Affidamento esclusivo: quando si può chiedere e come

In caso di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio il nostro codice di rito, precisamente all’art.337 ter cod. civ., rimette al giudice il compito di adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. A tal riguardo stabilisce che esso debba valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori.

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Da quanto detto si evince che il legislatore ha inteso stabilire quale regola prioritaria, dettata dall’esigenza primaria di tutelare l’interesse psico-fisico del minore, l’affidamento condiviso e solo in casi eccezionali, ove questo risulti dannoso per la prole, può essere derogato in favore dell’affidamento esclusivo ad uno solo dei coniugi.

Il provvedimento del giudice deve essere adeguatamente motivato.

Inoltre, al fine di scongiurare atteggiamenti strumentali dettati unicamente da intenti vendicatori a carico dell’altro coniuge, il codice di rito prevede che il giudice possa condannare il coniuge che abbia chiesto l’affido esclusivo, nella consapevolezza dell’infondatezza della propria domanda, al risarcimento del danno per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave.

1. Provvedimento del Giudice, le ragioni dell’affido esclusivo

La legge stabilisce che il giudice non può limitarsi a decretare l’affido esclusivo ritenendo “inidoneo” l’altro genitore ma deve precisare le ragioni che lo hanno condotto ad una simile decisione e per le quali ritiene incompatibile, con l’interesse del minore, l’affidamento a quel determinato genitore.

A tal riguardo nulla stabilisce il nostro codice di rito rimettendo la scelta alla discrezionalità del giudice che ai fini della propria decisione deve tener conto:

  • dell’inadeguatezza del coniuge a svolgere il ruolo di genitore a causa di gravi abusi perpetuati sul minore, violenze ma anche circostanze oggettive quali reclusione, malattie o lontananza tale da pregiudicare la regolare frequenza con il minore;
  • del comportamento critico nei confronti dell’altro coniuge ovvero di violenze esercitate nei suoi confronti in presenza dei figli;
  • del rifiuto del minore a intrattenere rapporti con uno dei due genitori;
  • del rifiuto di uno dei due coniugi a corrispondere il mantenimento al figlio.

L’affidamento esclusivo comporta che il coniuge affidatario in via esclusiva possa scegliere autonomamente in merito alle decisioni di vita ordinaria del minore ma non anche quelle di maggiore interesse per il figlio, poiché l’affidamento esclusivo non determina anche la perdita della potestà genitoriale in capo al coniuge non affidatario. Si tratta di decisioni inerenti l'istruzione, l'educazione, la salute e alla scelta della residenza abituale del minore che devono essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

Il magistrato nella parte motiva della decisione deve, altresì, indicare la misura ed il modo in cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli, prendendo atto degli eventuali accordi intervenuti tra di essi, purché non contrari all’interesse dei minori.

2. Come avanzare domanda di affidamento esclusivo e risarcimento del danno in caso di manifesta infondatezza della stessa

La domanda per ottenere l’affidamento esclusivo dei minori può essere presentata al giudice in qualsiasi momento (anche dopo che il giudice abbia disposto l’affido condiviso dei figli).

Al fine di scongiurare atteggiamenti di ritorsione o vendicativi il legislatore ha previsto che nel caso in cui la richiesta di affidamento esclusivo risulti manifestamente infondata il giudice possa valutare l’opportunità di estromettere tale genitore dall’affidamento ed eventualmente, altresì, condannarlo, in caso di accertata mala fede o colpa grave, al risarcimento dei danni perpetrati a carico dell’altro genitore.

Pertanto, il genitore che decide di avanzare la richiesta di affidamento esclusivo non potrà limitarsi a motivare la domanda sulla propria convinzione o sul timore che l’altro genitore non sia in grado di prendersi cura dei figli ma dovrà motivare in maniera dettagliata le ragioni della sua richiesta che dimostrino che la scelta dell’affidamento condiviso risulti concretamente dannosa per l’interesse del minore.

Fatima Santina Kochtab

Fonti normative

Art.337 ter cod. civ.

Art.337 quater cod. civ.

Art.337 quinquies cod. civ.

In quali casi è possibile riconoscere l’affidamento esclusivo del figlio minore ad uno solo dei coniugi? Quali sono le cause ed i motivi che possono portare la scelta del giudice di affidare il figlio ad uno solo dei genitori? Cosa succede nel caso in cui la richiesta avanzata da uno dei coniugi risulti manifestamente infondata per dolo o colpa grave? Esponici il tuo caso. AvvocatoFlash ti metterà in contatto con i migliori avvocati online. Tre di loro ti invieranno un preventivo gratuitamente, e sarai tu a scegliere a chi affidare il tuo caso.