La denuncia penale e le sue conseguenze

Come sporgere denuncia e quali conseguenze comporta.

denuncia penale

Cos’è una denuncia penale?

La denuncia penale da parte dei privati è l'atto con il quale chiunque può portare a conoscenza dell'autorità - pubblico ministero o ufficiale di polizia giudiziaria - un reato perseguibile d'ufficio del quale ha notizia.
Normalmente la denuncia è facoltativa ed è obbligatoria nei casi espressamente previsti dalla legge. La denuncia può essere presentata in forma orale o scritta.

Nel primo caso l'ufficiale di polizia giudiziaria - o il pubblico ministero - redige verbale, mentre nel secondo l'atto deve essere sottoscritto dal denunciante o da un suo procuratore legale.

Per la denuncia da parte dei privati non è previsto un contenuto formale tipico e il denunciante può limitarsi alla semplice esposizione del fatto.

Quando la denuncia è facoltativa non è previsto alcun termine per la sua presentazione, mentre nei casi di denuncia obbligatoria apposite disposizioni stabiliscono il termine entro il quale essa deve essere fatta. La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione.

Nella denuncia occorre:

  • esporre gli elementi essenziali del fatto;
  • indicare tutti gli elementi di prova utili per l’accertamento dello stesso;
  • quando possibile, indicare le generalità, il domicilio o quanto altro valga per identificare la persona alla quale il fatto è attribuito.

È opportuno inserire nella denuncia la richiesta di essere avvisati nel caso in cui il pubblico ministero voglia chiedere l’archiviazione al G.I.P. (Giudice per le indagini preliminari) in modo da presentare tempestiva opposizione.

La denuncia anonima

Le notizie contenute in una denuncia anonima possono costituire spunti per le investigazioni del pubblico ministero o della polizia giudiziaria al fine di assumere dati diretti a verificare se si possono ricavare gli estremi utili per l’individuazione di una valida notizia di reato. In base a una denuncia anonima non è possibile procedere ad atti come le intercettazioni telefoniche, che presuppongono l’esistenza di indizi di reato.
L’unico effetto, quindi, degli elementi contenuti in una denuncia anonima può essere quello di stimolare l’attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria.

La denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio

Ai sensi dell’art. 331 c.p., i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio (nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio) devono farne denuncia in forma scritta.

Tale obbligo ricorre anche nei casi in cui la persona che commette il reato, non è individuata. La denuncia viene presentata o trasmessa al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

Cosa comporta una denuncia penale?

Quando si sporge una denuncia si apre un procedimento penale che prevede:

  • l’iscrizione nel registro delle notizie di reato (può essere iscritto un preciso nominativo ma la denuncia può anche essere rivolta contro ignoti): da questo momento decorrono i termini di scadenza per l’espletamento delle indagini preliminari;
  • l’identificazione ad opera della Polizia Giudiziaria (solitamente Polizia o Carabinieri). In questa fase, la persona denunciata comunica le proprie generalità ed un proprio domicilio (per ricevere le successive notifiche);
  • l’interrogatorio. Nel corso delle indagini potrebbe essere disposto un interrogatorio durante il quale l’indagato ha facoltà di non rispondere (a tutte le nominativo ma la denuncia può anche essere rivolta contro ignoti) i termini di scadenza (può essere iscritto un preciso successive comunica : da questo le proprie domande o anche soltanto ad alcune di esse). Il difensore presente non può rispondere per l’assistito ma dovrà limitarsi a controllare la legittimità delle operazioni ed opporsi nel caso in cui le domande rivolte vertano su fatti completamente estranei o non pertinenti. L’interrogante, inoltre, non può utilizzare tecniche o metodi per influenzare la capacità di autodeterminazione dell’indagato o la sua capacità di ricordare i fatti (formulando domande “suggestive” come, ad esempio, “Tizio aveva la maglietta rossa?” anziché “Di che colore era la maglietta di Tizio?”)

Differenza tra la querela e la denuncia penale

Spesso i termini denuncia e querela vengono erroneamente utilizzati come sinonimi. Per comprendere la differenza è opportuno tenere presente che il codice di procedura penale distingue tra delitti perseguibili a querela e delitti perseguibili di ufficio.

I primi, sono quei delitti che per essere perseguiti necessitano della presentazione, alle autorità competenti, della querela da parte della persona offesa dal reato (ad esempio il furto “semplice” ex art. 624 c.p.).

I secondi, invece, sono delitti che l’ordinamento considera particolarmente offensivi a tal punto da essere perseguiti d’ufficio, senza che la persona offesa presenti una querela (è il caso, per esempio, del furto “aggravato” da determinate circostanze).

La denuncia riguarda i reati perseguibili d’ufficio (si pensi a un comune cittadino che si trovi ad assistere a un omicidio, ad una rapina o un furto aggravato). La querela è la manifestazione della volontà della persona offesa da un reato, diretta ad ottenere che si proceda in ordine a quel fatto, punendo il colpevole.

