Rischi di un'operazione e informazione da parte del medico

Il medico, prima di operare, deve rappresentare tutti i pro e i contro di un’operazione e illustrare le diverse modalità di intervento senza interferire con la scelta presa dal soggetto in causa.

medico obbligato a dichiarare rischi operazione

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1. Quali obblighi ha un medico prima di effettuare un’operazione?

Il paziente, una volta informato dei rischi dell’operazione dal medico, deve esprimere il proprio consenso informato. Quest’ultimo, è l’estrinsecazione dell’accettazione fatta dal paziente relativamente al trattamento sanitario che gli viene proposto. Attraverso questo strumento, il paziente esprime la propria volontà e autorizza il medico a effettuare un determinato trattamento sanitario che lo riguarda.

Il consenso informato tutela i diritti fondamentali del paziente e la sua dignità. Quest’ultimo, ha il diritto e il dovere di ottenere tutte le informazioni disponibili sulla propria salute, per poter scegliere liberamente se sottoporsi o no a un determinato trattamento.

Il predetto consenso è un presupposto dell’attività sanitaria poiché il medico o l’operatore, in mancanza del consenso informato, non potrà compiere nessuna attività sanitaria. Così non fosse e il medico procedesse senza il consenso informato, l’attività svolta sarebbe illegale, indipendentemente dai risultati ottenuti. Se ciò si verificasse conseguirebbero per il medico sia una responsabilità disciplinare sia una responsabilità penale e civile da parte sua e della struttura sanitaria che prende in carico il paziente. Lo ha detto espressamente la giurisprudenza a più riprese.

A detta regola v’è un’eccezione: “fuori dei casi di intervento necessario il medico nell’esercizio della professione non può, senza valido consenso del paziente, sottoporre costui ad alcun trattamento medico-chirurgico suscettibile di porre in grave pericolo la vita e l’incolumità fisica” (Cassazione, Sezione III, 25 luglio 1967, n. 1945).

2. Corretta informazione e consenso a regola di legge

La giurisprudenza ha risposto in modo chiaro a questo quesito affermando che “Il professionista ha il dovere d’informare anche sulle eventuali ragioni che possono rendere inutile la sua prestazione in relazione al risultato; in particolare, per il chirurgo estetico detto dovere comprende, oltre la prospettazione dei possibili rischi del trattamento suggerito, anche la effettiva conseguibilità o meno del miglioramento estetico desiderato dal cliente in relazione alle esigenze della sua vita professionale e di relazione” (Cassazione Civile, 8 agosto 1985, n. 4394). Nonostante le modifiche legislative sulla materia, quanto affermato nella suddetta sentenza è ancora validissimo.

Ma v’è di più. La giurisprudenza ha ritenuto l’informazione del paziente “condizione indispensabile per la validità del consenso, che deve essere consapevole, al trattamento terapeutico e chirurgico, senza del quale l’intervento sarebbe impedito al chirurgo tanto dall’art. 32 comma 2 della Costituzione, a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, quanto dall’art. 13 cost., che garantisce l’inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica, e dall’art. 33 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, che esclude la possibilità di accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità (art. 54 c.p.)” - (Cassazione Civile, Sezione III, 25 novembre 1994, n. 10014).

Juri Armani, AvvocatoFlash

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