Come fare una denuncia per diffamazione

Si configura il reato di diffamazione (articolo 595 del codice penale), quando un soggetto offende la dignità e la reputazione di un altro soggetto alla presenza di altre persone. Risulta, in epoca contemporanea, più facile commettere tale tipo di reato in rete.

Il bene giuridico tutelato dall’art. 595 del codice penale è la reputazione intesa come l'immagine che ognuno di noi ha presso gli altri. Non è necessaria l'intenzione di offendere la reputazione della persona, bastando la volontà di utilizzare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere.

denunciare per diffamazione

1. Cosa fare quando si viene diffamati?

La prima azione da fare, dopo essersi rivolti a un legale, è la querela contro il diffamatore (se si conosce il nome) oppure contro ignoti per consentire le indagini.

Se la diffamazione è avvenuta tramite social o blog, gli inquirenti chiederanno di avere accesso ai server sui quali la pagina è stata creata, cercando così di individuare l’indirizzo IP dell’autore dell’illecito.

Una volta scoperto il colpevole, sarà consigliabile andare a modificare la querela. Da contro ignoti diverrà contro persona specifica. A questo punto si può continuare il processo penale con richiesta risarcitoria o proseguire solo civilmente per i danni ai sensi degli articoli 2043 e 2059 del codice civile.

2. Esiste un termine entro il quale presentare la querela?

L’articolo 124 del codice di procedura penale prevede un termine di 3 mesi dal fatto per denunciare l’autore.

Se la diffamazione avviene tramite Internet, ai fini della tempistica della querela, il termine di 3 mesi decorre dal momento in cui la persona offesa ha contezza delle espressioni ingiuriose. Sul punto, la giurisprudenza è chiara e precisa. (Sent. Tribunale di Lucca n. 1596 del 14.07. 2016).

3. Cosa fare dopo aver presentato la querela?

Dopo aver presentato la querela, spetterà all’Autorità investigare per scoprire se la denuncia è vera e se ci sono tutti gli elementi per procedere penalmente.

In caso contrario sarà possibile un processo civile per il risarcimento dei danni ex articoli 2043 e 2059 del codice civile.

Se la querela è contro ignoti, non appena si scoprirà le generalità del colpevole bisognerà modificare la denuncia. Non sarà più contro ignoti ma rivolta al soggetto emerso dalle indagini.

La querela è sempre ritirabile. Se viene ritirata non si potrà più riproporre.

Quando inizia il procedimento, il danneggiato, che si è riservato di costituirsi Parte Civile, dovrà decidere, entro la prima udienza, se diventare Parte Civile o restare soltanto Parte Offesa. 

Nel secondo caso, non potrà chiedere nessun risarcimento nel caso in cui si ritenga soddisfatto con la sola condanna penale del colpevole.

Questi, che sarà diventato imputato, potrà attivarsi per far ritirare la querela. Di solito il ritiro, con contestuale accettazione, avviene dopo il pagamento di una somma decisa tra danneggiato e danneggiante.

4. Elementi del reato

Brevemente, riportiamo in forma schematica quali sono gli elementi del reato.

Essi sono: 

  • offesa alla reputazione di un soggetto determinato o determinabile;
  • comunicazione a più persone di tale messaggio;
  • volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere.

La reputazione è lesa quando chi legge o ascolta il messaggio può plausibilmente convincersi della verità della narrazione infertagli. Quando il messaggio viene veicolato da un forum, il reato si consuma quando i terzi percepiscono l'ingiuria, ovvero quando tale messaggio viene posto sul Web. La diffusione della notizia è, in tale caso, presunta fino a prova contraria.

In caso di offesa tramite posta elettronica, avendo come destinatario un unico soggetto, si configura il reato di ingiuria.

Si ha diffamazione verbale, secondo la Cassazione, quando le espressioni utilizzate, per il loro carattere gravemente infamante o inutilmente umiliante, danno luogo ad una mera aggressione verbale nei confronti della persona offesa che ne risulti di conseguenza denigrata in quanto tale (sentenza n. 17217/2016 Cassazione penale).

L'elemento psicologico si configura tramite la volontà di utilizzare espressioni ingiuriose con la consapevolezza di offendere. Importante è riuscire a distinguere il reato di diffamazione dal sacrosanto diritto di critica.

Il diritto di critica differisce dal reato di diffamazione in quanto, nel primo caso, si concretizza nell’espressione di un giudizio o di un’opinione da parte di un soggetto che, ovviamente, non può essere rigorosamente obiettiva. Ove il giudice valuti, attraverso l’esame totale e non parziale del fatto esposto e del contesto espositivo, qualificando il fatto come meramente valutativo, non sussisterà nessun tipo di reato.

5. Competenza territoriale

Per la Cassazione (sentenza n. 4741/2000) nel caso di diffamazione “telematica”, trattandosi di evento psicologico consistente nella percezione altrui dell'espressione offensiva, il reato si consuma proprio nel momento della percezione dei terzi.

