Come chiedere l'affidamento esclusivo in una coppia di fatto?

La riforma della filiazione ha eliminato ogni differenza tra i figli nati fuori dal matrimonio ed i figli nati in costanza di matrimonio prevedendo, per i procedimenti relativi ai figli delle coppie di fatto, il ricorso alle norme sul rito camerale al fine di ottenerne l’affidamento.

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1. L’affidamento dei figli di genitori conviventi

L'argomento che tratteremo oggi riguarda il tema del diritto di famiglia e, più precisamente, la procedura necessaria ad ottenere l’affidamento esclusivo dei figli nati all’interno di una coppia di fatto non legata dal vincolo matrimoniale.

I figli di genitori non sposati che preferiscano un’unione non formalizzata tra loro, dando luogo alle cosiddette coppie di fatto, hanno lo stesso status giuridico riconosciuto ai figli di genitori uniti in matrimonio.

Attraverso la riforma della filiazione avvenuta nel 2012, infatti, è stata eliminata la differenza di status tra figli legittimi e naturali, considerandoli paritetici sul piano giuridico laddove ora si parla semplicemente di figli senza alcuna distinzione in relazione al rapporto esistente tra i genitori.

Ciò comporta che i genitori che convivono hanno nei confronti dei loro figli gli stessi diritti ed oneri che sono previsti a favore della prole nata in costanza di matrimonio.

L’affidamento esclusivo dei figli di genitori conviventi può essere richiesto all’autorità giudiziaria da uno o entrambi i genitori, quando questi ritengano che l’affidamento all’altro sia pregiudizievole per il minore.

Tra le cause che legittimano la richiesta di affidamento esclusivo vi rientrano:

  • la carenza affettiva, quando il genitore si disinteressa alle esigenze del figlio oppure non provvede al suo sostentamento o sia discontinuo nel frequentarlo;
  • lo stato detentivo del genitore, per reati particolarmente gravi, oppure lo stato di dipendenza patologica (droga, alcool) lesive all’interesse della prole;
  • l’alienazione parentale, volta a discriminare l’altro genitore al fine di allontanare il figlio;
  • gli abusi familiari, compiuti dal genitore a danno o in presenza dei minori.

2. La procedura di affidamento esclusivo in una coppia di fatto

La riforma della filiazione ha previsto la competenza del tribunale ordinario a pronunciarsi sulle domande di affido dei minori nati in una coppia di fatto con l’applicazione delle norme, previste per il rito camerale, ai sensi degli articoli 737 e ss. del codice di procedura civile.

La domanda di affidamento esclusivo va proposta con ricorso, ai sensi dell’art. 737 c.c., dinanzi al tribunale del luogo ove si trova il soggetto della cui posizione giuridica si discute.

Il ricorso deve contenere l’indicazione dell’autorità giudiziaria a cui è rivolto nonché delle parti coinvolte nel procedimento giudiziario, l’esposizione dei fatti su cui si basa la domanda, indicando il tipo di provvedimento richiesto al giudice e deve essere sottoscritto sia dalla parte in causa che dal proprio difensore, munito di procura alle liti.

A seguito del deposito del ricorso, il presidente del tribunale provvede a fissare l’udienza di comparizione, assegnando al genitore ricorrente il termine necessario a notificare l’atto introduttivo all’altro genitore interessato al provvedimento, affinché quest’ultimo possa esperire la propria difesa.

Inoltre, lo stesso presidente nomina il relatore che dovrà riferire al collegio sulla richiesta di affidamento esclusivo.

L’applicazione delle norme sul rito camerale comporta un procedimento più semplificato, in cui il giudice ha il pieno potere di disporre i mezzi istruttori che ravvisi necessari, distaccandosi dal modello di cognizione piena.

Il giudice, infatti, può assumere informazioni, nel senso che può porre a fondamento della decisione anche mezzi probatori diversi da quelli tipici previsti dall’ordinamento con pieno potere sulla determinazione di quale mezzo di prova assumere nel giudizio e le modalità della loro assunzione, purché in ogni caso non sia violato il contraddittorio tra le parti ed il loro diritto di difesa (il tribunale può anche disporre l’ascolto del minore, ove sia capace di discernimento).

Esperita la fase istruttoria, il tribunale ordinario provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, emettendo un decreto motivato immediatamente esecutivo salvo che disponga diversamente.

In tal caso, il decreto acquista efficacia dopo che siano trascorsi dieci giorni, senza che sia stato proposto reclamo contro la decisione del tribunale.

Il decreto, che disponga l’affidamento esclusivo, non provoca la perdita della responsabilità genitoriale per il genitore escluso, ma unicamente ne limita l’esercizio, permanendo il dovere di vigilare sull’educazione ed istruzione del figlio.

Contro il decreto emesso dal tribunale è possibile proporre reclamo, entro il termine di dieci giorni, dalla sua notificazione dinanzi alla corte di appello che si pronuncia anch’essa in camera di consiglio.

La decisione della corte d’appello non è soggetta ad impugnazione dal momento che, stante l’applicazione del rito camerale, le decisioni assunte possono essere sempre modificate o revocate, senza limiti di tempo.

Fonti normative

Legge 10 dicembre 2012, n. 219: disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali

Codice civile: art. 337 ter, 337 quater

Codice di procedura civile: art. 737 – 742 bis

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Avvocato Roberto Ruocco

Roberto Ruocco

Mi chiamo Roberto Ruocco, ho conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, presso l'Università degli Studi di Salerno, nell'anno 2013. Successivamente ho svolto il Praticantato Forense, presso uno studio legale, attivo in tutta la ...