Truffa: Definizione, Tipologie e Pene Previste

Scopri cos'è la truffa, quali sono le sue tipologie, le pene previste e come difendersi legalmente. Una guida semplice e completa.

La truffa è un reato contro il patrimonio disciplinato dall’art. 640 del Codice Penale, il quale punisce chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si tratta di una figura criminosa caratterizzata da una condotta ingannatoria e da un nesso causale tra l’induzione in errore della vittima e il pregiudizio patrimoniale subito da quest’ultima. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, consistente nella volontà di ingannare e di trarre profitto.

La truffa si distingue da altri reati contro il patrimonio per la presenza dell'inganno quale mezzo per ottenere il consenso della vittima. È una fattispecie complessa, che può manifestarsi in forme molto diverse a seconda del contesto e dei mezzi impiegati. In ambito giurisprudenziale si rileva una costante evoluzione nella qualificazione delle condotte, specie nei casi di truffa contrattuale o truffa informatica.

Le conseguenze giuridiche del reato variano in funzione delle circostanze: la pena base è la reclusione oltre una multa, ma sono previste circostanze aggravanti qualora il fatto sia commesso sia accompagnato da altre situazioni particolari e, in tali casi, le pene diventano più severa.

Vediamo più in dettaglio questa particolare fattispecie giuridica.

Cos'è il Reato di Truffa

Il reato di truffa è previsto e disciplinato dall’articolo 640 del Codice Penale italiano, rientrando tra i delitti contro il patrimonio mediante inganno.

La norma stabilisce che “chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”. La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un ente pubblico, o con abuso della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Dal punto di vista strutturale, la truffa si configura come un reato a forma vincolata, con un iter criminoso articolato in fasi ben distinte: l’utilizzo di artifizi o raggiri, l’induzione in errore della vittima, la realizzazione di un atto di disposizione patrimoniale da parte di quest’ultima, la produzione di un danno e il conseguimento di un profitto ingiusto. Tutti questi elementi devono concorrere affinché il fatto sia penalmente rilevante.

Gli “artifizi o raggiri” costituiscono il nucleo centrale della condotta e consistono in qualunque mezzo fraudolento idoneo a sviare la volontà della vittima. Essi possono essere materiali (esibizione di documenti falsi, simulazione di circostanze) o psicologici (menzogne, inscenamenti, occultamenti). L’“errore” della vittima rappresenta l’effetto psicologico degli artifizi, cioè la falsa rappresentazione della realtà indotta nella persona offesa, la quale, in conseguenza, compie un atto dispositivi di natura patrimoniale.

L’atto di disposizione deve essere causato dal raggiro e rappresentare la condizione essenziale per la produzione del danno e del profitto.

L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, consistente nella volontà cosciente di ingannare la vittima al fine di conseguire un vantaggio ingiusto. Non è richiesto lo scopo di lucro, ma è sufficiente qualsiasi utilità patrimoniale non dovuta.

Esempio: Matteo pubblica un falso annuncio di vendita su un sito internet, offrendo un prodotto a un prezzo vantaggioso. Per apparire affidabile, fornisce documenti di identità e rassicurazioni sulla serietà dell'offerta. Una volta che la vittima, convinta della genuinità dell'offerta, effettua il pagamento tramite ricarica su carta prepagata, il truffatore sparisce senza mai consegnare la merce.

In questo caso:

  • Gli artifici e raggiri consistono nella falsa rappresentazione della disponibilità del bene e nell'invio di documenti per simulare affidabilità;
  • L'induzione in errore si realizza nel far credere alla vittima che si tratti di una vera offerta di vendita;
  • L'atto di disposizione patrimoniale è il pagamento effettuato dalla vittima;
  • Il danno è la perdita del denaro versato;
  • L'ingiusto profitto è l'acquisizione del denaro da parte del truffatore.

Si tratta, pertanto, di un reato complesso, che richiede l’accertamento di un preciso nesso causale tra la condotta fraudolenta e l’induzione in errore, nonché tra tale errore e la disposizione patrimoniale da cui derivi il danno.

