L’ingiuria nei social network

L’ingiuria è una manifestazione di disprezzo, attraverso qualsiasi mezzo, nei confronti di una persona, che vada a ledere il suo onore o decoro. Un commento offensivo sui social network può essere considerato come un’ingiuria? Quali sono le conseguenze?

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1. Che cos’è l’ingiuria

L’ingiuria è una condotta che ha per obiettivo quello di offendere l'onore o il decoro di una persona. In termini pratici, si configura come il c.d. “insulto”, con cui si vuole offendere le qualità morali di una persona. La caratteristica principale è la presenza del solo destinatario dell’ingiuria nel momento in cui la facciamo. In altre parole, se l’offesa verso una persona è rivolta con la persona assente o in una situazione in cui sia impossibile l’accesso a quell’informazione, l’ingiuria non sussiste. Ciò distingue l’ingiuria dalla diffamazione, che necessita di una moltitudine di persone come destinatari e una singola persona come vittima.

Un esempio concreto sui social network può essere l’offesa rivolta in una chat privata. Dato che la figura del destinatario e della persona offesa coincidono, ci potranno essere gli estremi per l’ingiuria. Quali possono essere le conseguenze di tale atto? Scopriamole insieme!

2. Risarcimento del danno

La prima conseguenza è la possibilità da parte di colui che è stato offeso di chiedere il risarcimento del danno dinanzi al giudice civile. Per raggiungere questo risultato, è necessario dimostrare l’esistenza di un’”ingiuria” e che ciò abbia provocato il danno. Quali sono i limiti? E come si prova? In primo luogo, bisogna specificare che colui che subisce il danno ha l’onere della prova della condotta, vale a dire che deve portare elementi a sostegno dell’esistenza dell’ingiuria e del danno. In secondo luogo, la condotta ingiuriosa non deve essere promossa oltre i 5 anni da quando sia accaduta (c.d. prescrizione). Nel caso dei social media, la “prova” dell’esistenza dell’ingiuria è più facile da portare rispetto a quella prevista nel “mondo reale”. Infatti, lo screenshot dell’ingiuria risulterà sufficiente per dimostrarla. La sussistenza del “danno”, invece, dovrà essere oggetto di valutazione da parte del giudice, il quale dovrà decidere caso per caso, facendo riferimento anche a qualche sentenza passata. Possiamo citarne qualcuna - le espressioni “bastardo” e “mascalzone” in quanto lesive dell’onore e della reputazione altrui. Tuttavia, colui che commette l’ingiuria non risponderà solamente del risarcimento del danno, bensì dovrà pagare una sanzione pecuniaria. Vediamo in cosa consiste!

3. Sanzione pecuniaria civile

Se il giudice riconosce il danno alla vittima dell’ingiuria, questo comminerà una sanzione pecuniaria, la cui riscossione andrà a beneficio delle casse dello Stato. In altre parole, l’autore non dovrà limitarsi a corrispondere il risarcimento del danno, ma anche una somma che va dai 100€ agli 8000€ allo Stato. La quantità della somma è determinata dal giudice civile tenendo conto determinati criteri, come la gravità della violazione e la reiterazione dell'illecito. La depenalizzazione del reato di “ingiuria” ha escluso l’applicazione delle norme penali. Tuttavia, un certo margine di azione è rimasta. Può un soggetto vittima di ingiuria sporgere querela a una persona che l’ha ingiuriato?

4. Eventuali ripercussioni penali

Sebbene l’ingiuria non sia più considerato di per sé un reato, ciò non implica che non ci potrebbero essere ripercussioni penali. Infatti, un’offesa nei confronti di una persona, soprattutto sui social network, può avere altre conseguenze. Pensiamo a un’ingiuria che avviene sulla bacheca, leggibile da tutti. In questo caso, abbiamo che l’unico a leggere l’ingiuria non sia il destinatario, bensì si allarga anche a una moltitudine di persone. Conseguentemente, vi potrebbero essere gli estremi per il reato di diffamazione.

Un altro esempio, è il caso di ingiurie molteplici e reiterate, in cui potrebbero esserci gli estremi per il reato di minacce.

In questo caso, il soggetto vittima di questa condotta potrà sporgere querela presso un qualsiasi comando dei Carabinieri. In questo caso, l’ordinamento perseguirà la persona che ha commesso il reato di “diffamazione” e/o “minacce”.

Giuseppe Matteo Miroddi

Fonti normative

D.lgs n° 7/2016

Art. 595 c.p.

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