Pornografia virtuale: Che cos’è, Cosa rischia chi viene denunciato

L'articolo spiega cosa sia la pornografia virtuale, ossia l'utilizzo di immagini virtuali, e analizza le possibili conseguenze penali per chi viene denunciato.

Con l’articolo 4 della legge n. 38 del 6 febbraio 2006 è stata introdotta nell’ordinamento italiano una nuova disposizione volta a tutelare lo sviluppo psicofisico dei minori. Si tratta dell’articolo 600-quater.1 c.p., rubricato “Pornografia virtuale”.

La norma si configura in termini, invero, di disposizione estensiva della punibilità che anticipa la soglia delle tutele, estendendo l’ambito di operatività degli articoli 600-ter e 600-quater c.p. (rispettivamente disciplinanti le fattispecie di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico), che così risultano applicabili anche allorquando il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali (ossia tutte quelle immagini che sono realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione, tuttavia, fa apparire come vere situazioni non reali) realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita. Vediamo nei paragrafi successivi cosa prevede e punisce in concreto l’articolo 600-quater.1 c.p.

Che cos’è la pornografia virtuale?

Per pornografia virtuale deve, pertanto, intendersi ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore di anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto, oltre che la detenzione di materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto mediante il ricorso ad immagini di tipo virtuale, intese nell’accezione di cui al paragrafo precedente .

Fatta questa brevissima premessa di carattere definitorio, occorre, tuttavia, procedere ad una più approfondita analisi di quanto previsto e punito dalla disposizione incriminatrice che disciplina la fattispecie.

Quando si può fare una denuncia per pornografia virtuale?

Sembra preliminarmente di non poco conto individuare qual è il bene giuridico tutelato dalla disposizione in esame. Orbene, sul punto sembra non sussistere dubbio alcuno circa il fatto che il bene giuridico protetto dalla norma in esame è il medesimo tutelato anche dai due articoli precedenti (600-ter c.p. e 600-quater c.p.) ovvero l’integrità dello sviluppo psicofisico del minore.

Tuttavia, nell’articolo 600-quater.1 c.p. sembra doversi attribuire particolare valore anche un approccio sociologico ai fenomeni sottesi alla scelta incriminatrice ed a mezzo del quale è possibile ritenere che si sia al cospetto di un reato plurioffensivo, idoneo, quindi, a ledere o porre in pericolo, da un lato, la libertà psico-fisica del minore e, dall’altro, il senso di pudore della collettività in un dato momento storico, sub specie di continenza del costume sessuale.

Ancora, in merito alla fattispecie incriminatrice in esame può dirsi che disciplini un reato a pericolo presunto, ossia un reato in cui è lo stesso legislatore, in via preventiva, a formulare il giudizio di pericolosità dei comportamenti antigiuridici attuati dall’agente. In quest’ipotesi, pertanto, il pericolo costituisce il motivo dell’incriminazione, per cui il giudice, accertata la condotta da parte dell’agente, ritiene integrata la fattispecie di reato, a prescindere dal fatto che da essa sia conseguito o meno un effettivo pericolo. La condotta incriminata è quella descritta dagli articoli 600-bis e 600-ter c.p. e, pertanto, si concretizza nei comportamenti di chi:

  • Utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico
  • Recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto
  • Fa commercio del materiale pornografico di cui ai due punti precedenti
  • Con qualsiasi mezzo, al di fuori delle ipotesi descritte ai punti precedenti, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale pornografico ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento di minori degli anni diciotto
  • Al di fuori delle ipotesi di cui ai punti precedenti, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico
  • Consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto
  • Mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto
  • Mediante il ricorso a immagini virtuali

Soggiace, pertanto, alla pena prevista per il reato anche il detentore di un’immagine virtuale da altri realizzata, in quanto risulta palese la notevole anticipazione della soglia di tutela che si spinge fino a reprimere i medesimi impulsi che potrebbero dare adito agli istinti che sarebbero capaci di suscitare l’intenzione che potrebbe tradursi in una condotta delittuosa. Si tratta, invero, di un reato

  • Di pericolo astratto, in quanto la produzione e la detenzione del materiale pornografico sono tali da incentivare comportamenti devianti, a loro volta, di originare ulteriori condotte lesive del bene giuridico finale dell’integrità psicofisica del minore
  • Di mera condotta, perché si perfeziona con la semplice esecuzione dell’azione illecita
  • A forma libera, perché la condotta tipica non è tipizzata dal legislatore, ma può essere attuata dall’agente in qualsiasi modo

Il reato si consuma nel momento in cui il soggetto agente si procura e dispone del materiale. Il tentativo è ammissibile. Soggetto attivo del reato può essere chiunque, cosicché la fattispecie incriminatrice introduce nell’ordinamento un reato c.d. comune.

