Infortunio sul lavoro: cosa deve fare l’azienda?

In caso di infortunio sul lavoro quali sono i diritti spettanti al lavoratore? Qual è il ruolo dell’INAIL? E quali sono gli adempimenti a carico dell’azienda, e dunque del datore di lavoro? Sono le domande a cui cercheremo di dare una risposta nel seguente articolo.

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1.Cosa si intende per Infortunio sul lavoro?

Per infortunio sul lavoro si intende “ogni lesione verificatasi in occasione dell’attività lavorativa, determinata da una causa violenta da cui può derivare un’inabilità permanente al lavoro, assoluta, parziale, o temporanea ( che comporti astensione dal
lavoro per più di 3 giorni), se non addirittura la morte
,” secondo quanto disposto dall’art. 2 DPR n. 1124/65 cosiddetto “Testo Unico INAIL”.
Dunque l’infortunio sul lavoro si qualifica come evento che provoca un’assoluta o solo temporanea impossibilità, per il dipendente, di rendere la prestazione lavorativa, (occasione di lavoro), originato da un fattore esterno, che con azione intensa e rapida arreca un danno alla persona del lavoratore (causa di lavoro).

Quanto al concetto di causa violenta va sottolineato che nella nozione è ricompresa anche l’azione di fattori microbici o virali che, posti in rapporto di causa ed effetto con la prestazione lavorativa danno luogo ad invalidità.

2.Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro?

Contro gli infortuni sul lavoro è prevista un’apposita copertura assicurativa garantita dall’INAIL, l’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro che, funzionando come una normale assicurazione, garantisce:

  • prestazioni sanitarie: come cure mediche e chirurgiche, accertamenti clinici oltre alla fornitura di protesi;
  • prestazioni economiche: coprono la ridotta attitudine al lavoro del dipendente a causa di un’inabilità permanente o temporanea; vengono corrisposte ai superstiti in caso di sua dipartita.

Per attivare la predetta copertura assicurativa sia il dipendente che il datore di lavoro sono tenuti ad una serie di adempimenti. Vediamo nel dettaglio quali sono i passi da compiere.

2.1 Infortunio sul lavoro: cosa deve fare il dipendente?

La legge, nello specifico l’art. 52 Testo Unico INAIL, impone al lavoratore assicurato l’obbligo di informare immediatamente il datore di qualsiasi infortunio, anche se di lieve entità. Qualora non vi provveda, o l’azienda non ne sia venuta altrimenti a
conoscenza, perde il diritto all’indennità economica temporanea per i giorni antecedenti a quello in cui il datore ha avuto notizia dell’evento.

L’unico caso in cui è esonerato è quello di infortunio prognosticato guaribile entro 1 giorno.

La segnalazione dell’infortunio deve essere fatta anche in caso di lesioni di lieve entità. In base alla gravità dell’infortunio, il lavoratore può rivolgersi al medico dell’azienda, (se presente nel luogo di lavoro), recarsi o farsi accompagnare al Pronto Soccorso del presidio ospedaliero più vicino, o rivolgersi al proprio medico curante.

A seguito della visita presso la struttura sanitaria il dipendente dovrà fornire all’azienda:

  • il certificato medico,
  • data di rilascio,
  • codice identificativo,
  • giorni di prognosi indicati nello stesso, (elementi che dovranno essere riportati anche nella denuncia/comunicazione d’infortunio).

Dal 22 marzo 2016 l’invio all’INAIL del certificato di infortunio sul lavoro, da parte del medico o della struttura sanitaria competente al rilascio, avviene telematicamente. I certificati sono poi resi disponibili ai soggetti che dovranno produrre la denuncia di infortunio.

Durante la copertura assicurativa, il dipendente ha obbligo di sottoporsi, salvo giustificato motivo, alle cure mediche e chirurgiche prescritte dall’INAIL, e presentarsi alle visite di controllo (se previsto dal contratto collettivo applicato).

