Quali sono i tempi del divorzio giudiziale?

Si parla di divorzio giudiziale quando una delle due parti non ha intenzione di concedere il divorzio all’altra, oppure quando la separazione tra coniugi si verifica senza che vi sia un accordo consensuale riguardo alle condizioni del divorzio stesso, ad esempio su tematiche quali l’affidamento dei figli o l’assegno divorzile.

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1. Il divorzio giudiziale

Nella circostanza in cui una coppia si trovi ad affrontare un divorzio giudiziale, sarà il Giudice a dirimere la questione, mediante un procedimento decisamente più complesso e lungo rispetto alle normali tempistiche di una separazione consensuale.

In particolare la fattispecie è regolata dalla Legge sul Divorzio, la 898/1970, modificata successivamente dalla 55/2015. Quest’ultima, come vedremo tra poco, è denominata “Legge sul Divorzio Breve”, proprio perché si pone l’obiettivo di abbreviare i tempi di una procedura certamente non piacevole per i suoi interpreti, tempi che tuttavia restano ancora aleatori e molto incerti.

La durata di un divorzio giudiziale, infatti, dipende dal livello di ostilità esistente tra i due coniugi, che possono adoperarsi per accelerare ma anche per ritardare l’intero processo come ripicca verso la controparte. Mediamente, mentre per una separazione consensuale si parla di un arco temporale di alcuni mesi, il divorzio giudiziale può allungarsi per diversi anni, a seconda del numero di udienze necessarie.

2. La legge sul divorzio breve

Come detto, nel 2015 sono state introdotte delle modifiche alla legge del 1970: in particolare, mentre in passato i coniugi dovevano trascorrere tre anni da separati (non si intende una semplice separazione di fatto, ma una separazione legale la cui data di inizio coincide con la presentazione delle parti in causa davanti al Giudice) prima di poter chiedere il divorzio giudiziale, ora la durata della separazione è stata ridotta a dodici mesi. Inoltre, nel momento in cui il Giudice concede ai coniugi di poter iniziare a vivere separati, viene sciolta anche la comunione legale: si tratta di una semplificazione importante, dato che in passato si doveva invece attendere la fine del procedimento giudiziale. In questo modo si impedisce che durante il lungo processo di divorzio il patrimonio comune resti immobilizzato, oppure che gli acquisti di una delle due parti durante questo periodo di separazione ricadano su entrambi.

3. Procedimento divorzio giudiziale

La procedura vera e propria del divorzio giudiziale si sviluppa come un processo ordinario, con le parti che si presentano dapprima dinanzi al presidente del Tribunale, il quale tenta una conciliazione tra di essi. In teoria, dunque, l’intera procedura potrebbe terminare in tempi brevissimi, in caso si trovi un valido accordo, anche se, di solito, questa situazione si verifica raramente. In caso di mancata conciliazione, il presidente “sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d’ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. […] L’ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore.” (Legge 898/1970, art. 4, comma 8).

Quando, dopo le varie sedute processuali, si giunge infine alla conclusione del procedimento con la sentenza del tribunale, il matrimonio ha ufficialmente termine da un punto di vista civile. La donna perde dunque il cognome del marito, anche se questo può essere mantenuto ed aggiunto al proprio qualora lei ne faccia richiesta. Il tribunale, fatte le dovute valutazioni, pone l’obbligo per un coniuge di somministrare un assegno in favore dell’altro, periodicamente, qualora quest’ultimo non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive. Quest’obbligo cessa automaticamente se il coniuge a cui l’assegno viene corrisposto passa a nuove nozze (Legge 898/1970, art. 5).

Come detto in precedenza e come si evince dalla descrizione del procedimento, non è possibile dare una valutazione precisa in merito alla durata del divorzio giudiziale, che rappresenta una fattispecie paragonabile ad un normale processo civile e dunque con tempistiche che variano da caso a caso. Per questo, è sempre necessario ricevere una consulenza di un avvocato e, in questo caso specifico, di avvocato divorzista che, grazie alla sua consulenza legale, può evitare che i termini fissati per il divorzio giudiziale diventino interminabili.