Differenza tra Truffa, Frode e Raggiro

La Differenza tra Truffa, Frode e Raggiro nel Diritto Penale Italiano è molto sottile.

Nel panorama dei reati contro il patrimonio, truffa, frode e raggiro rappresentano fattispecie che, pur presentando elementi di similitudine, mantengono caratteristiche distintive specifiche che è importante comprendere.

La truffa, disciplinata dall'art. 640 del Codice Penale, rappresenta la fattispecie principale e si caratterizza per la presenza di due elementi fondamentali: gli artifici e i raggiri, che devono indurre in errore la vittima portandola a compiere un atto di disposizione patrimoniale con conseguente danno.

Come chiarito più volte dalla giurisprudenza gli artifici consistono in una simulazione o dissimulazione operata sulla realtà esterna, capace di creare nella vittima una falsa rappresentazione della realtà, mentre i raggiri si sostanziano in proposizioni menzognere corredate da un ingegnoso avvolgimento di parole o argomentazioni atte a far scambiare il falso per il vero.

La frode, invece, si manifesta in diverse forme specifiche nel nostro ordinamento.

In ambito giuridico, il termine "frode" indica genericamente una condotta dolosa, finalizzata a indurre in errore una o più persone mediante mezzi ingannevoli, al fine di ottenere un vantaggio illecito. Si tratta, in senso lato, di un comportamento fraudolento che può rilevare in ambiti differenti (penale, civile, tributario, contrattuale, societario), assumendo configurazioni specifiche a seconda del contesto normativo di riferimento. La frode, pertanto, è concetto ampio, che include diverse figure di reato fondate sull'inganno e sull'induzione in errore, tra cui in primo luogo la truffa (art. 640 c.p.). Tuttavia, il codice penale prevede molte altre ipotesi di reato qualificabili come “frode” in senso stretto o lato

Un esempio significativo è la frode informatica, prevista dall'art. 640-ter c.p., che si distingue dalla truffa tradizionale perché l'attività fraudolenta non colpisce direttamente una persona, ma si realizza attraverso la manipolazione di un sistema informatico. Come evidenziato dalla Cassazione (n.41013/2018) questa fattispecie tutela non solo il patrimonio del danneggiato, ma anche la regolarità di funzionamento dei sistemi informatici e la riservatezza dei dati.

Altre ipotesi sono: la frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), frode processuale (art. 374 c.p.), frode contro le assicurazioni (art. 642 c.p.), frode fiscale (disciplinata da norme tributarie speciali).

Il raggiro, infine, pur essendo spesso citato ovvero presentato come un reato autonomo, costituisce in realtà uno degli elementi costitutivi della truffa. Come specificato dalla giurisprudenza di merito (Tribunale penale di Taranto n.1346/2023) il raggiro si configura come un avvolgimento subdolo di parole destinate a convincere il soggetto passivo, orientandone in modo fuorviante le decisioni.

È importante sottolineare che queste condotte si distinguono nettamente dall'insolvenza fraudolenta: mentre nella truffa e nelle varie forme di frode la condotta dell'agente è caratterizzata da una simulazione attiva di circostanze non vere, nell'insolvenza fraudolenta si ha una mera dissimulazione dello stato di insolvenza, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità.

La distinzione tra queste fattispecie non è meramente teorica, ma ha importanti risvolti pratici in termini di configurabilità del reato e di conseguente trattamento sanzionatorio, richiedendo un'attenta analisi delle modalità concrete con cui si realizza la condotta illecita.

Modalità di Realizzazione della Truffa

La truffa, disciplinata dall'art. 640 del Codice Penale, si realizza attraverso specifiche modalità operative che richiedono l'utilizzo di mezzi fraudolenti, artifici e raggiri. Secondo la più recente giurisprudenza, questi elementi possono manifestarsi in diverse forme e modalità.

Gli Artifici: Come chiarito dal Tribunale di Cassino (n.573/2019), l'artificio consiste in un'alterazione della realtà esteriore che può realizzarsi in due modi:

  • Simulando l'inesistente: creando una situazione apparente che non trova riscontro nei fatti
  • Dissimulando l'esistente: nascondendo o alterando una situazione reale

I Raggiri: Il raggiro, come evidenziato dalla giurisprudenza (Tribunale di Taranto n.1346/2023) si configura come un "avvolgimento subdolo di parole" destinato a convincere il soggetto passivo, orientandone in modo fuorviante le decisioni. Non è necessaria una particolare messa in scena, essendo sufficiente qualsiasi simulazione o dissimulazione idonea a indurre in errore.

