Reati contro la Persona: Cosa Sono e Come si Classificano

Scopri cosa sono i reati contro la persona, come si classificano e quali pene sono previste. Una guida chiara e aggiornata per orientarti.

Il nostro Codice penale al Libro II “dei delitti in particolare” – dedica il Titolo XII ai delitti contro la persona. Questa è una categoria fondamentale del diritto penale e tutela i diritti inviolabili dell’individuo, quali la vita, l’integrità fisica, la libertà personale e l’onore.

Possiamo definire i reati contro la persona come qualsiasi condotta penalmente rilevante che lede o mette in pericolo beni giuridici riguardanti la sfera individuale dell’essere umano. Questi delitti mirano a garantire il rispetto della dignità umana, tutelando la libertà, la salute e l’identità della persona.

In base al bene giuridico tutelato dalle diverse fattispecie di reato, il codice penale individua quattro categorie:

  1. delitti contro la vita e l’incolumità individuale (Capo I) nei quali rientrano l’omicidio (art. 575 c.p.), l’infanticidio (art. 578 c.p.) le percosse e le lesioni personali (artt. 581 e ss. c.p.);
  2. delitti contro la maternità (Capo I bis inserito dall’art. 2 comma 1 Lett. E del D.Lgs n. 21/2018) che comprendono i reati di interruzione colposa di gravidanza e interruzione di gravidanza non consensuale (artt. 593 bis e ter c.p.);
  3. delitti contro l’onore (Capo II) nei quali rientra la diffamazione (art. 595 c.p.);
  4. delitti contro la libertà individuale; in questa categoria il Codice ha individuato una ulteriore classificazione ancora più specifica dividendo i delitti in sezioni ed in particolare:
    • Sezione I – delitti contro la personalità individuale nella quale rientrano ad esempio la riduzione o mantenimento in schiavitù servitù (art. 600c.p.), prostituzione e pornografia minorile (art. 600 bis e ss c.p), traffico di organi (art. 601 bis c.p.);
    • Sezione I bis – dei delitti contro l’eguaglianza (art. 604 bis e ter c.p.);
    • Sezione II – dei delitti contro la libertà personale tra i quali rientrano la violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), il sequestro di persona (art. 605 c.p.);
    • Sezione III – dei delitti contro la libertà morale in cui ritroviamo il reato di violenza privata (art. 610 c.p.), minaccia (art.612 c.p.) atti persecutori c.d. stalking (art. 612 bis c.p.);
    • Sezione IV – dei delitti contro la inviolabilità del domicilio (art. 614 e ss c.p.);
    • Sezione V – dei delitti contro la inviolabilità dei segreti (artt. 616 e ss c.p.);

Le pene variano a seconda della gravità del fatto: ad esempio per una minaccia semplice la sanzione è pecuniaria. Possiamo avere poi pene detentive brevi fino addirittura ad arrivare all’ergastolo nei casi più gravi, come per l’omicidio aggravato.

Il Codice Penale prevede inoltre circostanze aggravanti o attenuanti legate alla condizione della vittima o alle modalità dell’azione.

Cosa si intende per Reati contro la Persona

Definizione giuridica dei Reati contro la Persona

Nel sistema penale italiano, i reati contro la persona sono disciplinati dagli articoli 575 e seguenti del Codice Penale e rappresentano un insieme di delitti che ledono o mettono in pericolo i diritti fondamentali dell’individuo.

Questi diritti sono riconosciuti anche dalla Costituzione (artt. 2, 3, 13, 32, 27) e da fonti sovranazionali come la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La definizione giuridica si costruisce quindi attraverso un’analisi sistematica delle norme, finalizzata a garantire una protezione efficace della persona nella sua globalità, intesa come soggetto portatore di dignità, autonomia e inviolabilità.

La ratio di questa categoria di norme incriminatrici è l’esigenza di garantire la tutela dell’essere umano nella sua interezza fisica, psichica e relazionale e quindi di salvaguardare dei valori essenziali per una convivenza civile e democratica.

Il concetto di "persona" pertanto va inteso in senso ampio, includendo sia l’integrità fisica, sia quella morale (onore, reputazione), la libertà (personale, sessuale, di autodeterminazione), la salute e, ovviamente, la vita stessa.

