Come fare la denuncia per truffa e cosa rischia il truffatore

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1. Truffa e come difendersi

Una domanda che sorge spontanea quando si ha il sospetto di essere stati vittima di un raggiro è la seguente: sono stato truffato cosa devo fare?

L’articolo 640 c.p. prevede che chiunque, con artifizi o raggiri, induca altri in errore procurandosi un ingiusto profitto e causando un danno, sia punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa fino a 1032 euro.

Sono previste anche delle aggravanti che possono condurre a pene più aspre, in particolare laddove:

  • il fatto viene commesso a danno dello Stato o altro ente pubblico al fine di esonerare qualcuno dal servizio militare;
  • se il fatto viene commesso facendo sì che la vittima abbia timore di un pericolo immaginario o il convincimento erroneo di star eseguendo un ordine dell’Autorità;
  • recentemente si è aggiunto un rimando all’articolo 61 c.p. c. 5 riguardante le circostanze aggravanti comuni. In particolare, laddove, al fine di realizzare la fattispecie, il soggetto attivo approfitti di circostanze di tempo, luogo, persona ed età, tali da ostacolare la legittima difesa pubblica o privata.

Sono stato truffato da una persona, ci si chiede spesso in questa situazione, ma cosa deve fare esattamente la vittima? 

Questo tipo di reato è perseguibile in seguito a querela della persona offesa, a meno che non si ricada nella circostanza in cui la vittima sia inconsapevole e creda di stare eseguendo un ordine dell’autorità.

Questa è la disciplina prevista a riguardo nel codice, ma cerchiamo di capire meglio quali siano gli elementi principali. 

Essenzialmente si viene truffati quando si viene convinti a tenere una condotta in un rapporto onesto solo da una delle due parti, ad esempio: un individuo vi propone di vendervi un orologio, dicendovi che si tratta di un manufatto molto costoso e di marca, che sta vendendo perché gli serve una liquidità immediata, al fine di giustificare il “prezzo stracciato” a cui lo propone.

Voi lo acquistate perché considerate un vero affare comprare un orologio di tale valore a quel prezzo, ma solo successivamente scoprite di aver preso un oggetto di basso valore, di marca inferiore, che avreste potuto pagare la metà. In quel caso siete stati effettivamente truffati. 

Ma cerchiamo di capire meglio in cosa devono consistere questi artifici e raggiri. 

Queste sono in generale delle condotte che portano la vittima ad avere una falsa rappresentazione della realtà, in particolare si veda che l’artifizio consiste nel far apparire come vera una situazione che invece non trova concretezza nei fatti, andando quindi ad agire sulla realtà esterna (rifacendosi all’esempio appena citato, il soggetto agente vi spiega che l’orologio è di grande marca, prodotto con ottimi materiali, resistente e di valore); il raggiro, invece, riguarda l’aspetto psicologico: il soggetto agente espone alla vittima una serie di ragionamenti che fanno apparire come effettivamente possibile e veritiera la situazione (sempre ricollegandosi all’esempio dell’orologio, il ragionamento di raggiro consiste nel giustificare questa vendita: nessuno venderebbe mai un orologio di tale pregio ad un prezzo tanto basso, ma ciò si giustifica con la presenza di problemi economici tali che obbligano ad agire così).

Il caso appena riportato è un esempio basico esposto al fine di far comprendere come si può realizzare la fattispecie, ma si tenga presente che la condotta che realizza il reato di truffa si verifica in una svariata serie di situazioni.

L’elemento del raggiro nella truffa contrattuale si realizza anche col silenzio, quando maliziosamente si va a nascondere un’informazione che potrebbe essere fondamentale al fine di un esito positivo della compravendita.

Questo elemento è stato riscontrato, ad esempio, in una sentenza del 2018 della Corte di Cassazione penale, in cui un agente immobiliare è stato processato per truffa contrattuale in quanto non ha comunicato all’acquirente un difetto di abitabilità nell’immobile oggetto del contratto.

L’imputato è stato condannato perché il suo comportamento è stato considerato parte integrante dell’elemento degli artifizi e raggiri.