L'ordinanza n. 6591/2002 della Cassazione, stabilisce che il foro competente a giudicare di tali eventi è quello dove il danneggiato ha il proprio centro di interessi che può essere, alternativamente, il domicilio o la residenza in caso di persona fisica, la sede legale in caso di persona giuridica. 

Sarà su tali basi che il soggetto danneggiato potrà presentare denuncia all'autorità competente, esponendo le prove necessarie. 

Per il risarcimento danni è competente il giudice del luogo in cui presumibilmente si verificano gli effetti dannosi negativi dell'offesa alla reputazione (articolo 20 del codice di procedura civile). Tale luogo è il domicilio del danneggiato.

Se i siti incriminati contengono comunicazioni diffamatorie, è possibile adottare la misura cautelare del sequestro preventivo. Mentre per i giornali online, rientrando nell'ambito di operatività costituzionale della libertà di stampa, il sequestro sarà possibile solo a seguito di sentenza irrevocabile, sempre che non si vada ad incidere su questioni di buon costume e pubblica decenza, nel qual caso è possibile il sequestro preventivo.

6. Esempio di querela per diffamazione

Di seguito un facsimile di querela, in cui sono inclusi gli elementi essenziali e quelli consigliati. Inoltre, tra parentesi sono indicati i punti in cui inserire le informazioni variabili corrispondenti al caso concreto.

“ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ..."

(inserire il luogo della Procedura competente)

Oppure

"ALLA SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO IL TRIBUNALE DI …”

Io sottoscritto/a..., nato/a a ....., il .../.../..., residente in ....... (...) Via/Piazza ............., n. ....., (può essere anche inserito in aggiunta: presso lo studio dell'Avv. …, del Foro di …, mio legale di fiducia) desidero sporgere formale querela nei confronti del Sig. ..., nato/a a ....., il .../.../..., residente in ....... (...) Via/Piazza ............., n. ..., (ovvero contro ignoti ovvero contro ogni altra persona ritenuta responsabile) responsabile nei miei confronti del reato di diffamazione previsto e punito dall'art. 595 c.p.

ATTO DI QUERELA

Per il reato di cui all’art. 595 c.p. (ed eventualmente – nelle ipotesi di diffamazione a mezzo stampa – anche gli artt. 596 bis c.p., 57 c.p. e art. 13 della L. 47/1948).

Il sottoscritto (nome e cognome della persona offesa) nato a (indicare luogo e data di nascita), residente/domiciliato in … (se l’offeso è una persona giuridica indicare denominazione, sede e generalità del rappresentante legale), difeso di fiducia da (indicare eventualmente il difensore di fiducia),

ESPONE QUANTO SEGUE

(Indicare in ordine cronologico i fatti rilevanti, nel modo più preciso possibile: data, luogo, persone coinvolte, contenuti delle dichiarazioni, mezzi usati, ecc.)

DIRITTO

I fatti esposti, a parere del querelante, integrano il reato di (indicare le norme di legge, anche con riferimento a eventuali aggravanti e al concorso nel reato). (Spiegare perché si ritiene che i fatti esposti violino le norme indicate, perché non ricorrono cause di giustificazione ed esporre le ragioni che illustrano la rilevanza e la gravità del reato). T

anto esposto, essendo evidente il discredito che le affermazioni offensive hanno arrecato alla reputazione di (indicare la persona offesa), il sottoscritto sporge formale

QUERELA

nei confronti di (indicare le generalità, il nome o altri elementi di identificazione del colpevole) per il reato di cui all’art. / per i reati di cui agli artt. (indicare le norme) e di ogni eventuale altra persona concorrente che codesta A. G. vorrà compiutamente identificare, nel reato di diffamazione, nonché in ogni altro reato che l’Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica dovesse ravvisare nei fatti narrati ed in quelli accertati in corso d’indagine, affinché venga comminata agli autori la giusta punizione.

Quale persona offesa nell’instaurando procedimento penale, il sottoscritto si riserva di costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni e nomina (inserire eventuale nomina del difensore di fiducia). Elegge domicilio presso (inserire eventuale elezione di domicilio),

CHIEDE

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 405 e 408 c.p.p., dell’eventuale formulazione della richiesta di proroga delle indagini preliminari ovvero della formulazione della richiesta di archiviazione;

PRODUCE

(Inserire l’elenco dei documenti che si allegano alla querela. Indicare anche le eventuali persone che possono essere sentite sui fatti oggetto della querela). Il … (inserire data e luogo) (Firma autografa del querelante). (Eventuale autentica del difensore).

Fonti normative

Art. 595 c.p.

Cassazione penale sentenza n. 17217/2016

Cassazione sentenza n. 4741/2000

Cassazione ordinanza n. 6591/2002

Art. n. 2043 e 2059 del codice civile

Art. n. 124 del codice di procedura penale

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