Importanza della tutela della persona nel diritto penale

La tutela della persona costituisce un aspetto fondamentale del diritto penale moderno, che trova attuazione attraverso la punizione dei reati che ledono i diritti fondamentali della persona. Questa branca del diritto penale trova inoltre la sua giustificazione proprio nella necessità di difendere i beni essenziali per la vita in società. Sicchè il diritto penale interviene come extrema ratio, ossia come ultima difesa contro le violazioni più gravi dei diritti fondamentali dell’individuo. Proteggere la persona significa garantire il rispetto della dignità umana, impedendo che condotte violente, coercitive o umilianti possano compromettere l’autonomia o l’integrità del singolo.

Il Legislatore e le interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali cercano di restare sempre al passo con i tempi, adeguando le norme ai nuovi contesti sociali (un esempio è la violenza di genere o i reati informatici contro la persona c.d. “revange porn”).

Non bisogna infatti dimenticare che una delle funzioni del diritto penale è quella preventiva ed educativa; ciò rende necessario affermare con chiarezza che ogni individuo è titolare di diritti inviolabili e che ogni violazione sarà oggetto di sanzione.

Classificazione dei Reati contro la Persona

Reati contro la vita

I reati contro la vita – disciplinati nel Capo I del titolo XII del Libro II- sono la forma più grave di offesa alla persona, giacchè colpiscono un bene primario e irrinunciabile dell’esistenza umana: la vita.

La vita, quale diritto inviolabile tutelato dall’art. 2 della Costituzione, rappresenta il fondamento di ogni altro diritto e libertà: da qui deriva la massima rilevanza penale delle condotte che la sopprimono o ne mettono a repentaglio l’integrità.

Il delitto principale è l’omicidio (art. 575 c.p.), la cui norma punisce chiunque cagioni la morte di un essere umano. Ad esso seguono le fattispecie criminose aggravate, come l’omicidio volontario aggravato (art. 577 c.p.) o l’omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.), e ipotesi di reato attenuate, come l’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.), l’omicidio colposo (art. 589 c.p.) l’infanticidio (art. 578 c.p.) e l’istigazione al suicidio (art. 580 c.p).

In tutti questi casi, l’obiettivo del legislatore è duplice: reprimere la condotta lesiva e prevenire comportamenti potenzialmente pericolosi.

La repressione è attuata attraverso una risposta sanzionatoria particolarmente severa con pene che possono arrivare addirittura all’ergastolo.

Reati contro l’incolumità individuale

I reati contro l’incolumità individuale – sempre disciplinati nel Capo I- tutelano l’integrità fisica e psichica della persona da lesioni o pericoli concreti. La figura principale è quella delle lesioni personali (art. 582 c.p.), punite in maniera assai differente in base alla gravità del danno cagionato.

La norma, infatti, distingue tra lesioni lievissime, lievi, gravi o gravissime (art. 583 c.p.).

Rilevanti, oltre alle lesioni, sono anche le percosse (art. 581 c.p.), che consistono in atti violenti e offensivi ma non lesivi dell’integrità fisica del soggetto passivo/della vittima. Si pensi ad un pugno che provoca solo dolore ma non causa alcuna ferita o danno permanente a colui che lo riceve.

La tutela dell’incolumità individuale è rafforzata dalla possibilità di poter procedere d’ufficio (senza la querela della persona offesa) nei casi più gravi, a sottolineare la rilevanza pubblica dell’interesse protetto dalle norme in esame.

Reati contro la libertà personale

I reati contro la libertà personale – disciplinati dal Capo III, Sezione II- proteggono il diritto dell’individuo all’autodeterminazione, alla mobilità e all’inviolabilità fisica e psicologica. La fattispecie che funge da apripista di questa sezione è il sequestro di persona (art. 605 c.p.), che punisce, con la reclusione da sei mesi a otto anni, chiunque privi un soggetto della propria libertà personale.

Una delle ipotesi di reato tra le più gravi invece è certamente la violenza sessuale di cui all’art. 609 bis e ss. c.p.; detti reati sono posti a presidio di un diritto fondamentale quale quello della libertà sessuale intesa come possibilità di vivere la propria sfera affettiva e sessuale in modo libero e consapevole. La libertà sessuale, invece, è protetta contro qualsiasi atto compiuto senza il consenso, mediante violenza, minaccia o abuso di autorità.

Il consenso rappresenta infatti il fondamento della lecita relazione sessuale. Questi reati, spesso nascosti in quanto collegati a contesti familiari o affettivi, richiedono un intervento tempestivo e una sensibilità particolare da parte delle autorità giudiziarie e delle forze dell’ordine.

