Cos’è l’INAIL?

L’INAIL svolge una funzione fondamentale per la vita dello Stato: gestire l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Vediamone la natura, gli obiettivi e il funzionamento.

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La continua e inesorabile crescita degli infortuni mortali sul lavoro spinge i cittadini a chiedersi sempre più spesso: “cosa si può fare per ridurre questi eventi?”
Tale interrogativo può essere soddisfatto attraverso un’analisi dell’attuale assetto normativo, che si mostra quale un sistema integrato, volto a garantire a pieno una garanzia di tutela della salute e della sicurezza dei i lavoratori. Le fonti principali per la costruzione di un assetto normativo integrato per la tutela della salute e della sicurezza del lavoro sono: 

  • da un lato la Costituzione, che esprime la necessità di tutelare e garantire il diritto al lavoro e riconosce diritto alla salute di ogni individuo, 
  • e dall’altro il D.lgs. 81/2008.
Il sistema normativo si deve collocare, tuttavia, all’interno di una cultura del lavoro che si fondi sulla tutela della persona umana, della sua integrità e della sua dignità. Infatti, solo partendo dal rispetto della dignità umana si possono creare ambienti di lavoro improntati al benessere e all’uguaglianza contro ogni discriminazione molestia
Il nostro ordinamento, per far fronte a tali esigenze ha messo a punto un processo di analisi che si articola in: 
  1. studio delle situazioni di rischio, 
  2. interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, 
  3. prestazioni sanitarie ed economiche,
  4. cura, riabilitazione e reinserimento nella vita sociale e lavorativa nei confronti di coloro che hanno subito danni fisici a seguito di infortunio o malattia professionale.

Il perseguimento di tali obiettivi è affidato a un ente pubblico non economico: l’INAIL,Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

1. Che natura ha l’INAIL?

L’INAIL è un ente pubblico non economico, che agisce in regime di diritto amministrativo. È un Ente che si connota di determinate caratteristiche:

  • autarchia
  • autonomia
  • autotutela amministrativa.
     
L’autarchia indica la capacità di amministrazione dei propri interessi, che corrispondono a quelli statali. I poteri che spettano a tale tipologia di ente sono ricavabili dal suo statuto normativo. 
 
Il concetto di autonomia deve essere spiegato attraverso la descrizione dei diversi ambiti in cui tale caratteristica si esplica. In particolare, l’ente autarchico è dotato di autonomia: 
 
  1. Organizzativa: quale capacità di costruirsi personalmente in tutto o in parte un proprio assetto organizzativo.
  2. Gestionale: capacità di gestire da solo la propria contabilità o di redigere il proprio bilancio.
  3. Amministrativa.
L’autotutela, infine, è la caratteristica dell’ente che gli consente di farsi giustizia da sé, pur nel rispetto delle norme che disciplinano il suo agire.

Nel nostro ordinamento esistono molteplici poteri autarchici, caratterizzati tutti dal dato comune dell’esercizio di potestà amministrativa. Il riconoscimento normativo di tali Enti deve rinvenirsi nell’articolo 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001, il quale precisa che sono considerati Amministrazioni Pubbliche, tra gli altri, tutti gli enti pubblici non economici nazionali. Tra questi, appunto, deve essere collocato l’INAIL
 
Tale categoria di enti può essere definita anche “parastato”, perché sono organismi legati alla comunità statale da un rapporto di strumentalità, che si articola in un regime di direttive, controlli, finanziamenti e riconoscimento di profili autonomistici. 
 
L’INAIL può, quindi, definirsi ente strumentale, in quanto l’obiettivo della sua attività è il raggiungimento di uno scopo dello Stato: erogare servizi e prestazioni a favore dei lavoratori.

2. Di cosa si occupa l’INAIL?

Dopo aver analizzato la sua natura, è necessario descrivere gli obiettivi che l’INAIL persegue all’interno dell’Organizzazione Statale.
Questi possono essere annoverati in: 

  • Diffusione di una cultura che possa ridurre il fenomeno infortunistico. 
  • Garanzia ai lavoratori che svolgono attività a rischio di avere a disposizione una copertura assicurativa. 
  • Garanzia del reinserimento nella vita lavorativa nel caso in cui un lavoratore sia stato vittima di infortunio sul lavoro e sia diminuita la sua capacità lavorativa. 
  • Realizzazione di un’attività di ricerca e di sviluppo di metodologie di controllo e di verifica in materia di prevenzione e sicurezza.

Al fine di ridurre il fenomeno infortunistico, inoltre, l’INAIL pone in essere molteplici iniziative di: 

  • Monitoraggio continuo dell’andamento dell’occupazione e degli infortuni;
  • Indirizzo, formazione e consulenza in materia di prevenzione alle piccole e medie imprese e agli organi di controllo; 
  • Finanziamento alle imprese che investono in sicurezza; 
  • Ricerca finalizzata alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. Esempi di infortunio e malattie professionali

Si intende infortunio sul lavoro qualsiasi evento traumatico avvenuto per una causa violenta sul luogo di lavoro o in occasione dello svolgimento del lavoro. Tale evento è contenuto nel tempo, in quanto si manifesta in un solo episodio individuabile e causa una compromissione dell’integrità fisica del lavoratore
e l’impossibilità temporanea o permanente dello svolgimento dell’attività lavorativa. 