Nel 2017, sempre la Corte di Cassazione, si è espressa rispetto ad un caso particolare. Un individuo, durante un colloquio di lavoro, aveva dichiarato di possedere determinate competenze e titoli di studio (che non aveva) per ottenere un ruolo dirigenziale in un’azienda.

La Corte, confermando le precedenti sentenze, ha dichiarato che effettivamente queste false dichiarazioni rientravano in una condotta di artifizi e raggiri e che hanno comportato anche un danno all’azienda poiché il soggetto non era in grado di svolgere quel determinato ruolo.

Questi sono alcuni esempi atti a far comprendere quanto vasta possa essere, nel numero e nelle varie tipologie di situazioni, l’identificazione di questa fattispecie. Ciò che assolutamente le vittime di truffa devono fare è rivolgersi all’Autorità competente ed esporre una denuncia per truffa.

2. Varie tipologie di truffe

infografica tipologie truffe

L’essere umano sa essere molto fantasioso e, purtroppo, anche nell’ambito delle truffe è così. 

Le modalità con cui questo avviene possono essere potenzialmente infinite, qui proveremo a descriverne alcune tra le più diffuse:

  • finti funzionari o appartenenti alle forze dell’ordine: metodo particolarmente usato verso gli anziani. Il malfattore si presenta presso l’abitazione della vittima, in divisa, sostenendo di essere alla ricerca di banconote false e chiedendo al malcapitato di esibire tutto il denaro contante in suo possesso. In modo furtivo vengono sostituite le banconote vere con quelle false, senza che la vittima se ne accorga;
  • La truffa allo sportello bancomat: con l’utilizzo sempre più diffuso di carte di credito e bancomat e con l’avvento di sistemi sempre più sofisticati di clonazione, i malviventi cercano di carpire tutti i dati riguardanti questi strumenti per svuotare i conti delle inconsapevoli vittime. A volte offrono loro aiuto, rivolgendosi magari a quelle fasce di età meno abituate all’utilizzo della tecnologia;
  • Le truffe finanziarie: questi raggiri vengono attuati nel mondo degli investimenti, anche con metodi particolarmente collaudati come il famoso “metodo Ponzie”, il quale prende il nome da colui che per primo l’ha diffusa su larga scala e che ha fatto strage di vittime negli USA il secolo scorso. Questo tipo di truffa è stato anche utilizzato in tempi recenti da Bernard Maddoff, il quale aveva creato una società che in realtà era la rappresentazione di un immenso schema Ponzie ed ha causato un buco di circa 65 miliardi di dollari. La truffa consiste nella promessa agli investitori di guadagni elevati ed in tempi brevi, con rischi praticamente inesistenti. Si tratta di una sorta di catena di Sant’Antonio in quanto le vittime, del tutto inconsapevoli, diffondono la notizia del guadagno ad altri investitori i quali intervengono con i loro finanziamenti. I primi investitori guadagnano sulle quote pagate dai nuovi investitori, non da vere e proprie attività produttive e pertanto questa catena è destinata a causare perdite ingenti per chi vi partecipa perché prima o poi non ci saranno più persone disposte ad investire i loro capitali e la catena sarà destinata a spezzarsi.

 

2.1 Truffe telefoniche

Grande attenzione va anche prestata alle cosiddette truffe telefoniche. Ad oggi chiunque riceve ripetutamente, talvolta anche in maniera ossessiva, chiamate provenienti da ogni luogo e di numeri completamente sconosciuti.

Queste avvengono in modi diversi, ad esempio abbiamo:

  • la truffa del sì: si viene contattati da un operatore il quale ci domanda se siamo la signora o il signor X, chiunque in automatico risponderebbe, in caso positivo “sì” e, proprio questa semplice risposta fa sì che si cada nella trappola. Molti sostengono che successivamente, con una manipolazione dell’audio, si trovano coinvolti in un contratto in realtà mai stipulato. Pertanto, mai rispondere di “sì” ma utilizzate frasi alternative: “siete il signor/la signora x?”, rispondete “sono io”, sarà sufficiente;
  • La truffa svuota conto: molti ignari cittadini sono stati truffati trovandosi il credito telefonico e talvolta il proprio conto bancario svuotato in seguito ad un messaggio o ad una chiamata. A volte quando si riceve una chiamata da un numero sconosciuto può venire automatico richiamarlo, ma questo non va mai fatto! Spesso questo gesto fa sì che certi sistemi si introducano nel vostro smartphone rubandovi il credito, oppure che tramite sms riescano ad introdurre dei virus in grado di carpire dati dai vostri cellulari, ad oggi sempre più collegati ai propri conti bancari. Oltretutto questi sistemi sono in grado di scaricare in tempi rapidissimi la vostra rubrica, dove magari avere salvato sotto falso nome pin delle carte bancomat o di credito etc.

