Reati contro il Patrimonio: Tipologie e Sanzioni
Scopri tutto sui reati contro il patrimonio: definizione, tipologie, pene previste. Approfondisci ora con la nostra guida completa.
La disciplina penalistica italiana è contenuta fondamentalmente nel codice penale italiano nonché in una serie di leggi dettate in materie di settore.
Per quanto specificamente attiene al codice penale esso si articola in tre libri, rispettivamente dedicati alla disciplina:
- Dei reati in generale;
- Dei delitti in particolare;
- Delle contravvenzioni in particolare.
Il libro secondo, dedicato ai delitti in particolare, si articola a sua volta in tredici titoli, ciascuno dei quali destinato alla disciplina di un bene giuridico particolare.
L’ultimo dei titoli dei quali si compone il libro secondo del codice prevede una serie di articoli – dal 624 al 649bis – che disciplinano i reati contro il patrimonio.
Sembra opportuno precisare che tutti i reati contro il patrimonio puntualmente disciplinati dal codice penale sono configurati come delitti, ossia come la categoria di reati considerati di maggiore gravità (in contrapposizione alle contravvenzioni, che identificano i reati che sono considerati quali quelli che suscitano minore allarme sociale e considerati, quindi, meno gravi) e che vengono identificati, altresì, attraverso le pene comminabili.
Nel dettaglio, i delitti sono punibili mediante l’irrogazione delle sanzioni di seguito indicate:
- ergastolo;
- reclusione;
- multa,
laddove le contravvenzioni sono, invece, sanzionate con l’applicazione delle pene dell’arresto e dell’ammenda.
Nel prosieguo della trattazione si tenterà di fornire un quadro complessivo dei reati contro il patrimonio, prendendo le mosse dalle relative definizione e classificazione, per poi procedere a una disamina della disciplina delle principali fattispecie di reati contro il patrimonio e relative circostanze nonché al regime di punibilità previsto.
Cosa si intende per reati contro il patrimonio
Sono considerati reati contro il patrimonio alla luce dell’ordinamento giuridico italiano tutte quelle fattispecie che hanno ad oggetto, appunto, il patrimonio altrui, inteso quale complesso delle attività e passività riferibili ad una persona. In termini più strettamente giuridici il patrimonio è inteso come il complesso dei rapporti giuridici, economicamente valutabili, che fanno capo ad una persona.
In senso più specifico, deve rammentarsi che generalmente non sono considerati come annoverati nel patrimonio tutte le cose che sono ritenute economicamente irrilevanti, salvo che si tratti di beni che, comunque, abbiano per il soggetto passivo (quello che subisce) del reato un valore affettivo.
Premesso quanto sopra, l’evoluzione dottrinale ha portato a ritenere che facciano parte del patrimonio tutti i diritti reali, ma anche i diritti obbligatori, ivi compreso il possesso (anche se contrario con l’ordinamento).
Nel contesto del diritto penale, peraltro, il patrimonio viene talvolta tutelato come entità autonoma (ossia come l’universalità dei diritti riconducibili ad una persona), ma possono costituire oggetto di protezione anche i singoli beni i diritti che lo compongono.
Requisito comune a tutti i reati patrimoniali è l’altruità della cosa, nel senso che il bene che ne forma l’oggetto deve appartenere ad un soggetto diverso rispetto a quello che commette l’azione criminosa. Sul punto si è sempre escluso che si possa ritenere altrui la cosiddetta res nullius, ossia la cosa che non sia di proprietà di alcun soggetto.
Rilevanti, poi, sono nei reati contro il patrimonio i concetti di danno arrecato, nel senso di diminuzione del complesso dei valori che compongono il patrimonio, e di profitto ingiusto, da intendersi non solo come vantaggio economico o incremento del patrimonio, ma anche in termini di qualsiasi soddisfazione o piacere che l’agente si riprometta di raggiungere dalla sua azione criminosa.
Il profitto deve essere perseguito dall’agente indifferentemente per sé o per altri.
Classificazione dei reati contro il patrimonio
I reati contro il patrimonio si suddividono sostanzialmente secondo due criteri principali.
