nota di iscrizione a ruolo; 
  • di compilare anche la sola nota di iscrizione a ruolo.

È possibile compilare il ricorso online e la relativa nota d’iscrizione esclusivamente per proporre opposizione avverso: 

  • verbali, cartelle esattoriali, ordinanze del prefetto a seguito di violazione del codice della strada
  • ordinanze del prefetto per emissione di assegno a vuoto 
  • altre violazioni di competenza del giudice di pace, che non rientrino nelle materie escluse. 

Avvertenze: è necessario, dopo aver compilato e stampato il ricorso e la nota di iscrizione a ruolo completa di codice a barre, inviarlo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o presentarlo di persona all’ufficio del giudice di pace competente, comprensivo degli allegati elencati in calce alla nota di iscrizione. 

Gli uffici del giudice di pace che hanno attivo il servizio SIGP@Internet Nazionale, sono provvisti di una “corsia preferenziale” riservata a coloro i quali si presentano allo sportello per iscrivere a ruolo fascicoli contenenti la nota d’iscrizione redatta col metodo del codice a barre.

4. Come si fa l'accesso al servizio Giudice di pace online

Per l’accesso al servizio Giudice di pace online occorre seguire i seguenti Step:

  1. Accedere al sito cliccando: http://gdp.giustizia.it/
  2. Direttamente dalla Home Page del portale è possibile accedere al servizio cliccando sul tasto “ACCEDI AL SERVIZIO”; 
  3. Dalla Home Page del sito dei Giudici di Pace è possibile accedere all’Ufficio del Giudice di Pace di riferimento, selezionando la Regione e l’Ufficio di interesse e cliccando su “Scegli l’Ufficio da consultare
  4. Selezionato l’Ufficio GdP di interesse, è possibile fruire di tutti i servizi telematici erogati dagli Uffici GdP quali ad esempio: Compilazione ricorsi, Opposizione a sanzione amministrativa, Decreto Ingiuntivo Ricerche/Consultazioni, Protocollo web, Ruolo generale, Decreto Ingiuntivo, Sentenza, Data citazione 1° udienza/iscrizione a ruolo/prossima udienza

5.Chi può utilizzarlo?

L’utilizzo del servizio online del giudice di pace è consentito a tutti:

  • cittadini
  • avvocati 
  • amministratori
L’assistenza legale non è necessaria nel caso di ricorso in opposizione a sanzione amministrativa mentre per i ricorsi per decreti ingiuntivi l'assistenza di un legale è necessaria se il valore causa supera i 1.100 euro.

6. Cosa occorre per utilizzare il servizio giudice di pace online?

Per utilizzare il servizio giudice di pace online è necessario disporre: un computer dotato di connessione internet; una stampante; disporre di un indirizzo e-mail qualora, in seguito all’iscrizione a ruolo, si vuole ricevere comunicazioni ed aggiornamenti sul ricorso;

7. Quali sono le materie escluse dalla competenza del giudice di pace?

Ai sensi all'art. 6 commi 4 e 5 del D.Lgs. 150/2011, le materie escluse dalla competenza del giudice di pace sono

  • tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  • previdenza e assistenza obbligatoria;
  • tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
  • igiene degli alimenti e delle bevande;
  • valutaria;
  • antiriciclaggio;
  • violazione per la quale è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493,00 Euro;
  • violazione per la quale è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

8. Quanto costa il servizio online del giudice di pace?

In merito ai costi per effettuare il ricorso, gli importi variano a seconda del valore della controversia:

  • Per importi fino a 1.100 euro si necessita l’acquisto di un contributo unificato da 43 euro; 
  • Da 1.100 euro a 5.200 euro il contributo unificato è del valore di 98 euro; 
  • Per importi superiori a 5.200 euro occorre un contributo unificato da 237 euro. 

I motivi che possono spingere un cittadino a rivolgersi al giudice di pace possono essere i più disparati. Proviamo a sintetizzarli nelle seguenti macroaree:

  • CAUSE RELATIVE A BENI MOBILI DEL VALORE NON SUPERIORE A € 2.582,28 (Lire 5.000.000
  • CAUSE RELATIVE AL RISPETTO DELLE DISTANZE DA ALBERI E SIEPI
  • CAUSE RELATIVE ALLA MISURA E MODALITÀ D'USO DEI SERVIZI CONDOMINIALI
  • CAUSE PER APPOSIZIONE DI TERMINI
  • CAUSE RELATIVE AL RISARCIMENTO DEL DANNO PRODOTTO DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E NATANTI ENTRO IL VALORE DI € 15.493,71 (Lire 30.000.000)
  • CAUSE IN MATERIA D'IMMISSIONI MOLESTE FRA GLI UTILIZZATORI D'IMMOBILI ADIBITI A CIVILE ABITAZIONE
  • OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ENTRO IL LIMITE DI € 15.493,71 (lire 30.000.000)
  • Mentre non è possibile rivolgersi al giudice di pace qualora la sanzione concerne le infrazioni in materia: di tutela del lavoro, tributaria e valutaria e urbanistica ed edilizia;