 

3. La truffa online

L’avvento delle nuove tecnologie e l’utilizzo sempre più diffuso degli strumenti informatici, usati per effettuare pagamenti di ogni sorta, ha portato anche alla diffusione sempre maggiore delle truffe online.

Queste tecniche hanno semplificato molto lo svolgimento di transazioni che oggi possono essere tranquillamente effettuate da casa o dal proprio smartphone senza doversi personalmente recare presso l’ufficio piuttosto che il negozio di cui si ha bisogno, dando la possibilità di poter accedere a diverse piattaforme che mostrano diversi prodotti, quindi anche una scelta vasta che in un normale negozio difficilmente si potrebbe trovare.

Oltretutto è possibile accedere ad una serie di informazioni e database ed effettuare pagamenti e transazioni in pochi minuti.

Tuttavia, sono molti gli aspetti negativi di tutta questa diffusione di notizie perché la vera coscienza di ciò che viene inserito nel mondo di internet è poca, spesso vengono diffusi dati personali e sensibili che possono portare ad essere vittime di truffe online, spesso non si legge neanche ciò a cui si sta dando il proprio consenso ed, oltretutto, la difficoltà per rimuovere dalla rete certi dati è immensa, soprattutto se si pensa a quante informazioni vengono condivise tramite i social network.

Molte truffe online vengono effettuate tramite il semplice invio di una mail che all’utente sembra semplicemente essere stata inviata apparentemente, ad esempio, dal proprio gestore telefonico. Tale mail richiede il reindirizzamento ad un link che la maggior parte delle volte contiene un virus detto cryptolocker; in poche parole verrà richiesto successivamente del denaro per poter sbloccare il proprio pc.

Bisogna fare particolare attenzione anche a ciò che viene diffuso, soprattutto sui social network. Molte volte le informazioni pubblicate sono pane per i denti di criminali che, con falsi profili creati ad hoc, controllano ad esempio se qualcuno va in vacanza, dove si trovi la casa del malcapitato e via dicendo, in modo da avere libero accesso all’abitazione.

Il must è sempre quello di non fornire dati personali su piattaforme non del tutto verificate, soprattutto dati riguardanti la propria carta di credito o carta bancomat, in quanto gli specialisti delle truffe sono ormai particolarmente abili nella clonazione e accesso ai conti.

Come detto la compravendita online è ad oggi un metodo di commercio sempre più diffuso, soprattutto grazie all’avvento di grandi piattaforme che, a modo loro, cercano di garantire un certo grado di sicurezza. Tuttavia, molte volte si acquista un prodotto sulla base di false informazioni, si pensi all’esempio iniziale: prendo un orologio pensando sia un manufatto di ottima fattura e poi a casa mi arriva un orologio di plastica privo di valore. Altrimenti, altro metodo, consiste nel fatto che il prodotto non arrivi proprio.

3.1 Analisi tecnico-giuridica

Per quanto invece riguarda la truffa online, questa non rappresenta una fattispecie autonoma, come accennato, bensì rappresenta un adattamento ed un'espansione del raggio d'applicazione del disposto dell'arti 640 c.p. alle mutate e moderne modalità di scambio beni/servizi che si basano oggi anche sull'utilizzo di piattaforme e strumenti telematici che funzionano con l'ausilio della rete internet.

A causa della vastità e della complessità delle variabili del funzionamento dei luoghi telematici, e anche vista la loro eterogeneità, risulta ad oggi quantomai arduo e creatore di vere dispute di dottrina giuridica, l'applicazione volta per volta del disposto normativo dell'art, 640 c.p. al singolo caso di denuncia di truffa online.

