Differenza tra bancarotta fraudolenta e semplice

La bancarotta, disciplinata dalla Legge Fallimentare, è quel reato commesso dall’imprenditore dichiarato fallito il quale ha leso colposamente o fraudolentemente le ragioni dei creditori.

bancarotta semplice e fraudolenta differenza

È disciplinata dalla c.d. Legge Fallimentare, R.D. n. 267/1942, modificata dal D.L. n. 59/2016, convertito in L. n. 119/2016. Con il reato di bancarotta il Legislatore tutela l’interesse patrimoniale dei creditori. Tale reato ha origini molto antiche, coincidenti con lo sviluppo dei traffici e degli scambi commerciali. Di seguito verranno esaminati i presupposti per la configurabilità del reato di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta e le relative differenze in tema di sanzioni.

1. La bancarotta semplice

La bancarotta semplice è disciplinata dagli artt. 217 e 224 della Legge Fallimentare. Nella variante semplice la condotta dell’imprenditore fallito consiste nell’aver: o sostenuto spese personali o per la propria famiglia eccedenti la propria condizione economica; o consumato gran parte del proprio patrimonio in operazioni imprudenti; o compiuto operazioni imprudenti atte a ritardare il fallimento; o aggravato il proprio dissesto economico, non richiedendo la dichiarazione del proprio fallimento; o omesso di soddisfare le obbligazioni assunte con un precedente concordato preventivo o fallimentare; o tenuto irregolarmente od omesso di tenere i libri e le scritture contabili prescritte dalla legge dalla data di inizio dell’impresa o durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento.

2. La bancarotta fraudolenta

La bancarotta fraudolenta è disciplinata dagli artt. 216 e 223 della Legge Fallimentare. Nella bancarotta fraudolenta la condotta dell’imprenditore fallito consiste nell’aver: o distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i beni con l’intento di recare pregiudizio ai creditori; o esposto o riconosciuto passività inesistenti; o distrutto o falsificato i libri e le scritture contabili con l’intento di procurare a sé o agli altri un ingiusto profitto, in pregiudizio dei creditori.

L’art. 216 L. Fall. individua tre diverse ipotesi di bancarotta fraudolenta:

  • Bancarotta patrimoniale: si configura nel momento in cui l’imprenditore fallito riduce l’attivo patrimoniale dell’azienda attraverso condotte di distruzione, occultamento, dissimulazione, distruzione, dissipazione in tutto o in parte del patrimonio; ovvero nel caso in cui integri il passivo, attraverso l’esposizione o il riconoscimento di passività inesistenti.
  • Bancarotta documentale: si configura laddove l’imprenditore fallito, al fine di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, distrugge, falsifica o sottrae i libri o altre scritture contabili; ovvero nel caso in cui per le medesime finalità, tiene per sé tali documenti.
  • Bancarotta preferenziale: si configura nel caso in cui l’imprenditore prima o durante la procedura fallimentare, con lo scopo di favorire qualcuno dei creditori, a danno degli altri, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione. La peculiarità di tale fattispecie di bancarotta attiene anche all’interesse presidiato dalla norma incriminatrice, ossia la c.d. par condicio creditorum (parità di trattamento dei creditori, salve le cause legittime di prelazione).

3. Differenze tra i due tipi di bancarotta

La differenza tra le due fattispecie di reato, evidentemente, risiede nella gravità degli atti e dei fatti commessi dall’imprenditore fallito. La differente gravità degli atti commessi nelle due fattispecie di reato comporta, conseguentemente, un differente trattamento sanzionatorio. Infatti, il reato di bancarotta semplice è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni, mentre il reato di bancarotta fraudolenta è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni, salve altre pene accessorie.

Sia per la bancarotta semplice che per quella fraudolenta è prevista, infatti, l’inabilitazione dall’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. La differenza risiede nell’arco temporale di estensione delle predette pene accessorie: o per la bancarotta semplice, per un periodo massimo di due anni; o per la bancarotta fraudolenta, dieci anni.

Un’ulteriore distinzione tra le due fattispecie concerne l’elemento psicologico: il legislatore, infatti, distingue nella disciplina l’intento fraudolento ovvero il mero atteggiamento incauto del soggetto. Ciò emerge chiaramente dagli artt. 216 e 217 L.F.: infatti, in caso di bancarotta fraudolenta, l’imprenditore agisce con volontà ed è cosciente degli effetti che deriveranno della sua azione o della sua omissione; mentre, in caso di bancarotta semplice, l’imprenditore ha una condotta meno “grave”, determinata dalla sua imprudenza.

4. Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della L. n. 155/2017, è stato pubblicato in G. U. n. 38/2019 e sarebbe dovuto entrare in vigore in data 15 Agosto 2020 (fatta eccezione per alcune disposizioni, già in vigore dal 2019); però, con il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, il c.d. Decreto Liquidità, l’entrata in vigore è stata posticipata al 1° Settembre 2021.

Tale Codice, prevede, nel Titolo IX (“Disposizioni penali”), la nuova disciplina della bancarotta; pertanto, dal momento della sua entrata in vigore, la bancarotta fraudolenta e semplice sono disciplinate rispettivamente dall’art. 322 e 323 del medesimo decreto legislativo e non più dalle disposizioni della Legge Fallimentare. Inoltre, gli artt. 329 e 330 del D. Lgs 14/2019 indicano rispettivamente i fatti di bancarotta fraudolenta e semplice, in sostituzione di quanto stabilito dagli artt. 223 e 224 della Legge Fallimentare, ossia individuano gli altri soggetti a cui si estendono le pene previste per i reati suddetti, quali amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società in liquidazione giudiziale.

È importante sottolineare, però, che le nuove disposizioni in materia di bancarotta, sopracitate, non determinano l’abrogazione o riformulazione della normativa prevista dalla precedente Legge Fallimentare, bensì apportano una mera modifica al concetto di “fallimento” o “procedura fallimentare”, che viene sostituito dal termine “liquidazione giudiziale”.

Fonti normative

  • Legge Fallimentare, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267: artt. 216, 217, 223 e 224;
  • Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza,
  • D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14: artt. 322, 323, 329 e 330.

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