Quando la diffamazione diventa penale?

Il reato di diffamazione è tipizzato dall’art. 595 c.p. e consiste nella condotta volta ad offendere e/o screditare la reputazione di un’altra persona. Il soggetto attivo del reato in esame può essere chiunque, in quanto reato comune.

diffamazione reato penale

Ai fini della configurabilità della fattispecie delittuosa in oggetto è necessario che la condotta sia posta in essere in assenza del soggetto passivo o che questi non sia in grado di percepire l’offesa. La pena prevista è la reclusione fino ad un anno o la multa fino ad euro 1032.

1. Requisiti per la sussistenza dell’ipotesi di diffamazione

La diffamazione ha come scopo la tutela dell’altrui reputazione ossia l’opinione sociale, la rispettabilità e l’onore della persona offesa all’interno del proprio contesto sociale e di vita.

Dunque, ai fini della configurabilità, il reato di diffamazione necessita di una serie di requisiti, quali:

  • assenza della persona offesa;
  • presenza di più soggetti idonei a recepire le dichiarazioni;
  • dichiarazioni lesive ed offensive riguardanti la persona offesa.

Suddetti requisiti consentono di distinguere la diffamazione dal reato di calunnia, il quale si configura nell’ipotesi in cui il soggetto passivo venga incolpato ingiustamente della commissione di un determinato reato e dall’ingiuria recentemente depenalizzata, la quale consiste nelle dichiarazioni offensive rivolte dal soggetto agente al soggetto passivo in sua presenza.

2. Quando la diffamazione diventa un reato penale?

Affinché una qualsivoglia dichiarazione, posta in essere con qualsiasi mezzo, sia sussumibile nel delitto di diffamazione è necessario che sia stata recepita come offensiva da coloro che l’hanno percepita.

Detto ciò, in quanto reato perseguibile a querela di parte, è necessario che la persona offesa, messa a conoscenza delle dichiarazioni lesive del proprio onore, sporga querela nei confronti del soggetto agente entro tre mesi dalla conoscenza della commissione del fatto.

La norma tutela l’altrui reputazione e l’interesse dello Stato all’integrità morale della persona, all’onore e alla dignità personale di cui l’individuo gode nel contesto sociale in cui vive e che è oggetto di lesione tutte le volte che le affermazioni diffamatorie non possano essere ricondotte a legittime manifestazioni della libertà di pensiero, così come sancita ex art. 21 della Costituzione.

3. Diffamazione aggravata

Le sanzioni previste sono la reclusione fino ad un anno o la multa fino ad euro 1032, aumentate nel caso in cui sussistano una o più circostanze aggravanti di cui all’ art. 595 c. 1 c.p.

Ad esempio, una circostanza aggravante è rappresentata dall’offesa arrecata per mezzo stampa, pubblicità o atto pubblico. In questo caso, l’art. 595 c. 5 c.p. prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa non inferiore ad euro 516.

Negli ultimi anni la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che anche l’offesa pubblicata attraverso un social network integri un’ipotesi di diffamazione aggravata di cui all’art. 595 co. 3 c.p., poiché si tratta di una condotta potenzialmente idonea a raggiungere un numero indefinito di persone, aggravando la capacità diffusiva del messaggio offensivo per l’altrui reputazione (Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza n. 50/2017).

Fonti normative

Art. 595 c.p.

Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza n. 50/2017

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