Colpa medica: quando il dottore è responsabile. Breve guida

Responsabilità medica, le novità attuate dalla recente Legge Gelli Bianco.

1. Introduzione

In Italia viene spesso utilizzato il termine “malasanità” per indicare fenomeni molto diversi tra loro come, ad esempio, l’errore medico, le cure o pratiche superflue, la cattiva gestione della sanità pubblica e la corruzione, i furti e la continua ed incessante speculazione. 

Il fenomeno principale è quello derivante dall’errore medico che mina la salute e l’integrità psico-fisica del paziente. 

I numeri, purtroppo, sono impietosi. Dalle segnalazioni pervenute dal Tribunale per i diritti del malato-Cittadinanzattiva, si registrano numerosi errori medici suddivisi in errori terapeutici (58.3%) ed errori diagnostici (41.7%). 

Negli ultimi anni, per evitare il dilagare della malasanità e tutelare l’interesse sia del medico che del paziente, è stata pubblicata in G.U. il 17 marzo 2017 la legge Gelli-Bianco in tema di “disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” che ha sostituito la nota legge n. 189 del 2012 (legge Balduzzi) al fine di adeguare i profili di responsabilità civile e penale degli operatori del settore medico e sanitario. 

1.1 Le novità apportate dalla Legge Gelli Bianco 

Questa legge segna una fondamentale tappa in ambito medico-sanitario in quanto legifera su molteplici temi, tra i quali:

  • la sicurezza delle cure e del rischio sanitario
  • la responsabilità dell’esercente, 
  • la professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata
  • le modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità medica. 

Inoltre, all’art. 14, è previsto il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Si stabilisce che la gestione del Fondo è affidata alla Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) e deve essere alimentato da un contributo annuale, versato al bilancio dello Stato, da parte delle compagnie autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per i danni causati da responsabilità sanitaria.

Tra le novità apportate da questa legge bisogna segnalare la possibilità della disposizione di un doppio binario, ovvero l’accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa ex art. 696-bis c.p.c. e procedimento di mediazione ex D.L.vo 28/2010, rendendo la pratica stragiudiziale maggiormente deflattiva; ed ha ulteriormente introdotto un “obbligo assicurativo” per tutte le strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche e private.

2. Quando e come individuare l’errore medico

Ma, andando per gradi, bisogna concepire dove nasce e quando si può parlare di errore e colpa del medico e conseguente rischio e danno per il paziente. La casistica è ampia e complessa. 

Vediamo insieme in quali casi è possibile fare causa per un errore medico:

  • quando si effettua una diagnosi ritardata, e se si riesce a provare che il ritardo ha pregiudicato lo stato di salute del paziente;q
  • quando si effettua una diagnosi errata;
  • quando si sbaglia un intervento chirurgico;
  • quando le cure dopo un intervento sono insufficienti o palesemente errate;
  • quando non si effettuano gli esami che avrebbero potuto e dovuto chiarire la patologia del paziente.

La differenza tra colpa lieve e colpa grave esiste, ma il confine non è netto e non possiamo individuare questa sfumatura in modo oggettivo. La presenza degli elementi che causano il comportamento colposo sussiste quando è presente:

  • negligenza: ossia superficialità, disattenzione, incuria, omissione del compimento di una azione doverosa;
  • imprudenza: che può riferirsi alla condotta avventata del medico che, pur consapevole dei rischi, decide comunque di procedere con una specifica pratica;
  • imperizia: la quale coincide con l’insufficiente preparazione professionale e mancanza di abilità dovute dalla mancanza della necessaria esperienza.

La colpa grave, invece, consiste nella violazione di norme che il medico non poteva ignorare e che era tenuto ad osservare quali espressioni di legge o di un'autorità pubblica, disciplinanti specifiche attività o il corretto svolgimento delle procedure sanitarie. Si limitava pertanto la responsabilità medica solamente a casi di colpa grave intesa in senso assai limitato.

In conseguenza di ciò, la legge Gelli riafferma il ruolo delle linee guida come termine di confronto per stabilire la responsabilità medica. Citando letteralmente la legge “le linee guida per le pratiche terapeutiche costituiscono un sapere scientifico e tecnologico codificato, che funge da guida per orientare facilmente le decisioni terapeutiche, per uniformare le valutazioni e minimizzare le decisioni soggettive del medico curante”.