La prima distinzione, parecchio criticata, è quella che distingue:
- i reati commessi mediante violenza alle cose o alle persone: furto, rapina, estorsione, ricatto, usurpazione, violazione dei diritti sui beni immobili, danneggiamento;
- i reati commessi mediante frode: truffa e altre frodi, appropriazione indebita e simili, usura e ricettazione.
Più attuale e, comunque, facilmente accettabile è la distinzione tra reati contro la proprietà e reati contro il possesso.
In proposito, occorre rammentate in cosa consistono, in ambito penalistico, il diritto di proprietà, da un lato, e il possesso, dall’altro.
Il concetto di diritto di proprietà è, invero, mutuato, dalla branca del diritto civile, laddove viene identificato come il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi imposti dall’ordinamento.
Tra i reati contro la proprietà sono annoverati, tra gli altri: il furto; la rapina; l'estorsione; l'usura; la truffa; l'appropriazione indebita; il danneggiamento.
Per quanto attiene al possesso, invece, esso si caratterizza rispetto all’ambito civilistico, in quanto se in tale ultimo contesto si considera sussistente in presenza di due elementi indispensabili:
- il potere di fatto sulla cosa, inteso in termini di svolgimento di un’attività corrispondente al diritto di proprietà o altro diritto reale;
- l’animus correlato, ossia l’animo di comportarsi come si si fosse titolare di un diritto di proprietà o altro diritto reale,
in ambito penalistico esso è individuato nella relazione tra la persona e la cosa, che consente alla prima di disporre della seconda in modo autonomo, ossia all’infuori della diretta vigilanza di che un soggetto abbia su una cosa.
Tra i reati a tutela del possesso sono ricompresi, a titolo esemplificativo, la turbativa violenta del possesso di beni immobili, l’appropriazione indebita; il peculato; il furto e la rapina.
I principali reati contro il patrimonio previsti dal Codice Penale
Tra i principali reati contro il patrimonio, espressamente disciplinati dal codice, si devono rammentare:
- Furto
Il delitto di furto è la fattispecie posta a tutela del possesso per eccellenza oltre che della proprietà. Ne possono costituire oggetto solo i beni mobili.
Nel paragrafo successivo si tenterà di delineare la definizione e di precisare quali sono le sanzioni che l’ordinamento giuridico ha ritenuto di poter applicare al soggetto che commetta il fatto.
Soggetto passivo è il possessore/proprietario del bene. - Rapina
Sotto tale dicitura il codice penale sanziona due figure criminose – la rapina propria e la rapina impropria - che hanno quale elemento comune l’impossessamento di cose mobili altrui oltre all’uso della violenza rivolta alle persone o della minaccia.
Nella prima il ricorso alla violenza o minaccia costituisce il mezzo attraverso il quale ottenere l’impossessamento; nella seconda, invece, ha lo scopo di conservare il possesso della cosa già sottratta o per conseguire l’impunità. - Estorsione
Il delitto di estorsione si configura come fattispecie volta a punire il soggetto agente che, ricorrendo a violenza o a minaccia, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, costringendo taluno a fare o ad omettere qualcosa. - Truffa
Si tratta del delitto fraudolento contro il patrimonio per eccellenza ed è delineato come il reato commesso da chiunque, mediante il ricorso ad artifici o raggiri, inducendo qualcuno in errore, procuri a sé o ad uno o più altri soggetti un profitto ingiusto con altrui danno.
Fulcro della figura di reato è, quindi, l’inganno con il quale un soggetto viene indotto al compimento di un atto tale da comportare una diminuzione del suo patrimonio cui corrisponde un profitto ingiusto del soggetto agente o di altri soggetti.
La vittima del reato si danneggia in questo caso da sé, essendo l’atto dispositivo compiuto dalla vittima in maniera consensuale, pur essendone stato il consenso carpito in maniera fraudolenta. - Appropriazione indebita
La fattispecie mira ad impedire le aggressioni di ordine patrimoniale che siano commesse da coloro che siano già in possesso delle cose mobili altrui e che si comportino quali proprietari.
Si pensi ai soggetti cui il bene sia stato affidato con il fine di custodirlo.
In specie, si tratta del reato che punisce colui che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, si appropri del denaro o della cosa mobile altrui di cui sia, a qualsiasi titolo, nel possesso.
Furto (art. 624 c.p.)