Reati contro la Vita

Omicidio

Il reato di omicidio è disciplinato nel nostro ordinamento dall’art. 575 c.p che punisce con la reclusione non inferiore a 21 anni chiunque cagioni la morte di un uomo. Esistono numerose circostanze aggravanti che, qualora sussistenti, modificano la pena arrivando all’ergastolo.

Esistono diverse forme di omicidio che si differenziano in base all’elemento psicologico che ha mosso il soggetto agente.

Ed invero, nell’omicidio volontario il soggetto attivo ha la volontà di uccidere cioè ha il preciso scopo di cagionare la morte di una persona. In questo caso la pena prevista è non inferiore ai 21 anni.

Nell’omicidio colposo (art. 589 c.p.), invece, l’evento morte è causato per negligenza, imprudenza o imperizia; si pensi al medico che effettua un intervento chirurgico e, per negligenza, causa la morte del paziente, oppure la morte di un soggetto lavoratore causata da violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro.

L’omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.) invece si verifica quando il soggetto agente non intendeva causare la morte, ma ha causato la lesione che ha portato la vittima alla morte.

Infanticidio e istigazione al suicidio

Nell’ambito dei reati contro la vita, all’art. 578 c.p. è disciplinato il delitto di infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale che si verifica quando la madre cagiona la morte del neonato nel momento immediatamente dopo il parto o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da uno stato di abbandono materiale o morale. È una fattispecie di reato autonoma rispetto all’omicidio comune, e la cornice edittale è più lieve: prevedendo una reclusione da 4 a 12 anni. Il legislatore considera le particolari condizioni psicologiche e fisiche della madre, riconoscendo una diminuzione della capacità di autodeterminazione. È un reato proprio in quanto può essere commesso solo dalla madre naturale.

Il delitto di istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.) punisce chi determina altri al suicidio o rafforza la decisione altrui, nonché chi fornisce i mezzi per attuarlo. La pena va da 5 a 12 anni, se il suicidio avviene, o da 1 a 5 anni se l’evento non si verifica.

La Corte Costituzionale, con la sentenza Cappato (n. 242/2019), ha introdotto una parziale depenalizzazione in casi specifici, aprendo un dibattito importante sul fine vita e la libertà individuale.

Ed invero, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dalle norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, “agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, e previo parere del comitato etico territorialmente competente.

Reati contro l’Incolumità Individuale

Lesioni personali

Il reato di lesioni personali è previsto e punito dall’art. 582 c.p. e punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni “chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente”. È un reato comune e a forma libera, quindi può essere commesso da chiunque e con qualsiasi tipo di condotta, anche omissiva.

La malattia è l’evento di reato ed è ciò che distingue questa ipotesi di reato dalla precedente e più lieve ipotesi delle percosse (art. 581 c.p.).

Le lesioni si distinguono in:

  • Lievissime quando la malattia ha una durata inferiore a 20 giorni, punibili a querela della persona offesa (comma due art. 582 c.p.)
  • Lievi quando la malattia ha una durata superiore ai 20 giorni (disciplinata dal primo comma dell’art. 582 c.p.)
  • Gravi quando la malattia ha una durata superiore ai 40 giorni o comporta un indebolimento permanente di un senso o un organo (art. 583c.p.)
  • Gravissime quando la malattia è probabilmente o certamente insanabile o comporta la perdita di un senso, di un arto o della capacità di procreare

Le predette distinzioni incidono ovviamente anche sul diverso trattamento sanzionatorio. Per malattia, secondo la giurisprudenza più recente, deve intendersi una perturbazione funzionale, un processo patologico, acuto o cronico che implichi una menomazione funzionale dell’organismo.

Percosse

Il reato di percosse è disciplinato dall’art. 581 c.p. e punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309 chiunque percuota un’altra persona senza provocare però una lesione personale nel corpo o nella mente, né l’idoneità a determinarla altrimenti si avrebbe il delitto di lesioni ex art. 582 c.p.

Le condotte materiali tipiche punite dalla norma incriminatrice sono gli atti materiali e ingiusti di violenza, posti in essere nei confronti del soggetto passivo/vittima senza che tuttavia ne derivi una malattia.

Le condotte devono essere commissive in quanto le omissioni non sono idonee a realizzare un atto violento contro l’altrui persona.