3. La responsabilità penale del medico e le linee guida

Secondo la nuova normativa, quindi, un operatore che causa lesioni personali o la morte del paziente per inesperienza o per mancanza di competenze, non può essere accusato penalmente per lesioni o per omicidio colposo se ha rispettato le linee guida previste. In particolare, le linee guida, validate e pubblicate online dall’Istituto superiore di sanità, servono a:

  • aumentare la qualità del servizio;
  • instaurare un equilibrio tra costi ed idonea assistenza medica;
  • diminuire i rischi in maniera sensibile;

La riforma Gelli-Bianco interviene ad abrogare l’art. 3, legge Balduzzi per inserire l'art. 590-sexies (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario) con cui è eliminato il riferimento alla colpa lieve in precedenza richiamato, limitando la scriminante ai casi di colpa per imperizia. Negligenza e imprudenza, altresì, determinano in ogni caso la punibilità del sanitario anche se la sua condotta era in linea con le indicazioni guida, lasciando il tema della colpa medica privo di certezze interpretative. 

E’ necessario precisare, peraltro, che la norma in esame si riferisce solo ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose, rimanendo esclusi dalla sua applicazione gli altri reati, Indubbiamente una delle novità più importanti della L. n. 24/2017 è data dall'art. 6 che riforma la responsabilità penale del medico

Cinque anni prima la legge Balduzzi aveva previsto, per la prima volta, la non punibilità del fatto colposo del medico in presenza del rispetto delle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica e della colpa lieve (art. 3).

Ulteriori modifiche sono date dal fatto che in caso di lesioni gravi o morte del paziente, non è più il professionista a dovere dimostrare di avere agito correttamente senza sbagliare, ma è la parte lesa a dovere fornire le prove della colpevolezza.

Inoltre, la prescrizione per fatti di presunta malasanità si accorcia da 10 a 5 anni, quindi un soggetto danneggiato ha meno tempo per intraprendere un’azione legale

4. Analisi e considerazioni finali

In sostanza rispetto alla Legge Balduzzi con la Legge Gelli Bianco cambia così sia la responsabilità penale dei medici, esclusa per imperizia, laddove il sanitario riesca a dimostrare di essersi attenuto alle linee guida, che la responsabilità civile, ridefinita sulla base di responsabilità specifiche distinguendo tra tutti coloro che operano a qualsiasi titolo presso una struttura sanitaria, che risponderanno nei confronti dei pazienti solo ai sensi dell’art. 2043 c.c.; dall’altro ci sono le strutture sanitarie, private o pubbliche che risponderanno per responsabilità contrattuale.

Detto in altri termini, poiché l’errore umano rappresenta sempre il punto di emersione della concatenazione causale di una molteplicità di fattori, riconducibile a fatti attivi e/o commissivi, occorre che i diversi atti dell’attività sanitaria siano strutturati in protocolli organizzativi adeguati a minimizzare il rischio di errore. 

Ed è proprio questo l’ambizioso tentativo che il recente intervento normativo intende realizzare. A questo scopo diviene necessario stravolgere radicalmente l’atteggiamento da tenere nei confronti dell’errore: non più accidente da nascondere ma evenienza da analizzare in funzione preventiva per evitare reiterazioni, in tal modo l’errore diventa occasione per migliorare gli assetti organizzativi esistenti e progettare nuove soluzioni maggiormente efficienti.

 

Michele Rabasco

 

Fonti normative

Legge 8 marzo 2017, n. 24, Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. (GU Serie Generale n.64 del 17-03-2017);

La responsabilità sanitaria, guida operativa alla riforma Gelli (L. 8 marzo 2017, n. 24), La Tribuna;

Professione medica e procedimento penale: le novità dopo la legge n. 24/2017, Di Bitonto M.L, Cassazione Penale, fasc. 10, 1 ottobre 2017;

Codice civile: art. 2043;

Codice procedura penale: Artt. 590 sexies, 696 bis.