Il furto è definito dal codice penale come il reato commesso da chi si impossessa di una cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, con il fine precipuo di trarre dalla cosa stessa un profitto per sé o per altri.
Nella fattispecie base il codice prevede l’irrogazione di una sanzione per quest’ultimo della reclusione da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni, in aggiunta alla multa da un minimo di 154,00 a un massimo di 516 euro.
La sanzione è aumentata alla reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927,00 a euro 1.500,00 se ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 625 del codice penale, ovvero fino alla reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206,00 a euro 1.549,00 se ricorrano due o più delle aggravanti previste dalla norma dell’articolo 625 del codice penale appena richiamato.
Rapina (art. 628 c.p.)
Per quanto attiene alla rapina, si vuole osservare come, al pari di quanto accade per il furto, ne costituisce oggetto la cosa mobile altrui e anche l’azione criminosa è assimilabile a quella del furto. Tuttavia, le modalità della condotta sono in questo caso peculiari, dal momento che si richiede che essa sia realizzata mediante il ricorso alla violenza alla persona o a minaccia.
In specie, la violenza o la minaccia debbono essere perpetrate nei confronti della persona offesa dal reato al fine di raggiungere lo scopo diretto della sottrazione e nell’immediatezza del fatto.
La disposizione normativa non richiede al fine dell’integrazione del reato una misura di intensità minima della violenza o della minaccia, essendo sufficiente che esse risultino idonee a realizzare l’effetto dello spossessamento e siano tali da porre la vittima del reato (i.e. il proprietario/possessore della cosa sottratta) in uno stato di costrizione assoluta, ossia che sia assolutamente invincibile.
Estorsione (art. 629 c.p.)
La fattispecie di estorsione sanziona il comportamento criminoso di chiunque, facendo ricorso a violenza o minaccia, costringa taluno a fare o ad omettere qualcosa, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto con altrui danno.
Si tratta di un reato comune, potendo essere commesso da qualsiasi soggetto, il cui fine è quello della protezione del patrimonio nonché la tutela della libertà personale.
Caratteristiche della fattispecie sono:
- il necessario ricorso a violenza o minaccia;
- il costringimento, da intendersi come relativo, consistente nella coazione che lascia, comunque, a chi la subisce una certa libertà di scelta;
- il danno, consistente nella provocata diminuzione del patrimonio e che deve essere ingiusto.
La figura di reato in questione si caratterizza in quanto procedibile d’ufficio, sicché le autorità possono avviare le indagini e decidere di procedere nei confronti dell’autore del reato anche senza che la persona offesa sporga querela.
Truffa (art. 640 c.p.)
La truffa è il tipico reato fraudolento contro il patrimonio, costituendone nucleo essenziale l’inganno tramite il quale una persona viene indotta a compiere un atto e che comporta una diminuzione del suo patrimonio cui corrisponde il profitto dell’agente o di altri.
La frode caratterizza la fattispecie, nel senso che volta a carpire il consenso della vittima del reato.
Lo scopo della disciplina è quello, innanzitutto, di tutelare il patrimonio, ma anche la libertà del consenso nei negozi patrimoniali.
La condotta si concretizza in artifizi (ogni studiata trasfigurazione del vero, mediante simulazione) e raggiri (menzogne corredate da ragionamenti tali da farle scambiare per realtà).
Il reato è sanzionato con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni oltre che con la multa da 51,00 a 1.032,00 euro.
In presenza circostanze aggravanti la sanzione è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309,00 a 1.549,00 euro.
Appropriazione indebita (art. 646 c.p.)
L’appropriazione indebita è il reato che mira ad impedire la commissione di attentati patrimoniali da parte di coloro che siano già nel possesso di cose mobili altrui e, in particolare, sanziona il possessore che si comporti come il proprietario legittimo, compiendo su di esse atti dispositivi che siano al proprietario riservati.
L’essenza del reato è l’abuso commesso dal possessore.
Soggetto passivo è il proprietario, unico soggetto legittimato, quindi, a sporgere querela.
L’appropriazione si verifica ogniqualvolta il possessore compia sulla cosa atti del tutto incompatibili con diritti del proprietario e il reato si concretizza tutte le volte in cui il possessore logora in modo rilevante il valore del bene posseduto.