Altro requisito fondamentale è l’ingiustizia degli atti posti in essere, i quali per essere sanzionati secondo la normativa in esame devono essere posti in essere in una circostanza non consentita dalla legge, come potrebbe, ad esempio, avvenire in un incontro di boxe.

Rientrano in tale ipotesi di reato le seguenti condotte materiali: spintoni, tirate di capelli, schiaffi, strattonamenti e tutti gli altri gesti che provocano un dolore che deve essere apprezzabile ma senza causare alcuna alterazione funzionale;

Il delitto è procedibile a querela della persona offesa.

Reati contro la Libertà Personale

Sequestro di persona

Il sequestro di persona previsto e punito dall’art. 605 c.p. si configura quando un soggetto priva un altro della propria libertà personale, con qualsiasi mezzo: chiudendolo in un luogo, costringendolo a seguirlo o impedendogli di allontanarsi. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a otto anni, ma qualora il fatto sia commesso in danno di un ascendente o discendente o coniuge oppure da un pubblico ufficiale la cornice edittale prevede una reclusione da uno a dieci anni. Ed ancora, la pena è ulteriormente aumentata se la vittima è minorenne o se dal sequestro derivi la morte del minore.

Sono altresì previste anche ipotesi in cui le pene possono essere diminuite qualora vi sia da parte dell’imputato una particolare forma di “recesso attivo” come nel caso in cui l’imputato si attivi affinché il minore riacquisti la propria libertà oppure l’attività delittuosa non prosegua.

Minaccia e violenza privata

Il reato di minaccia (art. 612 c.p.) si verifica quando l’agente prospetta ad un altro soggetto un male ingiusto e futuro, con l’intento di incutere timore e di condizionare le sue scelte e la sua libertà psichica. La pena prevista è una multa fino a 1.032 euro, ma può aumentare a un anno di reclusione in presenza di aggravanti (uso di armi, più persone, motivi abietti).

La minaccia rilevante ai fini del reato può essere esplicita ma anche implicita (ad esempio un gesto) ma deve essere comunque un comportamento intimidatorio che possa compromettere la capacità del soggetto passivo di autodeterminarsi.

Il delitto di violenza privata (art. 610 c.p.) punisce chi costringe un’altra persona a fare, tollerare o omettere di fare qualcosa contro la sua volontà, usando violenza o minaccia. In questo caso la pena è più severa rispetto alla minaccia prevedendo una reclusione fino a quattro anni. Anche questo reato lede il diritto all’autodeterminazione della vittima e può esplicitarsi anche con atti non fisicamente violenti, ma comunque coercitivi (es. bloccare il passaggio, trattenere qualcuno contro la sua volontà, cambiare una serratura).

La differenza tra queste due ipotesi risiede nel fine perseguito dalle norme. Ed invero, nella violenza privata l’azione violenta o minacciosa non è direttamente rivolta alla persona offesa ma è finalizzata a costringerla a compiere o omettere un’azione contro la propria volontà; nella minaccia, invece, la prospettazione di un male ingiusto e imminente è diretta a intimorire proprio la persona offesa.

Reati contro la Libertà Morale e Sessuale

Violenza sessuale

La violenza sessuale prevista dall’art. 609 bis c.p.) punisce con la reclusione da sei a dodici anni “chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali”.

La norma successiva, l’art. 609 ter c.p., prevede inoltre una serie di circostanze aggravanti le quali determinano un aumento di pena qualora la violenza sessuale sia stata commessa da un genitore o tutore, con l’uso di armi o sostanze alcoliche, stupefacenti, da persona travisata o che simuli di essere un pubblico ufficiale, nei confronti di persona che non ha compiuto i diciotto anni, contro una donna in stato di gravidanza ecc..

All’ultimo comma della predetta norma sono previsti ulteriori e più gravi aumenti di pena se la vittima è minore degli anni 14 e degli anni 10.

Il concetto di "atti sessuali" è ampio e include ogni forma di contatto fisico a sfondo sessuale, anche non completo, come ad esempio toccamenti, palpeggiamenti, sfregamenti di parti intime, anche per un breve lasso temporale.

Il consenso è l’elemento centrale: la mancanza di consenso, anche senza resistenza fisica, può configurare il reato, specie se la vittima è in uno stato di inferiorità fisica o psichica.