La Menzogna come Strumento: La giurisprudenza più recente (Tribunale di Pescara n.843/2022) ha stabilito che anche la semplice menzogna può integrare il reato di truffa quando:

  • È idonea a determinare l'errore della vittima;
  • È accompagnata dagli altri presupposti del reato;
  • Ha l'effetto concreto di trarre in errore il soggetto passivo.

Modalità Operative nella Truffa Contrattuale: Come specificato dalla Cassazione (n.5198/2025) gli artifici e raggiri possono manifestarsi:

  • Nella fase precontrattuale;
  • Durante l'esecuzione del contratto;
  • Attraverso comportamenti anche non verbali;
  • Mediante condotte apparentemente lecite ma preordinate all'inganno

Circostanze Aggravanti: La giurisprudenza di legittimità (Cassazione n.51682/2023) ha evidenziato come la truffa possa assumere connotati più gravi quando:

  • Si approfitta della fragilità della vittima;
  • Si sfruttano relazioni di fiducia preesistenti;
  • Si presentano false garanzie per la restituzione di somme;
  • Si fa leva sulla suggestionabilità della vittima;

L'efficacia degli artifici e raggiri va valutata in concreto, considerando il contesto specifico e la particolare situazione in cui è avvenuto il fatto, non essendo necessaria una particolare complessità della messa in scena, ma piuttosto la sua idoneità a indurre in errore la vittima nel caso concreto.

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Tipologie di Truffa più Comuni

Il reato di truffa, pur disciplinato in via generale dall’art. 640 c.p., si manifesta in numerose varianti applicative che riflettono l’evoluzione delle tecniche fraudolente e la varietà dei contesti economici e tecnologici. Tra le più ricorrenti nella prassi giudiziaria vi sono la truffa bancaria, la truffa online e la truffa assicurativa.

a) Truffa bancaria

La truffa bancaria si verifica quando un soggetto ottiene, mediante artifizi o raggiri, somme di denaro o finanziamenti da istituti di credito. È frequente l’utilizzo di documentazione falsa per simulare requisiti reddituali, patrimoniali o garanti inesistenti, al fine di ottenere mutui, aperture di credito o finanziamenti. Tale fattispecie può integrare anche il reato di falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) o uso di atto falso (art. 489 c.p.), quando siano impiegati contratti, buste paga o visure alterate. In alcuni casi, se il comportamento è posto in essere da dipendenti dell’istituto bancario, può configurarsi anche il concorso nel reato.

b) Truffa online

Con la diffusione del commercio elettronico, la truffa online rappresenta una delle forme più insidiose e in espansione. Si realizza, ad esempio, attraverso la vendita di beni inesistenti o difformi da quanto promesso, tramite siti web fraudolenti o falsi profili su piattaforme di annunci. Ricorre anche nella tecnica del phishing, che consiste nel carpire credenziali bancarie o dati personali tramite e-mail ingannevoli, finalizzate al successivo utilizzo indebito. A seconda delle modalità, oltre alla truffa semplice, possono configurarsi ulteriori reati, quali l’accesso abusivo a sistemi informatici (art. 615-ter c.p.) e la frode informatica (art. 640-ter c.p.).

c) Truffa assicurativa

La truffa assicurativa si verifica quando un soggetto tenta di conseguire un indennizzo assicurativo non dovuto, mediante simulazione di sinistri o aggravamento artificioso delle conseguenze di un evento reale. È tipica la condotta di chi predispone falsi incidenti stradali, con testimoni compiacenti e documentazione medica alterata. La giurisprudenza richiede, ai fini della punibilità, la compiuta presentazione della denuncia o della richiesta di risarcimento, non essendo sufficiente la mera intenzione fraudolenta. Oltre alla truffa (art. 640 c.p.), in taluni casi può ravvisarsi il reato di frode contro le assicurazioni (art. 642 c.p.), che presenta elementi specializzanti.