Tuttavia è facile pensare che l’intera procedura possa diventare nella maggioranza dei casi lunga ed estenuante, e che non termini in tempi brevi, nonostante le recenti disposizioni che, come abbiamo visto, modificano in maniera più che positiva un procedimento giuridicamente complesso ed emotivamente difficile.

4. Costi del divorzio giudiziale

I costi di un divorzio giudiziale dipendono da diversi fattori come: la complessità del caso, il numero di udienze, il numero di incontri, di atti e di memorie presentate. È chiaro che non è possibile definire con precisione il costo di un divorzio giudiziale, ma mediamente per i casi meno complessi il costo si aggira introno ai 3000 euro.

5. I tempi per la separazione giudiziale

Il divorzio giudiziale è a tutti gli effetti una vera e propria causa civile e di conseguenza la sua durata potrebbe superare 1 anno, 2 anni o anche più. Il motivo della più lunga durata è dovuto alla possibilità che durante il periodo del processo è probabile la presenza di appelli o di ricorsi per Cassazione. Inoltre, non è da sottovalutare il ruolo del Tribunale competente che potrebbe ancora di più allungare i tempi.

5.1 Dalla separazione giudiziale al divorzio: quanto tempo deve passare

I tempi che devono intercorrere dalla separazione, che sia consensuale o giudiziale, sono diversi. In particolare per divorziare è necessario aspettare sei mesi o un anno a seconda che la separazione sia stata rispettivamente condivisa o meglio consensuale o giudiziale.

6. Fac-simile Ricorso

TRIBUNALE DI …

RICORSO PER LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI

Il Sig. … (c.f. …), nato a … (…) il … e residente in … (…), Via … n. …, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente atto (doc …) dall’Avv. …. del Foro di …, (C.F. …, pec: …, fax …), e domiciliato presso lo Studio del medesimo in …, Via … n. …,

premesso che:

  • in data … il Sig. … contraeva matrimonio concordatario nel Comune di … con la Sig.ra … (…), in regime di separazione dei beni (doc …);
  • dal matrimonio non sono nati figli;
  • da diverso tempo il rapporto dei coniugi si è logorato irrimediabilmente, per i seguenti motivi …;
  • è evidente che le circostanze summenzionate hanno inciso negativamente sul legame coniugale, che si è irreversibilmente usurato;
  • il ricorrente lavora come … e percepisce uno stipendio netto mensile di … euro (doc …);
  • La coniuge del ricorrente invece lavora come … perependo …;
  • L’immobile adibito a residenza familiare è sito in Comune di … Via … n. ….

***

Stante quanto sopra esposto, vista l’attuale situazione divenuta intollerabile, il Sig. …, determinato a chiedere la separazione giudiziale a tal fine

CHIEDE

Che il Presidente del Tribunale adito voglia fissare l’udienza per la comparizione dei coniugi ed ivi emettere, nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione, i seguenti provvedimenti provvisori:

  • autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza;
  • ordinare alla Sig.ra … di lasciare la casa coniugale, entro e non oltre dieci giorni a far data dall’udienza presidenziale di comparizione dei coniugi portando con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà;

Si dichiara che, ai sensi del D.P.R. 115/2002 e successive modifiche, il contributo unificato della presente causa è pari ad € 98,00.

Con riserva di integrare e modificare le domande in sede contenziosa.

Si produce:

  • Procura alle liti;
  • Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio;
  • Certificato di residenza e di stato famiglia del ricorrente;
  • Dichiarazioni dei redditi degli anni …, … e …;
  • …;

Luogo e data

Avv. …

… (Allegati)”

Fonti normative

Legge sul Divorzio n. 898/1970

Legge sul Divorzio n. 55/2015

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