Essa può essere proposta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, alle stesse autorità alle quali può essere presentata la denuncia.

Le sostanziali differenze tra denuncia e querela sono le seguenti:

  • la denuncia può essere presentata da chiunque, mentre la querela può essere presentata solo dalla persona offesa;
  • per i reati procedibili a querela è necessario che venga formalizzata, appunto, una querela;
  • la querela deve necessariamente contenere la manifestazione di volontà affinché venga punito il reo;
  • la querela deve essere presentata nel termine di 3 mesi dalla notizia del reato, mentre la denuncia può essere sporta anche successivamente;
  • Il termine per proporre querela è innalzato a 6 mesi per il delitto di violenza sessuale.

Cosa succede dopo denuncia penale?

Le conseguenze di una denuncia possono essere molteplici e, a volte, di particolare gravità per il soggetto nei cui confronti viene rivolta. 

Può essere denunciato un soggetto già individuato o può essere sporta denuncia contro ignoti.

La denuncia ha come prima conseguenza l’apertura di un procedimento penale a carico del soggetto a cui il fatto viene attribuito

Successivamente, il Pubblico Ministero incarica la Polizia Giudiziaria di svolgere le indagini preliminari che devono concludersi, salvo proroghe, nel termine di 6 mesi.

Durante le indagini l’indagato non ha alcuna informazione sul fatto che gli è stato contestato, né sull’autore della denuncia perché le indagini sono coperte dal segreto fino al momento in cui il Pubblico Ministero decide di esercitare l’azione penale (ad esempio con una richiesta di rinvio a giudizio) e quindi provvede a notificare all’indagato e al difensore l’avviso di conclusione delle indagini preliminari oppure qualora debba compiere i c.d. atti garantiti (ad esempio, incidente probatorio ed interrogatorio).
 

Durante la fase investigativa, l’indagato ha diritto alla prova e quindi può svolgere, per il tramite del suo avvocato, indagini difensive allo scopo di raccogliere elementi a suo favore.

Le indagini - svolte dal Pubblico Ministero e dalla Polizia Giudiziaria - servono a:

  • comprendere se la denuncia sia fondata o meno, e quindi se il reato sussista e se sia stato effettivamente commesso dalla persona denunciata;
  • raccogliere eventuali fonti di prova a supporto della ipotesi accusatoria.

Le indagini preliminari possono terminare:

  • con la richiesta di rinvio a giudizio;
  • con la richiesta di archiviazione qualora le indagini non abbiano fornito alcun elemento utile all’accusa oppure dimostrino l’infondatezza della notizia di reato.

A questo punto il Giudice delle indagini preliminari può:

  • accogliere la richiesta di archiviazione: in tal caso il procedimento si conclude;
  • rigettare la richiesta di archiviazione e chiedere al Pubblico Ministero di svolgere ulteriori indagini (entro un termine prefissato) oppure di esercitare l’azione penale per dare inizio al processo.

L’indagato, comunque, potrà difendersi nel processo e solo nel caso in cui venga provata la sua responsabilità verrà condannato a pene che varieranno a seconda del tipo di reato commesso.

Altra possibile conseguenza della denuncia è l’eventualità di essere condannati (contestualmente alla sentenza che afferma la responsabilità penale del denunciato) ad un risarcimento dei danni nei confronti della vittima del reato qualora si sia costituita parte civile nel processo penale.

La richiesta civilistica di un risarcimento del danno può essere intrapresa, alternativamente, dinanzi al giudice civile e quindi al di fuori del processo penale. In presenza di determinate esigenze cautelari elencate nell’art. 274 c.p.p., nei confronti dell’indagato o imputato (a seconda della fase del procedimento in cui ci si trova) può essere emessa una misura cautelare (ad esempio la custodia in carcere).

In presenza di grazi indizi di colpevolezza, di pericolo di fuga ed esigenze cautelari potrebbe essere emesso nei confronti dell’indagato/imputato anche un provvedimento restrittivo della libertà personale.

La denuncia penale, quindi, potrà produrre conseguenze differenti a seconda della tipologia e della gravità del reato.

In conclusione, in caso di denuncia la scelta migliore è quella di rivolgersi ad un avvocato penalista affinché possa indirizzare il denunciato verso le migliori scelte processuali e intraprendere le più efficaci strategie difensive.

Modello di denuncia/querela

Come abbiamo visto, l'atto di denuncia-querela è lo strumento per comunicare all'Autorità Giudiziaria una notizia di reato. Va presentato alla Procura della Repubblica (anche per posta a mezzo raccomandata a/r) o presso i Carabinieri, Polizia, ecc.

Ma come si redige questo documento? L’atto va compilato con i dati anagrafici del denunciante-querelante e, nel caso di una società, del suo legale rappresentante. Nel caso si tratti di un minore, la denuncia querela va presentata dai genitori o da chi lo rappresenta legalmente.

