Truffa online: cosa fare per difendersi

Il fenomeno in oggetto ha assunto sempre maggiore rilevanza, parallelamente all’espansione dell’uso di Internet.

 

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1. Che cos’è la truffa

La truffa è un reato contro il patrimonio, previsto e punito dall’art. 640 del codice penale.

Tale fattispecie incriminatrice sanziona penalmente con la pena base della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 51 euro a 1.032 euro chiunque, mediante artifici o raggiri, inducendo un’altra persona in errore, procura a sé o ad un terzo un ingiusto profitto con altrui danno.

Si tratta di un delitto che presuppone la cooperazione artificiosa della persona offesa, in quanto l’atto di disposizione patrimoniale da questa effettuato a proprio danno è conseguenza dell’errore in cui essa è stata tratta dall’inganno posto in essere dal soggetto agente. In questi casi, è bene rivolgersi ad un avvocato esperto.

2. Che cos’è in particolare la truffa online

La truffa online perpetrata attraverso internet ha assunto negli ultimi anni una dimensione crescente ed eterogenea.

Le modalità con cui ogni persona può essere raggirata sul web sono infatti molteplici e interessano ogni fascia di età.

Tra le più diffuse meritano di essere menzionate le condotte commesse con riferimento al commercio elettronico e al cosiddetto phishing.

Nel primo caso, l’autore del reato, dopo aver inserito su siti internet annunci di vendita di beni ed aver ricevuto tramite vari sistemi di pagamento le somme richieste, non consegna l’oggetto della compravendita all’ignaro compratore tratto in inganno.

Nel secondo caso, attraverso l’utilizzo di virus informatici o mediante l’invio di email apparentemente provenienti perlopiù da istituti finanziari, grazie all’imitazione non solo della grafica ma anche del contenuto del messaggio di posta elettronica generalmente ricevuto, la vittima viene invitata con vari espedienti a cliccare sul link proposto nel corpo del testo, il quale rinvia non alla pagina ricollegabile al mittente apparente ma a quella di un sito web creato ad arte per consentire all’autore della truffa di impadronirsi delle informazioni fornite dall’utente inconsapevole.

3. Come tutelarsi in caso di truffa online

La truffa è un reato che, salvo ipotesi particolari e residuali, è procedibile a querela. Ciò significa che la persona offesa, entro il termine di tre mesi dalla data in cui è venuta a conoscenza del reato, deve presentare alla competente autorità un atto di denuncia-querela; in mancanza di tale atto, il reato, ancorché perpetrato e perfezionato in tutti i suoi elementi, non può essere perseguito e punito.

Peraltro, la Polizia di Stato ha sperimentato un servizio di denuncia via web dei reati telematici grazie al quale è possibile avviare on line il procedimento per sporgere la denuncia di quanto verificatosi, consentendo un risparmio di tempo per il denunciante, che tuttavia dovrà comunque recarsi in seguito presso l’ufficio prescelto.

L’atto formato on line costituisce infatti solo lo schema sul quale sarà possibile effettuare successivamente eventuali integrazioni ed assumerà valore legale di denuncia solo con la sottoscrizione davanti alla polizia giudiziaria.

4. Qual è il giudice competente per la truffa online

Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, in caso di truffa on line, il Giudice territorialmente competente a decidere sul fatto posto in essere dalla persona accusata del reato è quello del luogo in cui la persona offesa ha effettuato il pagamento qualora (come nel caso di versamento su carta ricaricabile) sia contestuale l’effettivo conseguimento del profitto da parte del soggetto agente, il quale ottiene l’immediata disponibilità della somma versata.

Qualora invece il sistema di pagamento utilizzato non abbia le caratteristiche di immediata irreversibilità per il disponente e di contestuale arricchimento per il soggetto agente, il reato si consuma nel luogo in cui quest’ultimo incassa la somma e il Giudice competente è proprio quello di tale luogo.

Andrea Rosso

Fonti normative

Codice penale: articolo 640

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