Come gestire al meglio una separazione: 5 cosa da sapere

La separazione coniugale, comporta la sospensione temporanea degli effetti derivanti dal matrimonio, tra i coniugi, in previsione di una loro possibile futura riconciliazione. Ecco come gestirla al meglio!

1. La separazione tra coniugi

L'argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema della separazione personale tra i coniugi, e più precisamente alcuni aspetti da considerare quando ci si voglia separare.
I coniugi, qualora venga meno la comunione materiale e spirituale tra loro, possono rivolgersi al giudice, affinché accertata l’improseguibilità del rapporto matrimoniale, ne dichiari la separazione e disponga sull’affidamento e mantenimento della prole e lo scioglimento della comunione legale oppure accordarsi tra loro stragiudizialmente.
Detto ciò, vediamo gli aspetti da considerare nella separazione coniugale.

1.1 Come si può richiedere la separazione?

I coniugi, possono richiedere la separazione, ricorrendo all’autorità giudiziaria oppure stragiudizialmente, attraverso la negoziazione assistita o dichiarazioni rese davanti al sindaco.

La procedura contenziosa può essere di due tipi:

Entrambe le procedure, prendono avvio col deposito del ricorso dinanzi al tribunale (solitamente, dell’ultima residenza comune), e successivamente all’udienza presidenziale, i coniugi, assistiti dal proprio avvocato, vengono ascoltati al fine di tentarne la conciliazione. 

Ove questa non avvenga:

  • nella separazione consensuale, il giudice accertato che le condizioni indicate nell’accordo di separazione, non siano contrarie ai loro diritti ed obblighi, provvede con decreto alla sua omologazione;
  • nella separazione giudiziale, il presidente adotta i provvedimenti urgenti nell’interesse dei coniugi e della prole, e rimette le parti dinanzi al giudice istruttore per lo svolgimento del procedimento nel merito, definito con sentenza, appellabile nei termini ordinari.
Le procedura stragiudiziali, invece si distinguono in:
  • negoziazione assistita: ossia un accordo sottoscritto da entrambi i coniugi, in presenza del proprio difensore, per addivenire alla separazione, evitando il ricorso al giudice. L’accordo di separazione coniugale, tramite negoziazione assistita, deve essere presentato al pubblico ministero, affinché ne accerti la regolarità rispetto ai diritti e doveri dei coniugi e successivamente concede il nulla osta per la trascrizione. In presenza di figli minori oppure maggiorenni incapaci d’agire o non in grado di sostenersi, oltre al controllo del pubblico ministero, è necessario l’accertamento anche del presidente del tribunale, il quale dapprima ascolta i genitori e poi concede il nulla osta. Nei dieci giorni successivi, l’avvocato, trasmette all’ufficiale di stato civile, ove il matrimonio fu iscritto o trascritto, la copia dell'accordo, affinché provveda alla trascrizione.
  • dichiarazioni dinanzi al sindaco: i coniugi possono esprimere la volontà di separarsi, dinanzi al sindaco, in qualità di pubblico ufficiale, confermando tale intenzione nei successivi trenta giorni. Tale procedura, è possibile, solo in assenza di figli minori oppure maggiorenni incapaci o non autosufficienti economicamente.

1.2 Quali sono i tempi della separazione?

Le tempistiche della separazione, non possono essere indicate precisamente, in quanto influenzate dalla complessità delle questioni da risolvere e dal livello di conflittualità esistente tra i coniugi.
 
Le procedure giudiziali, possono concludersi all’incirca:
  • entro 6 mesi, dall’avvio della procedura all’omologazione, nel caso di separazione consensuale;
  • entro 3-4 anni, nel caso di separazione giudiziale, trattandosi di un giudizio ordinario, in cui vanno richiesti ed espletati i mezzi probatori e successivamente la fase decisoria.

Le procedure stragiudiziali, richiedono meno tempo, in quanto si basano sull’accordo tra i coniugi, e possono concludersi entro un periodo di circa 4-6 mesi per la negoziazione assistita e circa 30-60 giorni, per la separazione dinanzi al sindaco.

1.3 Quali sono i costi della separazione?

Anche i costi della separazione, sono variabili in considerazione della complessità delle questioni coniugali e della loro volontà di separarsi consensualmente o giudizialmente.

La separazione consensuale, può avere un costo base di circa 2.000€, potendo raggiungere nei casi molto complessi, circa 7.000€, a cui vanno aggiunte le spese accessorie ed l’IVA.

La separazione giudiziale, ha costi più elevati, trattandosi di un giudizio ordinario, con una maggiore attività difensiva, derivandone pertanto una spesa maggiore, nell’ordine di circa 5.000€ nei casi di facile soluzione, potendo invece raggiungere circa 20.000€ nelle controversie particolari, oltre spese accessorie ed IVA.

Le attività difensive svolte nelle procedure stragiudiziali, sono invece meno esose, in quanto si basano sulla volontà dei coniugi di definire il loro rapporto, infatti la negoziazione assistita, è risolvibile con un esborso medio di circa 2.000€ fino ad un massimo di 5.000€ circa per gli accordi complessi, oltre spese accessorie ed IVA.

Le dichiarazioni rilasciate dinanzi al sindaco, invece non richiedono obbligatoriamente la presenza di un avvocato, pertanto sono dovute solo le spese di registrazione.

1.4 Quali documenti servono per la separazione?

I documenti necessari per procedere alla separazione, sono:

  • l’estratto dell’atto di matrimonio;
  • il certificato sullo stato di famiglia, di entrambi i coniugi;
  • il certificato di residenza , di entrambi i coniugi;
  • le dichiarazioni dei redditi relative agli tre anni, di entrambi i coniugi.
Per evitare il pagamento dell’imposta di bollo, occorre dichiarare, all’ufficiale di stato di civile del comune di competenza, che i documenti sono necessari per il procedimento di separazione.

1.5 Come funziona l’affidamento dei figli minori?

La regola generale, in materia di affidamento dei figli minori, è quella dell’affidamento condiviso della prole ad entrambi i coniugi separati. In tal modo, continua a gravare su entrambi i coniugi, la responsabilità genitoriale, dovendo procedere al mantenimento, cura ed istruzione dei figli minori, in considerazione dei bisogni ed inclinazioni degli stessi.

L’affidamento esclusivo, invece viene disposto dal giudice, nei casi in cui l’affidamento ad uno dei genitori, sia pregiudizievole per l’interesse prevalente del minore, come nel caso di violenze in famiglia oppure per l’uso di stupefacenti oppure nei casi di alienazione parentale. In tal caso, il genitore non affidatario, non perde la responsabilità genitoriale, ma ne subisce unicamente una limitazione, incombendo all’altro genitore, l’onere di assumere le
decisioni, ordinarie che straordinarie nell’interesse della prole, spettando però all’altro genitore, escluso dall’affidamento, il controllo sull’attività svolta dal genitore affidatario.
 

Fonti normative

Codice civile: articolo 150, 151, 158.
Codice procedura civile: articoli 706 e ss.
Decreto Legge 12 Settembre 2014 n. 132.