Bisogna innanzitutto eseguire una premessa dicotomica, basata sulla diversa concezione fattuale, e poi di tecnica giuridica, con cui analizzare il reato di truffa online:

  1. Per ciò che rileva l'analisi fattuale di una casistica concreta, risulta quantomai evidente che per esempio, nel caso di un fittizio annuncio di vendita di un televisore su di un sito internet, colui che effettui un pagamento senza avere la relativa corresponsione della merce acquistata online, sia assolutamente classificabile come vittima di truffa online;
  2. Analizzando invece la questione dal punto di vista tecnico-giuridico, si palesa una questione non indifferente difficoltà di definizione del ''momentum erroris''. Per tornare all'esempio pratico dell'annuncio fittizio di vendita di un televisore, l'annuncio sul sito internet non è di per sé bastevole ad inquadrare l'errore, non possedendo, l'annuncio fittizio, alcuna peculiarità o differenza grafica da poter essere intuita dal soggetto danneggiato, rispetto agli annunci realmente genuini.
    La truffa in questo caso si perfeziona quindi, non con l'errore, ma con la volontà da parte del presunto truffatore di non adempiere all'obbligazione assunta. Il momento di concretizzazione del reato, per intenderci, non avviene con il pagamento di una somma di denaro, anche se inizialmente il presunto truffatore si stia trovando nell'animus errandi di non adempiere. Il nostro ordinamento, infatti, non punisce le intenzioni psicologiche, ma solo l'eventuale realizzazione pratica. Il truffatore potrebbe infatti ravvedersi, e provvedere comunque alla consegna della merce che gli sia stata pagata. Il reato, o meglio, il danno arrecato, non dipende quindi dal pagamento iniziale, ma dalla non corresponsione della merce acquistata. Si potrebbe quindi ipotizzare, che nelle cosiddette truffe telematiche, non vi sia un sostanziarsi del reato di truffa, bensì di un semplice inadempimento magari aggravato, di un'obbligazione assunta.

3.2 Come avviene una truffa online

I truffatori su Internet hanno una discreta fantasia: la truffa infatti può essere una semplice compravendita andata male (merce danneggiata, merce diversa da quella per cui si è proceduto all'acquisto o peggio ancora del tutto mancante), oppure essere frutto di macchinazioni ingegnose, quali ad esempio il phishing.

Questa particolare tipologia di truffa è davvero macchinosa: il mal capitato infatti, riceve una mail con un logo falso o contraffatto di un istituto di credito, per mezzo della quale si invita il destinatario a fornire dati sensibili quali nome e cognome, nome utente coordinate bancarie, password, ecc, motivando tale richiesta per ragioni di carattere tecnico quali, ad esempio, la sospensione dell'account di home banking.

3.3 Come denunciare una truffa online

Dal momento in cui si sia caduti in un simile e deprecabile tranello, dapprima sarà possibile denunciare presso uno degli sportelli siti presso gli uffici della Polizia di Stato ma successivamente si avrà a che fare con la Polizia Postale; viene richiesta una registrazione presso il sito dell’autorità, in cui il cittadino dovrà indispensabilmente fornire alcuni dati personali, in quanto così viene creato un fascicolo inerente al caso a cui verrà assegnato un numero di protocollo. 

La denuncia da parte dei privati non deve corrispondere ad un format specifico e può essere fatta sia per iscritto che in forma orale: ciò che importa è che vi sia una breve e coincisa spiegazione dei fatti, semplice e lineare.

Si ricorda poi che la denuncia facoltativa non ha termini di legge per la sua presentazione ai carabinieri e alla polizia postale, mentre invece in casi tassativamente previsti dalla legge, i termini sono precisi e devono essere rispettati a pena di improcedibilità. Stesso identico discorso può essere fatto per la querela, con l'unica differenza per cui colui che querela deve manifestare la chiara intenzione di voler procedere per quel particolare reato.

Un'ulteriore differenza risiede nel fatto che per la querela è il relativo diritto deve essere esercitato entro tre mesi dal giorno in cui si è venuti a conoscenza della realizzazione del fatto di reato.