Esempi di infortuni possono essere individuati in: 

  • Caduta da una scala che provoca la rottura di un arto; 
  • Scivolamento sul pavimento bagnato di un ufficio che provoca la distorsione a una caviglia.
Le malattie professionali, invece, consistono nella compromissione dell’integrità fisica determinato dall’esposizione per lungo tempo a un fattore di rischio presente sul luogo del lavoro. È un evento che si verifica dopo un lungo lasso di tempo e il suo inizio non è facilmente individuabile. 
 
Esempi di malattie professionali sono: 
  • Tumori causati dall’esposizione prolungata alla polvere di amianto;  
  • Malattie all’apparato muscolo-scheletrico causate da una postura scorretta del lavoratore in ufficio.

4. Risarcimento da infortunio sul lavoro

L’importanza della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ha comportato l’introduzione, per tutti i datori di lavoro che occupino lavoratori dipendenti o parasubordinati dell’assicurazione obbligatoria

In tal modo, il datore di lavoro viene esonerato dalla responsabilità civile conseguente ai danni subiti dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.  Si deve precisare che gli artigiani e i lavoratori autonomi devono provvedere a concludere un contratto di assicurazione a garanzia della propria incolumità.

Il rapporto assicurativo si costituisce automaticamente con l’inizio dell’attività lavorativa. In particolare, il datore di lavoro o il lavoratore autonomo devono presentare all’INAIL la denuncia, anche in via telematica, dell’attività esercitata, al fine di effettuare la valutazione dei rischi e il calcolo del premio assicurativo

Infine, è dovere del datore di lavoro presentare ogni variazione relativa all’esecuzione dell’attività lavorativa o relativa a modificazioni di estensione e di natura del rischio, alla cessazione delle lavorazioni, alla variazione della ragione sociale o del legale rappresentante, ecc. 

Alla luce dei doveri del datore di lavoro, le prestazioni che possono essere erogate dall’INAIL possono essere distinte in tre categorie: 

  • Economiche;
  • Sanitarie;
  • Integrative.

4.1 Le prestazioni economiche

Le prestazioni economiche sono, tra le altre: 

  1. L’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta: prestazione economica, sostitutiva della retribuzione, che viene corrisposta al lavoratore in caso di infortunio. Tale indennità viene corrisposta a decorrere dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale, compresi i giorni festivi, fino alla guarigione clinica.
  2. Rendita per inabilità permanente: prestazione erogata per la diminuita attitudine al lavoro per postumi di inabilità permanente, causati da un infortunio o da una malattia che comporti un grado di inabilità permanente compreso tra l’11% ed il 100%. Tale rendita decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica e viene corrisposta per tutta la vita dell’infortunato.
  3. Rendita ai superstiti: prestazione economica erogata ai superstiti dei lavoratori deceduti a seguito di un infortunio o di una malattia professionale. L’erogazione della rendita decorre dal giorno successivo alla morte del lavoratore e ne possono beneficiare il coniuge o la persona unita civilmente e i figli. 

4.2 Le prestazioni sanitarie

Le prestazioni sanitarie sono previste, tra le altre, per il rimborso di: 

  1. Cure riabilitative dei lavoratori infortunati o affetti da malattie professionali durante il periodo di inabilità temporanea assoluta. 
  2. Prestazioni protesiche rivolte ai lavoratori che hanno subito un infortunio sul lavoro e necessitano di protesi o ausili tecnici per completare il percorso di riabilitazione e inserimento.

4.3 Le prestazioni integrative

Tra le prestazioni integrative possono essere annoverate: 

  1. Le prestazioni di reinserimento sociale e lavorativo, previste dall’articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e che consentono all’INAIL di garantire il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Tale disposizione è stata attuata da una determinazione presidenziale dell’11 luglio 2016, n. 258 e dal “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro”, emanato dall’INAIL. Inoltre, con la circolare 30 dicembre 2016, n. 51, sono stati disciplinati gli interventi mirati alla conservazione del posto di lavoro. I destinatari di tale prestazione sono, dunque, i lavoratori con disabilità da lavoro che, a seguito di infortunio o malattia professionale e delle conseguenti menomazioni, necessitano di interventi mirati per consentire o agevolare la prosecuzione dell’attività lavorativa.
     

Fonti Normative

Art. 1, 4 e 32 Costituzione

Art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001 

D.lgs. 81/2008 

L’articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

Determinazione presidenziale dell’11 luglio 2016, n. 258
 

Valentina Occhipinti

 

 

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