2.2 Infortunio sul lavoro: cosa deve fare il datore?

In capo al datore di lavoro gravano diversi obblighi ed adempimenti in caso di infortunio sul lavoro, ovvero:

  • deve assicurarsi ed adoperarsi affinché il dipendente raggiunga, o venga trasportato presso la struttura sanitaria o all’ambulatorio INAIL più vicino. Le spese di trasporto sono ad esclusivo carico dell’azienda.
  • Il secondo e principale adempimento è la denuncia d’infortunio, da inviare telematicamente, alla sede INAIL destinataria della denuncia ovvero quella nel cui ambito territoriale il lavoratore ha stabilito il proprio domicilio. La denuncia dovrà contenere i riferimenti al certificato medico, già inviato dalla struttura sanitaria abilitata, i dati dell’azienda, del dipendente, il dettaglio dell’evento verificatosi, ed i dati retributivi necessari per calcolare la retribuzione media giornaliera, percepita dal dipendente nei 15 giorni antecedenti l’infortunio, fondamentale per calcolare l’indennità INAIL.

Quanto alla comunicazione d’infortunio la disciplina differisce a seconda della durata della prognosi:

  • Se l’infortunio comporta l’assenza del lavoratore per almeno un giorno (escluso quello dell’evento) e fino a 3 giorni, il datore di lavoro deve inviare la comunicazione d’infortunio online , entro 48 ore dalla ricezione del certificato. In tal caso la comunicazione va fatta a fini esclusivamente statistici e informativi, infatti l’INAIL non eroga alcuna prestazione economica per il giorno dell’evento ed i tre successivi in caso di inabilità temporanea assoluta al lavoro.
  • Qualora la prognosi superi i 3 giorni (escluso quello dell’evento), il datore dovrà inoltrare la denuncia di infortunio ordinaria; questa va fatta a fini assicurativi ossia è necessaria affinché l’INAIL eroghi l’indennità a suo carico.
  • Nel caso di infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni il datore quando non ricorre l’obbligo assicurativo, deve comunicare l’accaduto nel termine di 2 giorni all’autorità locale di pubblica sicurezza del comune in cui l’evento si è verificato. Viceversa, per il datore soggetto agli obblighi assicurativi INAIL l’obbligo si intende assolto con invio all’Istituto Assicuratore della denuncia di infortunio con modalità telematiche.

3. Tutele garantite al lavoratore in caso di infortunio

In caso di infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per il periodo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi, ed alla corresponsione di un trattamento economico a carico dell’INAIL, ovvero all’erogazione di un’indennità giornaliera che varia a seconda della durata dell’infortunio, calcolata in percentuale alla cosiddetta “retribuzione media giornaliera” del dipendente (abbreviata “RMG”).

Nello specifico al lavoratore verrà corrisposto:

  • il 60% della retribuzione media giornaliera per i giorni di assenza dal 4° al 90°;
  • il 75% della retribuzione media giornaliera per i giorni di assenza dal 91° fino alla guarigione.

Le somme a carico dell’ente, su richiesta dello stesso vengono anticipate in busta paga dall’azienda salvo poi essere rimborsate con bonifico bancario o assegno circolare.

Inoltre l’indennità erogata non è soggetta a contributi INPS ma a tassazione IRPEF, e non è peraltro cumulabile con le prestazioni garantite dall’INPS, quali ad esempio: indennità di malattia; indennità di maternità; cassa integrazione.

In particolare, l’indennizzo Inail copre:

  • i danni patrimoniali temporanei durante il periodo di assenza dal lavoro;
  • i danni patrimoniali permanenti, ma solo se le lesioni superano la soglia del 15% di invalidità permanente;
  • il danno non patrimoniale permanente, cioè la permanente lesione dell’integrità psico-fisica del lavoratore e solo se supera il 5% della soglia di invalidità. Nel caso in cui la lesione psico-fisica coincide con una menomazione compresa tra il 6% ed il 15% di invalidità, l’INAIL è tenuto a corrispondere l’indennizzo in un’unica soluzione; viceversa, se la lesione è compresa tra il 16% ed il 100%, l’indennizzo serve a coprire sia il danno biologico subito, che la diminuzione della capacità reddituale del lavoratore infortunato.

In caso di morte del lavoratore, l’indennizzo spetta agli aventi diritto che sono il coniuge ed i figli minori a carico del defunto.

