Negoziazione Assistita

La procedura di negoziazione assistita è stata introdotta nel nostro paese con il D.L. n. 132/2014 chiamato più comunemente "decreto giustizia".

negoziazione assistita

Che cos’è la negoziazione assistita

La procedura di negoziazione assistita è stata introdotta nel nostro paese con il D.L. n. 132/2014 chiamato più comunemente "decreto giustizia". Essa consiste in una “convenzione di negoziazione”, ovvero in un accordo con cui le parti in lite tra loro, per porre fine alla controversia e con l’assistenza di avvocati, pattuiscono "di cooperare in buona fede e lealtà.

Dunque decidono di risolvere la controversia in via bonaria senza ricorrere al giudice anche se pur sempre assistiti dai propri avvocati. Appare evidente, dunque, come lo scopo del legislatore sia stato quello di ridurre il carico dei tribunali attraverso una strada alternativa.

Svolgimento della negoziazione

Per poter dare inizio all’iter della negoziazione assistita è necessario, tramite il proprio avvocato far pervenire all’altra parte in lite l’invito a stipulare la negoziazione.

L’invito deve essere necessariamente l'oggetto della vertenza che si vuole risolvere con l’espresso avvertimento che la mancata risposta entro trenta giorni o l’eventuale rifiuto costituirà un comportamento valutabile dal giudice sotto molteplici profili (addebito delle spese legali, condanna per lite temeraria e esecuzione provvisoria). L’invio dell’invito alla negoziazione costituisce altresì atto interruttivo della prescrizione.

Una volta accettato l’invito, le parti entrano nel vivo della negoziazione la quale potrà concludersi positivamente o negativamente. Se positivo, l’accordo dovrà essere sottoscritto dalle parti e dai loro difensori. In questo caso l’accordo costituisce titolo esecutivo e avrà lo stesso valore di una sentenza. In caso di esito negativo dovrà essere comunque stilato il verbale di mancato accordo.

Negoziazione assistita obbligatoria

In alcuni la negoziazione assistita è obbligatoria nel senso che è considerata dalla legge “condizione di procedibilità”, ovvero condizione necessaria per poter andare in giudizio. I casi espressamente provisti sono i seguenti: risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti; pagamento di somme di denaro di importo non superiore a 50.000 euro; controversie in materia di contratti di trasporto.

In questi casi, dunque, è previsto l’obbligo di intraprendere il procedimento prima di intraprendere il giudizio ordinario. L’obbligo riguarda unicamente l’invito alla negoziazione a prescindere dall’esito.

Nelle ipotesi sopra indicate, se disattendendo l’obbligo dell’invito alla negoziazione assistita si propone la domanda giudiziale questa sarà improcedibile. In tale ipotesi il giudice assegnerà alle parti un termine affinchè queste diano inizio alla negoziazione. Il giudizio riprenderà normalmente solo nel caso di esito negativo della negoziazione o laddove una delle parti non accetti l’invito.

Negoziazione assistita facoltativa

La negoziazione diventa invece facoltativa quando l’oggetto della controversia riguarda: la separazione personale dei coniugi; la cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio; la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (ad eccezione dei casi in cui ci siano di figli minori o figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti).

In tutti questi casi, se a seguito della procedura di negoziazione assistita viene raggiunto un accordo, questo deve essere sottoposto obbligatoriamente all’approvazione del P.M. del Tribunale competente che lo autorizzerà solo se risponde all'interesse dei figli.

Dovere deontologico dell’avvocato

Costituisce dovere deontologico per gli avvocati informare il cliente della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita e di comportarsi secondo lealtà e di non divulgare le informazioni ricevute nello svolgimento della procedura giacchè non potranno essere utilizzare nell'eventuale successivo giudizio.

Avv. Raffaele Fuiano