L’elemento soggettivo è individuato nel dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto previsto dalla norma incriminatrice. Ricorrendo tutti gli elementi come poc’anzi rammentati è possibile presentare una denuncia per pornografia virtuale ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 600-quater.1 del codice penale. Vediamo nel paragrafo seguente qual è la pena che rischia di vedersi comminare il soggetto che si è reso colpevole del reato oggetto di disamina.

Cosa rischia chi viene denunciato per pornografia virtuale?

Per quanto attiene alle conseguenze cui va incontro il soggetto che, a seguito di un giudizio penale instaurato nei suoi confronti, sia stato riconosciuto colpevole e condannato per il delitto di violenza sessuale si deve precisare che la sanzione applicabile è individuata dall’art. 600-quater.1 c.p. mediante richiamo a quella prevista dagli articoli 600-ter c.p. e 600-quater c.p., ma è previsto che sia diminuita di un terzo. Per l’effetto, l’autore del reato potrà vedersi comminare una sanzione nelle seguenti misure:

  • Da quattro a otto anni di reclusione e multa da 19.200,00 a 192.000,00 per le fattispecie previste e punite dal primo e secondo comma dell’articolo 600-ter c.p. (“E´ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma”) commesse allorquando il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse;
  • Da otto mesi a anni tre e mesi quattro di reclusione e multa da euro 17.21,33 a euro 34.430,00 per la commissione del fatto corrispondente a quanto disciplinato dal terzo comma dell’articolo 600-ter c.p. (“Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all´adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645”) commesso allorquando il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse;
  • Con la reclusione fino a due anni e la multa da euro 1.032,66 a euro 3.442,66 per la commissione del fatto corrispondente a quanto disciplinato dal quarto comma dell’articolo 600-ter c.p. (“Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164”) commesso allorquando il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse;
  • Con la reclusione fino a due anni e la multa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00 per la commissione del fatto corrispondente a quanto disciplinato dal comma sesto dell’articolo 600-ter c.p. (“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000) commesso allorquando il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse;
  • Con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.032,66 per la commissione del fatto corrispondente a quanto disciplinato dall’articolo 600-quater c.p. primo comma (“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549”) commesso allorquando il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse;
  • Con la reclusione fino a un anno e quattro mesi e la multa non inferiore ad euro 633,33 per la commissione del fatto corrispondente a quanto disciplinato dall’articolo 600-quater terzo comma (“Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000”) commesso allorquando il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

Ecco come fare denuncia per pornografia virtuale

In linea generale, può dirsi che la denuncia per il reato di pornografia virtuale può essere effettuata al commissariato della polizia postale mediante servizio appositamente attivato, seguendo le indicazioni rinvenibili alla voce “Denuncia via web di reati telematici”. In essa il soggetto denunziante deve indicare espressamente, tra le altre:

  • La descrizione dettagliata dei fatti, corredata eventualmente anche dei riferimenti ipertestuali ai siti presso i quali è possibile rinvenire il materiale dal quale è desumibile e accertabile la commissione del reato, screen-shot ed ogni ulteriore elemento che possa essere utile ad accertare il fatto
  • La denuncia vera e propria con l’eventuale ulteriore indicazione dei fatti da verificare
  • La richiesta di essere informati in caso di archiviazione e la formulazione anticipata, in tal caso, di volersi opporre alla stessa
  • Ogni eventuale ulteriore indicazione, precisazione o dato richiesto espressamente dal form da compilare on-line

Aggiornamenti giurisprudenziali

In tempi recenti la giurisprudenza ha affrontato una questione interpretativa, interrogandosi circa l’applicabilità del reato di pornografia virtuale di cui all’art. 600-quater.1 c.p. anche alle ipotesi di rappresentazioni a fumetti di minori coinvolti in atti sessuali. La Corte di Cassazione, Sez. III, con sentenza del 13 gennaio 2017 (depositata il 9 maggio 2017), n. 22265, Pres. Fiale, Rel. Rosi, Ric. Z. B., ha, infine, concluso in senso positivo la questione.

Conclusione

La sinteticità e cripticità della disposizione normativa fanno sì che, nonostante il tempo trascorso dal momento della sua entrata in vigore, restino aperte molteplici questioni interpretative e applicative che presumibilmente solo l’intervento giurisprudenziale sarà in grado di chiarire.

Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...