La conseguenza per la commissione del reato è la comminazione della pena della reclusione da due a cinque anni e della multa da 1000,00 a 3.000,00, pena aumentata di un terzo in caso di beni posseduti a titolo di deposito necessario.
Elementi soggettivi e oggettivi nei reati contro il patrimonio
I reati contro il patrimonio sono punibili qualora il soggetto agente abbia commesso il fatto con dolo.
Come meglio si dirà taluni di essi sono punibili a titolo di dolo generico ed altri se compiuti con dolo specifico.
Il dolo generico si configura qualora il soggetto che commetta un delitto lo faccia con coscienza e volontà tali da investire l’intero fatto costitutivo del reato, ossia con capacità di intendere pienamente l’illiceità della condotta e di volere le conseguenze giuridiche della commissione del fatto.
Di contro, si ha dolo specifico allorché il dato normativo richieda che l’agente commetta il fatto con l’intento di raggiungere un determinato fine, la cui realizzazione, tuttavia, non risulta essere necessaria per la concretizzazione del reato.
Viene configurato come reato a dolo specifico, ad esempio, il delitto di furto, prevedendo la relativa disposizione che il fatto di reato sia commesso con lo specifico fine di trarre dall’azione un profitto per sé o per altri. Lo stesso discorso deve ritenersi valere per il delitto di rapina nonché per quello di appropriazione indebita.
Diversamente, sono strutturati quali reati a dolo generico il delitto di estorsione e quello di truffa.
In alcun modo, invece, sembra potersi ritenere che i reati contro il patrimonio possano essere commessi dall’agente con colpa – ossia con negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti o discipline, ma in assenza assoluta di intenzionalità – o in maniera preterintenzionale – ossia allorquando il fatto non sia né previsto né voluto dal soggetto quale conseguenza della propria azione.
Quanto al profilo dell’elemento oggettivo del reato tutte le fattispecie rientranti tra i reati contro il patrimonio comportano l’aggressione al patrimonio di un determinato soggetto, implicandone una diminuzione cui di norma corrisponde l’accrescimento del patrimonio del soggetto agente in maniera del tutto illegittima e in assenza del consenso del primo.
Circostanze aggravanti e attenuanti
Anche in materia di reati contro il patrimonio la sanzione concretamente irrogabile deve essere commisurata ad una serie di fattori correlati sia alla situazione concreta sia al soggetto agente.
In particolare, si vuole rammentare che ogni singola disposizione incriminatrice prevede una forbice (in gergo tecnico, cornice edittale) compresa tra un minimo e un massimo entro i quali il magistrato deve scegliere quale pena in concreto applicare al caso specifico.
Esistono poi alcune condizioni soggettive (ossia correlate al reo) e oggettive (ossia correlate alle circostanze di fatto che caratterizzano la condotta) ricorrendo le quali la pena in concreto applicabile può essere rispettivamente aumentata (circostanze aggravanti) o diminuita (circostanze attenuanti).
Circostanze aggravanti e attenuanti a loro volta si distinguono in circostanze comuni, ossia applicabili a tutti i reati in generale, e circostanze speciali, quelle previste appositamente per alcuni reati specifici.
Ulteriore classificazione è quella tra circostanze ad effetto comune e circostanze ad effetto speciale. Le prime sono quelle ricorrendo le quali l’aumento o la diminuzione di pena è predeterminato nella misura fissa di un terzo, mentre le seconde sono quelle in presenza delle quali l’aumento o la diminuzione di pena è fissata in misura diversa da quella di un terzo.
Per quanto attiene ai reati patrimoniali, in particolare, sono ritenute applicabili ovviamente le circostanze comuni, oltre ad una serie di circostanze speciali inserite e previste dalla normativa di settore, volte ad aumentare o diminuire la sanzione applicabile.
In specie, gli articoli 625 e 626 del codice penale introduce alcune circostanze aggravanti e attenuanti speciali per la fattispecie di furto. Circostanze di tal fatta sono introdotte per il reato di rapina ai commi III, IV e V dell’articolo 628, per il reato di estorsione ai commi II e III dell’articolo 629, per il reato di truffa al comma II dell’articolo 640 del codice penale.