Le Pene Previste per il Reato di Truffa

Il reato di truffa, disciplinato dall'art. 640 del Codice Penale, prevede un articolato sistema sanzionatorio che distingue tra fattispecie base e ipotesi aggravate.

Pena Base: Per la truffa semplice, la legge prevede la pena congiunta della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 51 a 1.032 euro. Come chiarito dalla Cassazione Penale con sentenza n. 21948/2022, il giudice deve necessariamente applicare entrambe le sanzioni, non essendo consentita l'irrogazione della sola pena detentiva.

Circostanze Aggravanti: La pena è aumentata (reclusione da uno a cinque anni e multa da 309 a 1.549 euro) se il fatto è commesso:

  1. A danno dello Stato o di altro ente pubblico;
  2. Ingenerando nella vittima il timore di un pericolo immaginario;
  3. In presenza di circostanze che limitano la difesa privata;
  4. A distanza mediante strumenti informatici o telematici.

Truffa Aggravata per Erogazioni Pubbliche: Come previsto dall'art. 640-bis c.p., se la truffa riguarda contributi, finanziamenti o altre erogazioni pubbliche, la pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio.

Criteri di Determinazione della Pena: La Cassazione Penale con sentenza n. 51906/2018 ha stabilito che nella determinazione della pena il giudice gode di ampia discrezionalità, dovendo però:

  • Dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p.;
  • Fornire specifica motivazione solo quando la pena sia significativamente superiore alla media edittale;
  • Considerare la gravità del reato e la capacità a delinquere.

Circostanze Attenuanti: come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può comportare una riduzione della pena base, ma deve essere adeguatamente motivato in relazione alla condotta dell'imputato e alle circostanze concrete del fatto.

Procedibilità: Il reato è procedibile a querela della persona offesa, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dal secondo comma dell'art. 640 c.p., ad eccezione dell'ipotesi di truffa informatica.

Truffa Aggravata: Quando e Come si Configura

La truffa aggravata è una forma più grave del reato di truffa disciplinato dall’art. 640 del codice penale e si configura quando ricorrono particolari circostanze che rendono la condotta fraudolenta meritevole di un trattamento sanzionatorio più severo. Ai sensi del secondo comma dell’art. 640 c.p., la pena è aumentata da uno a cinque anni di reclusione e con la multa da euro 309 a euro 1.549, in presenza di almeno una delle seguenti aggravanti:

  • Se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, o con il pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare. L’interesse pubblico leso giustifica l’inasprimento della pena.;
  • Se il fatto è commesso con abuso di qualità o dei poteri di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, in quanto la posizione di autorità o fiducia rafforza la capacità di inganno.;
  • Se il danno patrimoniale cagionato è di rilevante gravità, valutato in base all’entità economica dell’offesa e alle condizioni del soggetto passivo.

Le ipotesi di truffa aggravata sono di norma procedibili d’ufficio, con la conseguenza che l’azione penale non dipende dalla querela della persona offesa. Questo ha riflessi anche sul piano processuale, incidendo sulla possibilità di accedere a istituti come la remissione della querela o la causa estintiva del reato per condotte riparatorie.

È rilevante osservare che le aggravanti possono concorrere tra loro, determinando un ulteriore aumento di pena, e che alcune di esse, pur essendo contemplate nel secondo comma, possono assumere rilevanza anche sul piano della qualificazione giuridica del fatto come truffa pluriaggravata.

Possibilità di Estinzione del Reato di Truffa

Il reato di truffa può estinguersi attraverso diversi meccanismi previsti dalla legge, con particolare riferimento al risarcimento del danno e alla remissione di querela. Ecco un'analisi dettagliata delle principali modalità di estinzione:

1. Remissione della Querela: come stabilito dalla Cassazione penale (sent. n. 20484/2024), per la truffa semplice, la remissione della querela validamente presentata e accettata dall'imputato determina l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p..

Questo effetto si produce:

  • In qualsiasi fase del procedimento, anche durante il giudizio di legittimità;
  • Con effetto immediato dal momento dell'accettazione;
  • Mantenendo a carico del querelato le spese processuali.

