Consenso informato: che cos’è?

Il consenso informato è l'accettazione che il paziente deve esprimere per poter essere oggetto di trattamento sanitario. Cosa succede se non viene sottoscritto?

consenso informato

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1.Che cos’è il consenso informato?

Il consenso informato è il documento con il quale l’esercente di professione sanitaria informa in modo completo, aggiornato e comprensibile il paziente del suo stato di salute e delle cure, che andrà ad affrontare. Il consenso informato ha per obiettivo la piena autodeterminazione e libertà di scelta del paziente del trattamento sanitario non obbligatorio.

Inoltre, il consenso informato è obbligatorio e, senza di esso, l’esercente di professione sanitaria non potrà intervenire in alcun modo sul paziente.

Infatti, il paziente potrà rifiutare o accettare le cure oggetto del consenso e, persino, revocare le volontà espresse precedentemente in ogni momento.

Il consenso informato deve contenere:

  • le condizioni di salute del paziente;
  • la diagnosi, la prognosi, i benefici e i rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati;
  • le possibili alternative e conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia

 

1.2 Disciplina del consenso informato

Il consenso informato è regolato dalla legge n° 219/2017. Si pone come attuazione del principio costituzionale dell’impossibilità di essere obbligato a un determinato trattamento sanitario.

1.3 Forma del consenso informato

L’espressione della volontà del paziente deve essere, in linea di principio, in forma scritta e deve essere sottoscritta dallo stesso paziente se è maggiorenne e capace di intendere e di volere. Tuttavia, questa disciplina cambia qualora il paziente sia minorenne, incapace o interdetto. A questo proposito, possiamo distinguere:

  • minorenne - la sua volontà di essere sottoposti a un trattamento sanitaria sarà manifestata dal genitore o dal tutore, attraverso la sottoscrizione del loro consenso al trattamento sanitario;
  • incapace - è la persona che non è in grado, temporaneamente o permanente, di intendere e di volere. Un esempio è la vittima di un incidente che è caduto in coma oppure una persona anziana con demenza senile. In questo caso, se l’incapace ha nominato un amministratore di sostegno o il coniuge o altra persona di fiducia, quest’ultima potrà agire per interesse dell’incapace;
  • interdetto - l’accettazione o il rifiuto sono espressi dal tutore o dall’amministratore di sostegno secondo la volontà dell’interdetto e tenendo conto della tutela della sua salute psicofisica e della vita personale nel pieno rispetto della propria dignità.

In tutti e tre i casi summenzionati, il potere del rappresentante legale non è senza limiti. Infatti, quest’ultimo non potrà rifiutare un trattamento che vada a ledere lo stato di salute dell’incapace o dell’interdetto. Qualora lo facesse, il medico potrà chiedere al giudice tutelare di agire al posto dei genitori/tutori, autorizzando così il trattamento sanitario.

1.4 Specificità per trattamenti medici

Fin qui, abbiamo parlato dei trattamenti di ogni esercente della professione sanitaria. Tuttavia, vi è una certa specificità di trattamenti di natura medica da cui il paziente non si può esonerare e, quindi, un suo eventuale rifiuto sarebbe nullo. Questi casi sono i trattamenti:

  • obbligatori - che la legge identifica, tra gli altri, in malattie mentali, vaccinazioni obbligatorie e isolamento per malattie infettive;
  • derivanti da stato di necessità - è l’esempio del ricovero d’urgenza di una persona incosciente in un ospedale. In quel caso, non sarà necessario il consenso informato;
  • palliativi - in ogni caso, il medico deve garantire una terapia che allievi il dolore del paziente. L’eventuale rifiuto da parte del medico dovrà essere motivato nella cartella clinica del paziente.

Inoltre, il medico non potrà intraprendere un accanimento terapeutico nei confronti del paziente con una prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte. Conseguentemente, il medico non potrà ostinarsi a una somministrazione delle cure e ricorso a trattamenti inutili e sproporzionati.

1.5 Validità

La validità del consenso si pone solamente nel rapporto tra paziente e medico. Il consenso del trattamento permette al paziente di poter accettare o rifiutare liberamente il trattamento che dovrà subire. È una dichiarazione sempre modificabile, in quanto è sempre revocabile.

Tuttavia, il consenso informato non si pone a tutela solamente del paziente, bensì la sua accettazione o rifiuto implica delle conseguenze anche nei confronti del medico. Quest’ultimo, infatti, sarà obbligato, a prescindere dalla decisione del paziente, a rispettare la sua volontà.

In caso di rifiuto da parte del paziente, all’esercente della professione sanitaria non potranno essere chiesti i danni, né potrà essere querelato. Allo stesso tempo, il medico non potrà trattarlo.

In caso di accettazione - l’esercente continuerà a essere eventualmente responsabile in caso di danno provocato al paziente dalla sua attività.

1.6 Onere di prova

L’assenza o l’insufficienza di informazioni nel consenso espresso potrebbero rendere il medico responsabile del pagamento di risarcimento del danno o penalmente.

Infatti, il paziente avrà l’onere della prova di dimostrare che l’assenza o la carenza del consenso informato ha comportato:

  • danno alla salute - che sussiste solamente se il paziente riesce a dimostrare che, qualora fosse stato correttamente informato, non avrebbe accettato di sottoporsi al trattamento sanitario;
  • danno da lesione del diritto all’autodeterminazione - sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale, diverso dalla lesione del diritto alla salute. Un esempio pratico è un paziente sottoposto a un’operazione chirurgica senza esser stato sufficientemente informato sui possibili dolori post-operazione. Il turbamento dovuto dalla mancata informativa circa questi possibili dolori può essere oggetto di valutazione monetaria per il risarcimento del danno.

Giuseppe Matteo Miroddi

Fonti normative

Legge n° 219/2017: Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.

Cassazione - Sentenza 22 dicembre 2017 - 23 marzo 2018, 7248

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