Procedibilità e querela nei reati contro il patrimonio
Nella generalità dei casi le norme incriminatrici che disciplinano le fattispecie in materia di reati contro il patrimonio sono perseguibili a querela della persona offesa, ossia il soggetto o i soggetti i cui interessi patrimoniali sono stati danneggiati o lesi dalla condotta del reato.
Come si è già avuto modo di anticipare poco sopra, infatti, l’ordinamento giuridico ha ritenuto di rimettere al soggetto danneggiato dai reati contro il patrimonio la scelta di perseguire o meno il colpevole del reato, formulando una querela in seguito alla quale si avviino le indagini preliminari e successivamente il processo penale.
In particolare, la querela può essere proposta dalla persona offesa dal reato patrimoniale entro il termine di tre mesi dalla commissione del fatto e consiste nella dichiarazione con la quale esprime alle autorità competenti a riceverla la volontà che si proceda al fine di sanzionare il colpevole.
Per quanto attiene al contenuto dell’atto di querela, invero, il codice di rito non introduce regole particolari, essendo necessario e sufficiente che il querelante descriva in maniera più minuziosa possibile, contestualmente esplicitando in maniera chiara la volontà a che si proceda penalmente in ordine al fatto rappresentato e al fine di ottenere la condanna del colpevole.
Quanto alla presentazione il querelante può procedere depositandola presso la Procura della Repubblica ovvero presso le stazioni dei carabinieri ovvero presso gli uffici della Questura oppure, ancora, presso i comandi della Guardia di Finanza o ad un agente consolare all’estero.
La presentazione della querela può essere effettuata in ogni zona d’Italia.
Misure di prevenzione e tutela del patrimonio
L’introduzione della previsione di numerose fattispecie contro il patrimonio nella normativa penale lascia intendere il particolare rilievo che viene assegnato all’ordinamento alla tutela della sfera patrimoniale dei consociati.
Tuttavia, al di là della previsione di disposizioni ad hoc è sempre opportuno che ognuno segua degli opportuni accorgimenti al fine di arginare il più possibile i rischi di un’aggressione al proprio patrimonio.
Ciò deve valere, in particolare, per le fattispecie di furto in abitazione, recentemente inserita nel sistema giuridico italiano, al fine di prevenire un fenomeno in costante aumento e che desta sempre maggiore allarme sociale, in particolar modo durante le ore di buio.
Tra le soluzioni ipotizzabili, oltre alla richiesta di intervento immediata rivolta alle forze dell’ordine, deve rammentarsi che già queste ultime hanno optato per la soluzione di intensificare il controllo autonomo del territorio, in modalità anche adeguatamente equipaggiata per il pronto intervento.
Anche il comportamento del singolo, comunque, riveste fondamentale importanza.
Può in tal caso, ad esempio, essere utile che aumenti le misure di sicurezza passiva, quali l’installazione di porte blindate o impianti d’allarme o, più banalmente, anche lasciare dei punti luce accesi, evitare di portare con sé o tenere in casa ingenti quantità di denaro o preziosi, evitare di diffondere sui social network i movimenti che si hanno in programma onde prevenire che malintenzionati conoscano i propri spostamenti ovvero che sappiano con certezza quando l’abitazione sarà vuota e, quindi, maggiormente accessibile.
Può essere utile anche, in caso di assenza reciproca, organizzarsi con i vicini di casa, chiedendo di controllare una tantum e di notiziare nell’immediatezza la forza pubblica affinché possa intervenire.
Se, poi, i reati vengano perpetrati in modalità informatica è sempre possibile chiedere che la polizia postale identifichi il soggetto che ha compiuto l’azione illecita e segnali la circostanza al Pubblico Ministero affinché proceda con l’incriminazione.
Esempi pratici di reati contro il patrimonio
Per fare qualche esempio tipico dei principali reati contro il patrimonio si può prendere le mosse, innanzitutto, dal tipico caso di rapina perpetrata in banca.
Si pensi a due soggetti camuffati che, armati, si introducano nell’istituto di credito e, minacciando il personale ivi presente di sparare anche verso i clienti ivi presenti, li convincano a farsi consegnare tutto il denaro che sia presente in cassa.
Per quanto attiene, invece, al delitto di furto si ipotizzi il caso in cui un malintenzionato incontri per strada una donna e, utilizzando la forza, la strattoni e le strappi di mano la borsa che portava con sé. L’ipotesi, in tal caso, è riconducibile alla figura di furto con strappo.
