In quali casi si può configurare l'affidamento esclusivo?

Quando i coniugi si separano, vige la regola per cui ai figli minori viene applicato l'affidamento condiviso. Esistono però circostanze in cui questa via non è praticabile, poiché arrecherebbe un grave pregiudizio al minore, ragion per cui in casi simili il giudice disporrà l'affidamento del minore in modo esclusivo ad un solo genitore. Analizziamo quali sono questi casi.

1. Quando il giudice dispone l'affidamento esclusivo ad un solo genitore?

È importante segnalare che, in relazione a simili casistiche, la normativa non regolamenta tassativamente quali siano i casi in cui il giudice abbia l'obbligo di disporre l'affidamento esclusivo, piuttosto e quali siano invece quelli in cui attenersi alla regola che prevede l'affidamento condiviso tra i genitori. Come si è infatti anticipato, il giudice deve valutare in concreto quando l'integrità psicofisica dei minori non sia in concreto tutelata o quando questi siano esposti a situazioni di pericolo. Possiamo però fare una carrellata di casi in cui l'autorità giudiziaria ha ritenuto di dover propendere per l'affidamento esclusivo e non invece quello condiviso, si pensi ad esempio:

- violenza sui minori o su altri membri della famiglia davanti ai minori;

- se il genitore affidatario è rimasto assente per molto tempo, e se non si è costituito in giudizio in sede di giudizio di separazione;

- in caso di carenza di affettività del genitore nei confronti del minore,che si può riscontrare sia in mancanza dal punto di vista educativo, che affettivo, che economico (es. non versa l'assegno di mantenimento, non partecipa in alcun modo alla vita del minore etc);

- se uno dei due genitori ha commesso reati gravi;

- se il minore riesce ad esprimere il suo disagio in relazione ad un eventuale affidamento condiviso, e riesce ad esprimersi in modo tale da far capire al giudice che ritiene che sia meglio per lui l'affidamento esclusivo;

- gravi mancanze nel suo dovere di potestà genitoriale (come esplicitato dall'art 330 cc).

2. Quali sono le differenze tra l'affidamento condiviso e quello esclusivo?

Le differenze sono previste e regolamentate dall'art 155 del codice civile, il quale ci parla della potestà genitoriale, disponendo che essa è esercitata da entrambi i genitori e che quindi le decisioni di maggior rilievo vengono prese da entrambi. I genitori che hanno l'affidamento congiunto dei minori detengono sia la potestà ordinaria che quella straordinaria: la prima prevede il potere da parte dei genitori di dare seguito alle scelte di vita del minore che riguardano aspetti quali la scuola o la religione, mentre la potestà straordinaria è il potere di decidere in merito a quelle scelte cercando di agire insieme.

Possiamo quindi dire che, mentre coloro che ottengono l'affidamento condiviso hanno entrambi tutte e due le potestà, il genitore che invece ottiene l'affidamento esclusivo le detiene solo lui entrambe, pur essendo necessario un coinvolgimento dell'altro genitore in modo continuativo e partecipe nella vita del minore. Lo stesso articolo 155 bis del codice civile lo esplicita chiaramente, dicendo che il minore ha il diritto di ricevere l'educazione e l'istruzione da entrambi i genitori, avendo loro il diritto di partecipare in modo equo alla vita dei figli.

3. Affidamento esclusivo ad un solo genitore

3.1 Affidamento esclusivo alla madre

A tal proposito, mi sembra importante segnalare una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che si è occupata del caso in cui una bambina è stata affidata alla madre in via esclusiva a causa del continuo e costante disinteresse del padre nei confronti della minori. I giudici in questo caso hanno ritenuto opportuno confermare l'ordinanza emessa dal tribunale dei minorenni che decideva in ordine all'affidamento esclusivo della bambina alla madre, poiché hanno tenuto conto di una serie di fattore di seguito così elencabili:

- totale disinteresse di uno dei due genitori;

- risorse economiche;

- beneficio del bambino di propendere all'affidamento esclusivo piuttosto che all'affidamento congiunto;

3.2 Affidamento esclusivo al padre

anche in questo caso, credo sia opportuno fare riferimento alla casistica giurisprudenziale, evidenziando che la sentenza n. 26122 del 21.11.2013 della Suprema Corte di Cassazione, abbia disposto l'affidamento delle figlie minori al padre, poiché la madre aveva dato più volte prova di essere affetta da una grave instabilità emotiva. In questo caso la decisione è stata chiaramente fondata sulla maggiore stabilità ed affidabilità del padre nel crescere le figlie, -avendo oltre a tutto creato un nuovo e più stabile nucleo famigliare- al contrario della madre che invece si è più volte mostrata non stabilmente emotiva.

In sostanza il giudice cerca sempre di prediligere l'affidamento condiviso, ma nel caso in cui l'integrità psicofisica del minore sia in pericolo, può anche fare la scelta più drastica dell'affido esclusivo.

Fonti normative

-art 330 codice civile;

-art 333 codice civile;

-art 155 codice civile;

-art 155 bis codice civile;

-sent. Cass. Num. 26122 del 21.11.2013;

-sent. Cass. Num. 17990 del 24.07.2013;

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