Infine, va aggiunto che anche nelle ipotesi in cui il datore di lavoro ha rispettato tutte le misure di sicurezza previste dalla legge, o l’infortunio sul lavoro si è verificato per caso fortuito o per colpa dello stesso lavoratore, l’INAIL prevede la corresponsione di una somma a titolo di indennizzo, al fine di compensare, almeno in parte, i danni e le conseguenze patrimoniali (ad esempio le spese mediche) che il lavoratore deve affrontare.

4. Quali prestazioni sanitarie sono erogate dall’INAIL? 

Come anticipato, l’INAIL interviene in caso di infortunio, non solo tramite erogazione di prestazioni economiche, a copertura dei periodi di assenza del dipendente cagionati dallo stesso, ma anche garantendo prestazioni sanitarie gratuite ossia la fornitura gratuita di tutte le cure necessarie affinché recuperi il più rapidamente possibile le capacità lavorative, come:

  • cure mediche e chirurgiche ambulatoriali e specialistiche di oculistica, ortopedia, chirurgia, neurologia, radiologia, riabilitazione;
  • soccorsi di urgenza;
  • accertamenti clinici;
  • fornitura degli apparecchi di protesi,
  • esenzione ticket;
  • rimborso spese di alcuni farmaci;
  • cure riabilitative.

Le cure devono essere garantite per l’intera durata dell’inabilità al lavoro e anche dopo la guarigione clinica al fine di garantire il pieno recupero delle capacità lavorative.

L’infortunato non può ingiustificatamente rifiutarsi di essere sottoposto alle cure, pena la perdita o la riduzione delle prestazioni economiche.

Inoltre in considerazione dei postumi dell’infortunio, l’ INAIL è tenuto a fornire in maniera gratuita, o rimborsare, l’acquisto di protesi o apparecchi atti a ridurre l’inabilità al lavoro. In particolare, l’INAIL deve occuparsi:

  • della prima fornitura delle protesi;
  • della fornitura di nuove protesi o apparecchi quando gli stessi sono obsoleti;
  • di garantirne la buona manutenzione da parte dell’infortunato, eccezion fatta per i casi di inefficienza o di rottura non imputabili allo stesso.

Le protesi vengono fornite da aziende scelte dall’INAIL. Nel caso in cui l’acquisto avvenga direttamente da parte dell’assicurato, questi ha diritto al rimborso da parte dell’assicurato nei limiti di quanto lo stesso avrebbe speso in caso di fornitura ordinaria.

La copertura fornita da INAIL concerne le prestazioni medico-legali e gli accertamenti, mentre al Servizio Sanitario Nazionale è demandata l’attività di cura.

5. Le sanzioni amministrative previste in caso di omessa denuncia dell’infortunio da parte del datore di lavoro

Se il datore di lavoro non provvede a denunciare l’infortunio all’Inail, può farlo il lavoratore recandosi presso la sede Inail competente con la copia del certificato rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Tuttavia in tal caso il datore di lavoro sarà sottoposto alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

  • sanzione amministrativa da € 548 a € 1.972,80 per la violazione dell’obbligo di invio della denuncia d’infortunio a fini statistici e informativi, con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno;
  • sanzione amministrativa da € 1.096 a € 4.932 per la violazione dell’obbligo di invio della denuncia d’infortunio a fini statistici e informativi, con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni.

Il regime sanzionatorio sopra delineato si applica a decorrere dagli eventi di infortunio verificatisi a partire dal 12 ottobre 2017.

6. Sanzioni penali a carico del datore di lavoro

Anche nel caso in cui il datore di lavoro rispetti tutte le regole riguardanti la comunicazione dell’infortunio non è al riparo dalle sanzioni penali e civili: bisogna capire, infatti, se l’evento è dipeso dal mancato rispetto della normativa sulla sicurezza
del lavoro, o se poteva essere evitato in caso di maggior accortezza dell’impresa.

Nella maggior parte dei casi la condotta illecita del datore di lavoro consiste nella violazione di norme antinfortunistiche, che impongono l’adozione di una serie di misure di sicurezza per l’incolumità e la salute del prestatore di lavoro con conseguente lesione dell’integrità fisica del lavoratore.

