Quale tutela è prevista per un infortunio in itinere?

Analisi e presupposti del risarcimento dei danni patiti durante il tragitto di andata e ritorno casa / lavoro.

1. L’infortunio in itinere

Ai sensi della legislazione vigente, alle persone assicurate INAIL sono coperti gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, nonché durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro (ove il lavoratore abbia più rapporti lavorativi), ed infine durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti (ove non sia presente un servizio di mensa aziendale).

2. Quando scatta il risarcimento

Affinché possa aprirsi, per il lavoratore, la strada del diritto al risarcimento, la Legge prevede determinati presupposti, come da ultimo espressamente chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 17685 resa in data 07.09.2015.

2.1 La normalità del percorso

La giurisprudenza ha più volte ribadito che non sono coperti da assicurazione quegli eventi che si sono verificati su un percorso diverso rispetto a quello sul quale il lavoratore avrebbe dovuto transitare per raggiungere il posto di lavoro, a meno che una interruzione od una deviazione non siano state necessitate, ovvero effettuate per una causa di forza maggiore, per esigenze essenziali ed improrogabili o per l’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (ad esempio, la presenza di lavori stradali che avrebbero reso estremamente svantaggioso, in termini di tempo, percorrere la strada abituale).

In tali circostanze, infatti, la scelta “arbitraria” del lavoratore (poi infortunatosi) interrompe il necessario nesso tra lavoro, rischio ed evento, configurandosi come limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio in itinere (cosiddetto “rischio elettivo” – v. infra).

2.2 L’utilizzo del mezzo privato

L’incidente occorso al lavoratore che utilizza il mezzo privato (auto, moto, scooter) è subordinato alla dimostrazione che l’utilizzo di tale mezzo di spostamento sia necessitato (ad esempio, la mancanza di mezzi di trasporto pubblico nelle vicinanze o l’incompatibilità degli orari di questi con quelli lavorativi).

Tale accertamento, al contrario, non è richiesto nel caso in cui venga dal lavoratore utilizzato un mezzo pubblico.

Sul tema, ci pare opportuno segnalare una recentissima modifica della normativa dell’infortunio in itinere, che ha esteso la copertura assicurativa dell’INAIL a tutti quei lavoratori che utilizzano la bicicletta. In sostanza, se prima quest’ultimo mezzo veniva fatto rientrare nella categoria di quelli privati – con la conseguenza che doveva essere dimostrata la necessarietà del suo utilizzo – la sopracitata modifica lo ha equiparato per Legge al mezzo pubblico, risultando perciò superflua la documentazione della sua natura “necessitata”.

2.3 L’occasione di lavoro

Tale ultimo presupposto è in realtà uno dei più importanti in quanto rappresenta il criterio di collegamento con l’attività lavorativa e giustifica, pertanto, l’applicazione della tutela dell’infortunio in itinere rispetto ad altri eventi dannosi.

È, in altre parole, la connessione che permette di applicare la copertura assicurativa dell’INAIL ed è rappresentato da tutte le condizioni, comprese quelle socio – economiche ed ambientali, nelle quali l’attività lavorativa si svolge. L’occasione di lavoro, in sintesi, “implica una esposizione ad un rischio ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa, in modo diretto od indiretto “.

In ogni caso, è evidente che tale valutazione spetti in ultima analisi al Giudice, il quale deve sempre tenere in considerazione il caso in concreto verificatosi.

Ad esempio, è stata ravvisata l’occasione di lavoro (e quindi la copertura assicurativa dell’INAIL) nel caso di un lavoratore che ha subito una rapina con la quale gli è stato sottratto il motoveicolo, individuando il collegamento con l’attività lavorativa in tale mezzo, che gli era necessario per raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, è stato escluso il nesso con l’attività lavorativa in un caso di omicidio del lavoratore, compiuto da ignoti nel tragitto che questi utilizzava per recarsi al lavoro, in quanto caratterizzato da una semplice coincidenza di tempo e luogo.

3. Casi di esclusione del risarcimento

Oltre al caso, già indicato al paragrafo 2.1, in cui il lavoratore decide di compiere una deviazione ingiustificata e del tutto indipendente dal lavoro, nel quale non sussiste l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere (si pensi, ad esempio, al lavoratore che effettua una deviazione rispetto al normale percorso casa / lavoro per andare a fare colazione in un bar che gli hanno detto essere buonissimo), vi sono altre circostanze nelle quali non viene riconosciuta la copertura assicurativa.

3.1 Il rischio elettivo

Per rischio elettivo si intende quella scelta, compiuta dal lavoratore e contraria al buon senso, in conseguenza della quale si è verificato l’infortunio in itinere.

In tali casi, l’evento dannoso è quindi riconducibile ad una valutazione personale del lavoratore, irragionevole e “scollegata” dall’attività lavorativa, che lo espone ad un rischio che è diretta conseguenza della sua scelta.

Non sempre è agevole individuare le circostanze nelle quali la scelta del lavoratore possa essere fatta ricadere nell’ambito del rischio elettivo; per tale motivo, la Corte di Cassazione, con la recentissima pronuncia n. 12487/2015, ha voluto “mettere dei paletti”, ribadendo la differenza tra comportamento necessitato (il quale rientra nei casi coperti da assicurazione) e scelta volontaria (ovvero l’esposizione al rischio elettivo che, al contrario, esclude l’indennizzo risarcitorio).

In questo specifico caso, ad esempio, è stata eccepita ad un lavoratore, che si era recato a prendere dei bicchieri di carta, l’esistenza del rischio elettivo in base all’uso non necessitato del ciclomotore, data anche la prossimità fra il luogo di lavoro e quello di prelevamento del materiale (500 metri).

3.2 Ulteriore casistica

Strettamente collegata all’idea di rischio elettivo, inteso come scelta personale del lavoratore del tutto indipendente dall’attività lavorativa e contraria al buon senso, è l’ulteriore casistica nella quale viene espressamente esclusa dalla copertura assicurativa.

Non possono in nessun caso essere risarciti al lavoratore, infatti, gli infortuni in itinere cagionati:

- dall’abuso di alcolici e/o psicofarmaci;

- dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;

- dal conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida;

- dalla violazione del codice della strada da parte del conducente.

Fonti normative

- D.P.R. n. 1124 del 30.06.1965;

- Decreto Legislativo n. 38 del 23.02.2000;

- Legge n. 221 del 15.01.2015;

- Cass. Civile Sezioni Unite, sentenza n. 17685 del 7.09.2015;

- Cass. Civile Sezione Lavoro, sentenza n. 3776 del 14.02.2008;

- Cass. Civile Sezione Lavoro, sentenza n. 13599 dell’11.06.2009;

- Cass. Civile Sezione Lavoro, sentenza n. 12487 del 17.06.2015.

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