Sempre in tema di furto, se il fatto di sottrazione del denaro del denaro o della cosa mobile altrui avvenga mediante introduzione fraudolenta nell’abitazione altrui si configura l’ipotesi di furto in abitazione, prevista quale fattispecie autonoma di reato rispetto al furto semplice.
Diverso è il caso in cui, invece, un soggetto consegni ad un altro soggetto un suo bene mobile, chiedendogli di custodirlo e il secondo soggetto, invece, avendone la disponibilità materiale, se ne appropri e ne faccia uso come se fosse il legittimo proprietario. In tal caso, si potrà configurare il reato di appropriazione indebita.
Si pensi, ancora, al caso in cui, sostituendo i pezzi originali di un’automobile o di uno smartphone con altri contraffatti, un soggetto metta in vendita il bene a prezzo equiparato a quello previsto per uno integralmente “autentico”. In tal caso, sicuramente il soggetto mediante artifici e raggiri ha ottenuto un ingiusto vantaggio (di tipo economico) cui corrisponde un altrui danno (consistente nella diminuzione del patrimonio), con la conseguenza che al caso potrà farsi applicazione della disciplina codicistica dettata in materia di appropriazione indebita, con l’applicazione della pena ivi prevista.
FAQ sui reati contro il patrimonio
Qual è la differenza tra furto e rapina?
La rapina, al pari di quanto accade per il furto, ha ad oggetto la cosa mobile altrui e anche l’azione criminosa è assimilabile a quella del furto. Tuttavia, la condotta è caratterizzata in maniera peculiare, dal momento che deve essere realizzata mediante il ricorso alla violenza alla persona o a minaccia.
In specie, la violenza o la minaccia debbono essere perpetrate nei confronti della persona offesa dal reato al fine di raggiungere lo scopo della sottrazione e nell’immediatezza del fatto.
La truffa online rientra nei reati contro il patrimonio?
La risposta al quesito deve essere affermativa.
Invero, ciò che conta al fine di caratterizzare il reato in questione come reato contro il patrimonio è appunto la diminuzione patrimoniale delle sostanze di un soggetto a fronte dell’ingiusto profitto di un altro, ottenuto mediante un atto dispositivo compiuto dal primo a seguito di artifici e raggiri.
La riconducibilità della truffa tra i reati contro il patrimonio prescinde dai canali attraverso i quali il fatto tipico viene in concreto posto in essere.
Quali sono le pene per l’estorsione?
Si applica la sanzione della reclusione da cinque a dieci anni e multa da 1.000,00 a 4.000,00 euro per la commissione da parte di un soggetto della condotta, tramite violenza o minaccia, di costrizione di taluno a fare od omettere qualcosa, procurando a sé o ad altri ingiusto profitto con altrui danno.
La sanzione aumenta alla reclusione da sei a vent’anni e multa da 5.000,00 a 15.000,00 euro se ricorrono alcune delle circostanze aggravanti previste per il reato di rapina.
Quando un reato contro il patrimonio è procedibile d’ufficio?
In linea generale, i reati contro il patrimonio risultano procedibili d’ufficio qualora risultino applicabili una o più circostanza ad effetto speciale, espressamente individuate dall’articolo 649bis del codice penale.
Sono circostanze ad effetto speciale quelle per effetto delle quali la pena applicabile al caso concreto è, in questo caso, aumentata in misura che eccede il terzo di quella dettata per la fattispecie base, ossia quella che si applica per il fatto tipico commesso in assenza di circostanza aggravante o attenuante alcuna.
Come posso difendermi da un’accusa ingiusta di reato patrimoniale?
Qualora si venga accusati in maniera ingiusta della commissione di un reato patrimoniale occorrerà procedere in corso di giudizio penale a smontare l’accusa, provando che il fatto non sia stato commesso ovvero che non sussistano nel caso concreto tutti gli elementi costitutivi richiesti dalla legge al fine di poterlo considerare integrato, ossia l’elemento oggettivo (comportamento tipizzato dalla norma di parte speciale) e l’elemento soggettivo (ossia l’atteggiamento psichico dell’agente, che può individuarsi nel dolo, previsione e volontà di commettere il fatto).

Chiara Biscella
Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...