2. Condotte Riparatorie: secondo l'art. 162-ter c.p., come interpretato dalla giurisprudenza, il reato si estingue quando:

  • L'imputato ripara integralmente il danno mediante risarcimento;
  • L'offerta di risarcimento avviene entro la dichiarazione di apertura del dibattimento;
  • Il giudice riconosce la congruità della somma offerta, anche in caso di mancata accettazione da parte della persona offesa.

3. Particolarità Procedurali: la Cassazione ha chiarito che:

  • L'effetto estintivo opera automaticamente al perfezionamento della remissione;
  • La causa estintiva prevale su eventuali vizi procedurali
  • L'estinzione può essere dichiarata anche in sede di legittimità.

4. Limiti e Condizioni: come evidenziato dalla recente giurisprudenza, l'estinzione per remissione di querela:

  • Non opera in presenza di circostanze aggravanti che rendono il reato procedibile d'ufficio;
  • È possibile anche in presenza dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità;
  • Richiede sempre una manifestazione di volontà espressa, non essendo sufficienti comportamenti concludenti

L'estinzione del reato rappresenta quindi un importante strumento di definizione alternativa del procedimento, che incentiva il risarcimento del danno e la composizione dei conflitti, pur mantenendo alcune garanzie procedurali a tutela di tutte le parti coinvolte.

FAQ sulla Truffa

Quando una truffa è considerata aggravata?

La truffa è aggravata quando ricorrono le circostanze previste dal secondo comma dell’art. 640 c.p., tra cui: il danno di rilevante gravità, l’inganno commesso ai danni dello Stato o di un ente pubblico, o l’abuso della qualità di pubblico ufficiale. In tali casi, la pena è aumentata e può arrivare fino a cinque anni di reclusione. La qualificazione aggravata incide anche sul regime di procedibilità, che diviene d’ufficio, e può escludere l’accesso a riti alternativi o cause estintive del reato;

Qual è la pena prevista per una truffa semplice?

La truffa semplice, ai sensi del primo comma dell’art. 640 c.p., è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. Si tratta di reato procedibile a querela di parte, salvo ipotesi aggravate. La pena può essere oggetto di riduzione in caso di attenuanti o di applicazione di riti alternativi come il patteggiamento. Nei casi di particolare tenuità del fatto, può anche essere dichiarata la non punibilità ex art. 131-bis c.p.

Come si distingue la truffa dalla frode?

La truffa è una specifica figura di reato, disciplinata dall’art. 640 c.p., che richiede l’uso di artifizi o raggiri per indurre qualcuno in errore, ottenendo un profitto con altrui danno. La frode, invece, è un concetto più ampio e generico, che può riferirsi a molteplici condotte illecite, anche non penalmente rilevanti, fondate sull’inganno. In ambito penale, varie ipotesi di reato (es. frode fiscale, frode assicurativa, frode informatica) condividono con la truffa l’elemento della mendacio, ma si distinguono per il bene giuridico tutelato e la disciplina specifica;

La truffa online si punisce allo stesso modo?

La truffa online può rientrare nella previsione dell’art. 640 c.p., ma frequentemente integra anche il reato di frode informatica ex art. 640-ter c.p., che punisce chi, alterando un sistema informatico o utilizzando dati illecitamente acquisiti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto. Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, aumentabile fino a sei anni in presenza di aggravanti. La qualificazione dipende dalle modalità del fatto e dalla rilevanza della componente informatica nella condotta fraudolenta;

È possibile estinguere il reato di truffa risarcendo il danno?

Sì, nel caso di truffa semplice procedibile a querela, il risarcimento integrale del danno, accompagnato dalla remissione della querela, estingue il reato ai sensi degli artt. 152 e 162 c.p. Inoltre, il risarcimento può costituire condotta riparatoria rilevante ai fini della non punibilità per tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) o dell’accesso a riti alternativi. Nelle ipotesi aggravate o procedibili d’ufficio, il risarcimento non estingue il reato ma può incidere positivamente sulla valutazione del giudice in sede di quantificazione della pena.

Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...