Atti persecutori (stalking)

Il reato di atti persecutori, cosiddetto “stalking”, è disciplinato dall’art. 612 bis c.p. ed è stato inserito nel nostro ordinamento nel 2009, punisce chiunque ponga in essere una serie di comportamenti reiterati e molesti (telefonate, pedinamenti, minacce, appostamenti), che cagionino nella vittima ansia, paura e turbamento o fondato timore per la propria o altrui incolumità al punto da compromettere la sua vita quotidiana e modificarne le abitudini. La pena prevista è la reclusione da 1 a 6 anni e 6 mesi, ma è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge (sia separato che divorziato) o comunque da persona che è o è stata legata da una relazione affettiva con la vittima. La sanzione è aumentata anche se gli atti persecutori sono commessi con mezzi informatici o telematici – si penai ai vip che ricevono continue molestie da parte di un loro fan “stalker” - oppure se la vittima è un minore, una persona con disabilità. È un reato procedibile a querela, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità. Il termine per proporre la querela in questo specifico caso è di sei mesi. Ai fini della configurabilità del reato in parola, è necessario che le condotte poste in essere dal soggetto agente siano ripetute nel tempo, idonee a intimidire o condizionare profondamente la libertà della persona offesa, anche senza minacce esplicite. Nel 2019 con la Legge n. 69 così detto “Codice Rosso” è stata rafforzata la tutela delle vittime di atti persecutori e violenze prevedendo inasprimenti di pene, un’accelerazione dei procedimenti nonché fornendo misure di protezione concrete delle vittime (come l’allontanamento dell’autore degli atti persecutori dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima).

Infine è importante evidenziare che ancor prima che gli atti diventino persecutori ma quando sono già comportamenti che per persistenza, modalità e intensità possono provocare uno stato di timore e ansia alla vittima, o la costringono di fatto a modificare le proprie abitudini di vita, è possibile richiedere l’ammonimento del questore all’autore di tali condotte.

Per attivare questa procedura è necessario che la persona offesa presenti un esposto alla Questura locale, con l’indicazione dei fatti e atti persecutori posti in essere dall’autore e la prova degli stessi - ad esempio messaggi, foto, registro chiamate. Il Questore a sua volta procederà con una propria autonoma valutazione dei fatti esposti al fine di valutare se sussistano i presupposti per l’emissione di un ammonimento. È uno strumento di prevenzione con il quale si avverte il soggetto agente delle conseguenze legali del suo comportamento molesto.

Pene e Circostanze Aggravanti nei Reati contro la Persona

Pene principali previste

I reati contro la persona sono tra i più gravi nel nostro ordinamento e, di conseguenza, sono puniti con pene significative, che variano in base alla tipologia del reato e alle circostanze di fatto con cui viene posto in essere e alla conseguente sua gravità. Le pene principali previste sono la reclusione e la multa; più raramente in casi lievi, è prevista la pena alternativa della reclusione o della multa (ad esempio per le percosse lievi), in casi più gravi è prevista la pena congiunta della reclusione e della multa. A mero titolo esemplificativo: L’omicidio volontario è punito con la reclusione non inferiore a 21 anni, fino all’ergastolo, qualora contestato con circostante aggravanti. Le lesioni personali gravi o gravissime prevedono pene da 3 a 7 anni, fino a 12 anni in caso di lesioni permanentemente invalidanti. La violenza sessuale comporta la reclusione da 6 a 12 anni. Il sequestro di persona può arrivare fino a 8 anni, o di più se aggravato.

La pornografia minorile prevede la pena della reclusione da sei a dodici anni e la multa da € 24.000 a 240.000. La severità delle pene riflette il valore fondamentale che l’ordinamento riconosce ai diritti inviolabili della persona.

Circostanze aggravanti e attenuanti

Le pene per i reati contro la persona possono essere aumentate o diminuite in base alla presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, che incidono sulla gravità del fatto.

Esse consistono in fattori, situazioni ed elementi che connotano il fatto di reato in maniera più o meno grave. Sono elementi accessori al reato che è già perfetto.

Nel nostro Codice penale esistono circostanze aggravanti o attenuanti comuni o speciali.

Le circostanze aggravanti o attenuanti comuni sono quelle che determinano un aumento o una diminuzione fino ad un terzo della pena e possono essere applicati a tutti i reati. Esempi di aggravanti comuni possono essere: l’uso di armi, l’aver agito con crudeltà o per motivi abietti, l’avere approfittato di particolari circostanze di tempo e luogo o aver commesso il reato ai danni di un minore o in una condizione di vulnerabilità. Invece tra le circostanze attenuanti comuni possiamo ricordare: l’aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale, l’essersi comportati correttamente dopo il fatto (es. risarcimento, confessione) ed ancora la circostanza di essere stati provocati da parte della vittima.