Poiché l’infortunio comporta sempre una lesione personale ai danni del lavoratore, tale fattispecie viene sanzionata dalla legge penale in quanto consegue ad una condotta costitutiva di reato: si tratta dei reati di lesioni e omicidio colposo, quando dall’evento derivi la morte del lavoratore.

In quest’ultimo caso l’azione penale viene esercitata d’ufficio dalla Procura, non appena giunge la notizia di reato, cioè non appena le autorità competenti vengono a conoscenza dei fatti lesivi.

Le lesioni colpose invece, per essere perseguite necessitano di una denuncia (la querela del soggetto offeso o dei suoi eredi, in caso di decesso).

7. Sanzioni civili a carico del datore di lavoro

L’art. 2087 del codice civile impone al datore di lavoro di adottare, nell’esercizio della propria attività di impresa, tutte le misure che – considerate le specifiche caratteristiche dell’attività lavorativa – sono (secondo l’esperienza e la tecnica) necessarie per evitare danni all’integrità fisica e psicologica del lavoratore.

In caso infortunio, quindi, al lavoratore spetterà una somma a titolo di risarcimento del danno comprensiva del:

  • c.d. danno patrimoniale: ovverosia tutti i danni che consistono in una perdita economica (come le spese sostenute per le cure, le perizie, gli eventuali mancati guadagni ecc.);
  • e del c.d. danno non patrimoniale: ovverosia, in primo luogo, il danno alla salute (fisica e psicologica).

Al riguardo si precisa che l’art. 2087 del codice civile viene ormai interpretata dai Giudici come una norma che impone al datore di lavoro degli obblighi c.d. contrattuali, obblighi che essendo previsti dalla legge, sono operativi come se fossero
contenuti all’interno di un contratto stipulato tra il lavoratore e il datore di lavoro.

Ciò comporta che il lavoratore per poter ottenere il risarcimento deve dimostrare che l’infortunio è dovuto all’inosservanza delle regole che dichiara essere state violate dal datore di lavoro ( c.d nesso causale), mentre spetterà al datore di lavoro dimostrare di avere adottato tutti gli strumenti utili per evitare il verificarsi del danno.

Ed ancora, sempre il codice civile all’art. 2049 c.c. sancisce la responsabilità di coloro che, nello svolgere determinate attività, si servono di altre persone, dirigendo e vigilando il loro operato.

Il datore di lavoro risponde, dunque, dei danni causati da violazione di misure di sicurezza compiuti dai suoi preposti o sorveglianti. Si tratta di un’ipotesi di responsabilità oggettiva che la legge prevede senza indagare sul comportamento del
soggetto, che nasce per il sol fatto che il preposto abbia commesso l’illecito nello svolgimento delle incombenze a lui attribuite dal datore di lavoro, che viene ripresa anche dalle norme speciali contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al TU 1965/1124.

8. Si é tutelati anche in caso di infortunio in itinere?

Si. L’Inail tutela i lavoratori anche nel caso di infortuni occorsi durante il normale tragitto di andata e ritorno tra abitazione e luogo di lavoro, si parla al riguardo di infortunio in itinere che può aver luogo:

  • durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, anche se diverso da quello oggettivamente più breve, purchè giustificato dalla concreta situazione di viabilità;
  • in caso di deviazione del tragitto casa-lavoro dovuta all’accompagnamento dei figli a scuola;
  • oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.

Vi rientrano anche le cd. brevi soste, purché non espongano l’assicurato ad un rischio diverso da quello che avrebbe dovuto affrontare se il normale percorso casa- lavoro fosse stato compiuto senza soluzione di continuità.

E se l’infortunio si verifica in missione o in trasferta? L’evento viene considerato come verificatosi in attualità di lavoro, in quanto funzionalmente connesso alla stessa, per cui il lavoratore non perde i diritti summenzionati.

 

Tammaro Isabella
RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2 DPR n. 1124/65 “Testo Unico Inail”

ART 2049 C.C.

ART 20187 C.C

Art . 52 Testo Unico Inail

TU 1965/1124

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