Differenza c'è tra denuncia e querela

Differenza tra denuncia e querela: scopri le caratteristiche, le funzioni e le procedure di ciascun atto. Una guida chiara che mette in luce le specificità e le implicazioni legali di entrambi gli strumenti nel sistema giuridico.

Differenza c'è tra denuncia e querela

1. Cosa si intende per denuncia?

Il codice di procedura penale, rispettivamente agli artt. 331 e 333, descrive le ipotesi di “denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio” e “denuncia da parte di privati”.

Ai sensi dell’art. 331 c.p.p. è stabilito che i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, abbiano notizia di un reato perseguibile d’ufficio, debbano farne denuncia per iscritto, anche nel caso in cui non sia individuata la persona alla quale il reato sia attrbuibile.

La denuncia penale è presentata o trasmessa senza ritardo al Pubblico Ministero o a un ufficiale di Polizia Giudiziaria. Trattasi di un atto contenente ex art. 332 c.p.p. l’esposizione degli elementi essenziali del fatto e indicante il giorno dell’acquisizione della notizia oltre che le fonti di prova già note.

Può, inoltre, riportare le generalità – ed ogni altra indicazione relativa all’identificazione del soggetto ritenuto autore del reato – nonché della persona offesa e di coloro i quali siano in grado di riferire su circostanze utili alla ricostruzione del fatto denunciato.

Ai sensi dell’art. 333 c.p.p., invece, è previsto che ogni persona che abbia notizia di un reato perseguibile d’ufficio possa farne denuncia. I casi in cui la denuncia è obbligatoria sono determinati dalla legge.

Essa è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o per il tramite di un procuratore speciale, al Pubblico Ministero o a un ufficiale di Polizia Giudiziaria; laddove sia presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da suo procuratore speciale.

2. Cosa si intende per querela?

L’art. 336 c.p.p., rubricato “querela”, recita: “La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato”; all’art. 337 c.p.p. sono – poi – descritte le formalità che l’atto debba rispettare: la querela è proposta con le formalità di cui all’art. 333, co. 2 c.p.p. alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero ad un agente consolare all’estero.

Inoltre, con sottoscrizione autentica, può essere recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato. Al co. 2, la norma dispone che, nel caso di querela proposta oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta debba essere sottoscritto dal querelante o dal suo procuratore speciale.

Al co. 3, è sancito che la dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di un’associazione debba contenere la specifica indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza. Infine, l’art. 337 c.p.p., ult. co. dispone che l’autorità che riceva la querela provveda all’attestazione della data e del luogo della presentazione, all’identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all’ufficio del P.M..

L’art. 340 c.p.p. prevede la remissione della querela, che dev’essere fatta e accettata personalmente o a mezzo di un procuatore speciale, con dichiarazione ricevuta dall’autorità procedente o da un ufficiale di Polizia Giudiziaria che la trasmette all’autorità predetta immediatamente.

Le spese del procedimento saranno a carico del querelato, salvo che sia diversamente convenuto nell’atto di remissione.

3. Che differenza c'è tra denuncia e querela

La differenza tra denuncia e querela è dovuta alla manifestazione della volontà punitiva. Essa, invero, costituisce il discrimen tra i due atti a seconda che si chieda (nella querela) o non si specifichi nulla sul punto (nella denuncia) che si proceda in ordine al fatto di reato lamentato e, dunque, la persecuzione ai sensi di legge del soggetto ritenuto autore del fatto portato a conoscenza della Procura della Repubblica.

4. Hai bisogno di un avvocato in questo campo?

Tanto l’atto di denuncia quanto la querela possono essere proposti personalmente dal soggetto interessato. Le norme pocanzi citate, inoltre, dispongono che anche il procuratore speciale possa agire in tal senso. Pertanto, l’avvocato penalista potrà certamente depositare e/o ratificare la denuncia e/o la querela sporta dall’interessato e guidarlo nell’evidenziare gli aspetti più decisivi della narrazione dei fatti che siano utili alle indagini.

Riferimenti normativi: - Artt. 331-332-333 c.p.p.; - Artt. 336-337-340 c.p.p..

Avv. Marina Di Dio