Le circostanze aggravanti o attenuanti speciali sono quelle circostanze espressamente previste per alcuni reati.

Esistono anche circostanze ad efficacia speciale o ad effetto speciale per le quali la legge stabilisce pene di specie diversa o determina la pena in misura indipendente da quella ordinaria del reato, nonché quelle che determinano un aumento o una diminuzione della pena oltre un terzo.

Il giudice valuta caso per caso, e può applicare un aumento o una riduzione della pena, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge. Questo sistema garantisce una risposta penale più proporzionata e giusta.

Faq sui Reati contro la Persona

Quali sono i principali reati contro la persona?

I principali reati contro la persona includono l’omicidio, le lesioni personali, le percosse, la rissa, l’omissione di soccorso, la diffamazione, la prostituzione minorile, la pornografia minorile, violenza sessuale, il sequestro di persona, la minaccia, la violenza privata e gli atti persecutori (stalking), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, la tortura, violazione di domicilio.

Che differenza c'è tra lesioni personali e percosse?

Le percosse (art. 581 c.p.) consistono in atti violenti e offensivi ma non lesivi dell’integrità fisica del soggetto passivo/della vittima. Si pensi ad un pugno che provoca solo dolore ma non causa alcuna ferita o danno permanente. È necessario evidenziare che non basta qualsiasi dolore ma lo stesso deve essere apprezzabile.

Diversamente le lesioni personali (art. 582 c.p.) comportano un danno alla salute, una malattia anche lieve. Le lesioni sono punite più severamente delle percosse, poiché compromettono l’integrità fisica della persona in modo oggettivo e verificabile.

Quali pene sono previste per l'omicidio?

L’omicidio volontario (art. 575 c.p.) è punito con la reclusione non inferiore a 21 anni.

Qualora sussistano circostanze aggravanti previste dall’articolo 576 c.p. la pena può arrivare fino all’ergastolo, come nel caso di un omicidio compiuto nei confronti dell’ascendente o del discendente oppure contro un ufficiale o agente di polizia a causa del servizio ecc.

Per quanto concerne invece l’omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.) è punito con la reclusione da 10 a 18 anni.

Invece l’omicidio colposo (art. 589 c.p.) nella sua prospettazione base è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Come si denuncia un reato contro la persona?

La denuncia e la querela sono i due strumenti con cui è possibile segnalare all’Autorità giudiziaria un reato.

La denuncia può essere presentata da chiunque alla Polizia, ai Carabinieri o direttamente alla Procura della Repubblica e prevede la sola indicazione, descrizione di un fatto di reato.

Per alcuni reati però, ai fini della corretta istaurazione e prosecuzione di un procedimento penale, è necessario un atto di querela, non bastando una semplice denuncia, con il quale la persona offesa manifesta la propria volontà di voler perseguire penalmente l’autore del reato.

La querela deve essere presentata all’Autorità Giudiziaria in proprio o a mezzo avvocato entro 90 giorni dal fatto di reato o dalla conoscenza dello stesso.

La querela, pertanto, deve contenere, oltre alla descrizione dei fatti, anche una istanza di punizione dell’autore dei reati descritti, nonché la sottoscrizione della persona offesa.

Cosa si intende per violenza privata?

La violenza privata (art. 610 c.p.) consiste nel costringere, con violenza o minaccia, una persona a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la sua volontà. Detta fattispecie è punita con la reclusione fino a 4 anni ed a querela della persona offesa ma la norma prevede anche ipotesi di procedibilità d’ufficio come nel caso in cui il delitto è commesso nei riguardi di una persona incapace, per età o infermità.

È un reato posto a tutela della libertà di autodeterminazione dell’individuo.

Esempi di condotte tipiche possono essere il bloccare fisicamente qualcuno, minacciare un soggetto per impedire che sporga querela, costringere qualcuno a firmare un documento contro la sua volontà.

Avvocato Priscilla Ruzzi

Priscilla Ruzzi

Avvocato penalista - perfezionata in Scienze Penalistiche Integrate presso Università Federico II di Napoli. Difensore di ufficio presso la giurisdizione ordinaria, minorile e militare. Inizia ad esercitare la propria attività professi ...