Ovviamente la denuncia-querela deve contenere una dettagliata esposizione dei fatti che si intendono denunciare, indicando altresì gli eventuali testimoni che possano confermare le circostanze. E’ sempre consigliabile non addentrarsi in improbabili specificazioni degli articoli di legge violati, limitandosi ad una puntuale esposizione dei fatti.

Modello di denuncia-querela

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI______________

ATTO DI DENUNCIA – QUERELA

Io sottoscritto___________________ , C.F._________________ , nato a_____________________ , il_______________________ , residente in______________________ , via____________________ , n.°______________ , espone (dettagliata esposizione dei fatti che si vogliono denunciare con precisa indicazione dei luoghi e degli orari) _____ _____  

Tanto premesso, io sottoscritto__________________________ dichiaro di sporgere, come in effetti sporgo,formale

DENUNCIA – QUERELA

nei confronti di________________________ (la persona o le persone ritenute responsabili), per tutti i reati che saranno ravvisati nei fatti esposti con istanza di punizione del responsabile dei fatti denunciati. Faccio espressa riserva di costituzione di parte civile per il risarcimento di tutti i danni morali e materiali patiti e patiendi in conseguenza dei fatti sopra descritti. Mi oppongo sin da ora ad un’eventuale emissione di decreto penale di condanna. Chiedo di essere informato, ai sensi dell’art. 406 3° comma c.p.p., di ogni eventuale richiesta di proroga delle indagini.

Chiedo, altresì, di essere avvisato, ex art. 408 II comma c.p.p., di un'eventuale richiesta di archiviazione del procedimento. Indico quale/i persona/e informata/e sui fatti il/iSig./Sigg.ri.

_________________________

Mi dichiaro disponibile ad ogni ulteriore chiarimento che dovesse rendersi necessario.

Con Osservanza.

_______________

Luogo, data e firma

_______________

Novità legislative ( “legge Cartabia”)

La legge 27 settembre 2021, n. 134 prevede la delega al Governo per la riforma della giustizia penale ( “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”).

La volontà della riforma del processo e del sistema sanzionatorio si incardina in un effettivo ed urgente bisogno di un processo efficiente, che costituisce uno degli obiettivi del del P.N.R.R..

Tra i molti aspetti previsti dalla riforma, per il tema in disamina, vi è anche quello dell’accrescimento della procedibilità a querela della persona offesa di taluni reati, tra i quali le lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis, co. 1 c.p.) nonché altre fattispecie di reato contro la persona o contro il patrimonio, punite con pena non superiore nel minimo a 2 anni, che verranno meglio definite in sede di attuazione. In ogni caso rimarrà intatta la procedibilità d’ufficio qualora questi reati siano commessi a danno di una persona incapace per età o per infermità.

La volontà del Legislatore è quella di promuovere forme alternative di definizione del processo che siano in grado di “alleggerire” il sistema penale, dando rilievo ed incentivando condotte riparatorie.

Tale efficientamento può infatti concretizzarsi solo attraverso una ragionevole durata del processo, prevista ai sensi dell’art. 6 della C.E.D.U., e per questo la legge delega introduce delle forme deflattive del procedimento ed esclude la procedibilità d’ufficio per alcuni reati puniti con una pena non superiore nel minimo a due anni. Inoltre, la legge delega prevede due novità di tipo processuale:

1. in primo luogo, con la presentazione dell’atto di denuncia-querela occorrerà dichiarare o eleggere domicilio, eventualmente anche telematico, per le notificazioni;

2. inoltre l’ingiustificata mancata comparizione della persona offesa (querelante), citata in udienza quale testimone, equivale a tacita remissione della querela.

Per valutare gli ulteriori risvolti della Riforma Cartabia occorrerà attendere la sua attuazione, prevista entro il 2022.

Fonti normative

  • Codice di procedura penale: articolo 415 bis.
  • Codice di procedura penale: articoli 500.
  • Codice di procedura penale: Art. 274, 331, 332, 333, 335 
  • Codice penale: Artt. 264, 624.
  • Legge 27 settembre 2021, n. 134 (art. 1, co. 15)

Hai bisogno di un studio legale specializzato in diritto penale? Esponici il tuo caso. AvvocatoFlash ti metterà in contatto con i migliori avvocati in questo campo. Tre di loro ti invieranno un preventivo, gratuitamente, e sarai tu a scegliere a chi affidare il tuo caso.

Avvocato Andrea Cavalera

Andrea Cavalera

Sono un Praticante avvocato iscritto nel registro dei praticanti presso l'Ordine di Lecce dal 20.09.2017. Laureato nel 2017, con giudizio 105/110, con una tesi in istituzioni di diritto privato dal titolo "L'anatocismo bancario nel dia ...