Chi si occupa di raccogliere la denuncia o la querela deve provvedere alla sottoscrizione della data e del luogo ove la denuncia è stata resa, nonché attestare il nome e il cognome del querelante per poi trasmettere tutti gli atti al pubblico ministero di turno. Sia colui che denuncia che il querelante hanno diritto a ricevere un'attestazione di avvenuta denuncia/querela.

4. Quando rivolgersi ad un avvocato

Dal momento in cui si saranno concluse le indagini, sarà utile dotarsi di un avvocato affinché si possa procedere a costituirsi parte civile in un processo. Costituendosi parte civile infatti, ci sarà la possibilità di chiedere al giudice un ristoro del danno subito, che potrà venire sia per mezzo di una condanna passata in giudicato, che tramite un'offerta riparatoria che potrà essere fatta dall'imputato dal momento in cui la truffa abbia avuto la minima entità.

L'ausilio di un avvocato infatti in casi come questi risulta essere di grande aiuto, perché il professionista in questione grazie alle competenze acquisite sul campo, potrà guidarvi al meglio durante il processo o anche nelle fasi di indagini. L'avvocato infatti, per mezzo della denuncia e di tutte le prove raccolte potrà aderire o meno alle richieste del pubblico ministero in sede di giudizio ed è molto utile al raggiungimento di un risarcimento del danno, soprattutto se le cifre oggetto della truffa sono piuttosto imponenti.

5. Come evitare le truffe?

Per ciò che concerne la prevenzione e lotta alle ''truffe'' online, si può innanzitutto suggerire di registrare con tutti i mezzi telematici a propria disposizione, lo scambio di accordi e di dichiarazioni, per acquisirne il materiale probatorio. Inoltre è anche consigliato di non effettuare pagamenti, se non prima vengono rese note le generalità e i riferimenti bancari e personali del soggetto con cui si stia trattando.

Anche il controllo dei siti internet in cui si voglia procedere ad acquisti, risulta fondamentale. E' sempre più indicato scegliere siti internet che abbiano una certa affidabilità, non solo qualitativa ma anche di controllo interno dei propri utenti.

Le novità Giurisprudenziali in materia di truffa

Una recentissima pronuncia della Corte Suprema di Cassazione, definisce la differenza tra il reato di truffa e quello di peculato. La fattispecie riguarda la condotta del direttore dei servizi generali ed amministrativi di un istituto scolastico, il quale aveva formato falsi mandati di pagamento ovvero mandati di pagamento corredati da false pezze giustificative, in alcuni casi in concorso con il preside della scuola, in altri casi traendolo in inganno.

Con detta modalità, induceva in errore l’istituto bancario presso il quale i mandati erano stati posti all’incasso, appropriandosi delle somme elencate nei capi di imputazione, somme di cui aveva avuto il possesso per ragione del suo ufficio, con danno di rilevante entità per l’ente scolastico.

Nei motivi di ricorso per Cassazione, l’imputato – a mezzo del proprio difensore – lamenta la mancata riqualificazione del fatto contestato come peculato in termini di truffa.

I Giudici di Legittimità dichiarano il ricorso inammissibile, sulla scorta della differenza esistente tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata dall’abuso delle funzioni o violazione dei doveri inerenti a pubblico servizio.

Ed invero, l’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, deve individuarsi in riferimento alle “modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragioni del suo ufficio o servizio e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene”.

Nella Sentenza della Corte di Appello, infatti, era stato spiegato come della gestione del denaro dell’istituto scolastico si occupasse l’odierno ricorrente, il quale emetteva e firmava i mandati di pagamento poi controfirmati dal preside.

I giudici di merito hanno accertato come il controllo contabile fosse nelle mani del ricorrente e come fosse stato questi a predisporre, in via esclusiva, i mandati di pagamento. Circostanza, peraltro, confermata nel corso dell’istruttoria dallo stesso imputato.

Fonti normative

Codice penale: art. 640;

Art 640 c.p

Art 333 c.p.p.

Art 107 c.p.

Sentenze Corte Cassazione: sent. 54253 del 01/12/2017 e sent. 1730 del 16/01/2018;

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