È possibile richiedere l’annullamento del matrimonio dopo il divorzio?

L’annullamento del matrimonio preclude la domanda di divorzio, mentre non avviene l’inverso.

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1. Che cos’è l’annullamento del matrimonio?

Innanzitutto, con l’annullamento del matrimonio, le nozze si considerano come mai celebrate, quindi il vincolo matrimoniale non esiste perché mai generato, tant’è che si ritorna allo status di celibe o nubile.

Per questo si parla più propriamente di nullità del matrimonio che, determina la possibilità di celebrare un nuovo matrimonio:

  • concordatario (sortisce effetti civili pur essendo celebrato innanzi al sacerdote cattolico in Chiesa);
  • civile (regolato integralmente dall’ordinamento italiano);
  • religioso (celebrato in Chiesa dal ministro del culto cattolico, secondo il diritto canonico e non produce effetti civili).

Con il divorzio, invece, si ha lo scioglimento del matrimonio a far data dalla relativa sentenza e comporta alcuni obblighi tra le parti. Con esso si acquisisce lo status di divorziati.

La sentenza di divorzio permette la possibilità di contrarre nuove nozze solo a livello civile. Inoltre, la sentenza di divorzio non preclude la possibilità di chiedere l’annullamento del matrimonio dinanzi alla Sacra Rota.

Poi, abbiamo anche il matrimonio acattolico che è quello celebrato davanti ai ministri diversi da quelli cattolici che è regolato oltre che da disposizioni del codice civile anche da apposite leggi speciali.

Gli impedimenti sono determinate condizioni soggettive che la legge considera incompatibili con l'assunzione del vincolo matrimoniale e che quindi precludono al soggetto la possibilità di contrarre matrimonio

  • la minore età visto che la legge richiede la maggiore età per contrarre matrimonio o il compimento di anni 16 in casi particolari e previa autorizzazione del Tribunale;
  • la violenza se posta in essere per "costringere" a contrarre matrimonio.

1.1 Annullamento del matrimonio civile: cause

Nel momento in cui il matrimonio attraverso l'istituto dell'annullamento viene cancellato fin dall'inizio come se non fosse mai esistito a differenza di quanto accade per il divorzio non è previsto l'obbligo di versare l'assegno al coniuge svantaggiato economicamente

  • l’annullamento viene dichiarato quando il matrimonio non è mai stato valido dalla sua origine;
  • può essere dichiarato nullo il matrimonio se uno degli sposi è condannato per omicidio o tentato omicidio del coniuge dell’altro;
  • è nullo il matrimonio di chi all’epoca della celebrazione era già legato ad altra persona con matrimonio valido agli effetti civili.

2. Le cause di nullità del matrimonio religioso

Per la Chiesa, quando sussistono questi casi detti impedimenti, il matrimonio non è valido e quindi annullabile, così come previsto dal diritto canonico:

  • impotenza sessuale, da non confondere con la semplice sterilità che non è causa di nullità del matrimonio, tranne nel caso in cui la parte sterile abbia tenuto dolosamente nascosta la sua condizione all’altra parte solo per convincerla a sposarsi, cosa che altrimenti non avrebbe fatto;
  • altro precedente matrimonio non annullato. Il concetto base della fede cattolica è la fedeltà e la monogamia;
  • voto di castità per ordine sacro o voto pubblico. Il fine del matrimonio è la procreazione quindi in mancanza di tale possibilità il matrimonio si può impugnare;
  • differenza di credo religioso tra le parti. La parte non cattolica deve rinunciare al proprio credo attraverso un determinato procedimento di conversione;
  • ratto (rapimento) a scopo matrimonio, violenza fisica o timore (ad esempio sposo tizio altrimenti mi ammazza). La decisione di sposarsi deve essere libera ed incondizionata;
  • "impedimento del crimine";
  • consanguineità o affinità o parentela;
  • opposizione alla procreazione;
  • matrimonio rato ma non consumato significa che marito e moglie non hanno avuto un rapporto sessuale completo.

Ci sono poi altre cause di nullità che ricalcano quelle previste per il matrimonio civile:

  • incapacità psichica;
  • simulazione;
  • violenza fisica o minaccia;
  • errore sulla persona.

Recentemente tra le cause che possono portare all’annullamento del matrimonio religioso è stato introdotto il mammismo, termine coniato appositamente dalla Sacra Rota per definire il coniuge che non riesce a staccarsi dai genitori.

3. Effetti della sentenza di nullità del matrimonio religioso

Per avere una sentenza di nullità del matrimonio dal punto di vista religioso, bisogna rivolgersi ad un avvocato ecclesiastico iscritto presso l’Albo Rotale, il quale prepara il libello, cioè il ricorso da depositare al tribunale ecclesiastico.

Se la Sacra Rota si pronuncia a favore della nullità del matrimonio religioso questa fa cessare tutti gli effetti a partire dalla data di celebrazione del matrimonio, quindi, si considera mai celebrato in virtù dei Patti Lateranensi prima e del Concordato poi.

Affinché la sentenza del tribunale ecclesiastico possa essere riconosciuta anche dalla legge civile, bisogna chiedere alla corte d’appello competente un giudizio di delibazione, che serve proprio ad attribuire efficacia nello Stato Italiano alle sentenze del Tribunale ecclesiastico. In pratica la persona può essere considerata libera a tutti gli effetti.

La sentenza di nullità della Sacra Rota prima, e la delibazione da parte della Corte d’appello italiana dopo, comporta la cessazione di qualsiasi obbligazione, cioè viene meno l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento nei confronti del coniuge economicamente più debole (salvo alcuni casi specifici).

Nel caso della presenza di figli, questi sono considerati figli legittimi a tutti gli effetti. L’ordinamento italiano li tutela considerandoli come nati da un matrimonio putativo (matrimonio che i coniugi reputavano valido) e dalle recenti leggi. Il giudice civile provvederà tramite sentenza a regolare la loro custodia e il loro mantenimento.

4. I tempi dell’annullamento del matrimonio

Per ottenere l’annullamento del matrimonio religioso, prima della riforma di Papa Francesco, occorrevano due tribunali canonici (di primo grado e poi di secondo grado) per decidere sull’annullamento.

Ora basta una sola sentenza della Sacra Rota (sempre che uno dei due coniugi non vada in appello). I tempi quindi, sono stati ridotti della metà giacché la sentenza si può ottenere entro un anno se non ci sono particolari problemi.

Addirittura, la recente riforma ha previsto che, qualora le cause della nullità del matrimonio risultano essere evidenti e senza impedimenti, a decidere sull’annullamento non è la Sacra Rota ma il vescovo diocesano, riducendo i tempi a trenta giorni.

5. I costi dell’annullamento del matrimonio

La parte che chiede l’annullamento deve poi essere assistita da un patrono ossia l’avvocato laureato e specializzato in diritto canonico. L’onorario può oscillare tra circa 1500 euro e 3000 euro, IVA e contributi previdenziali esclusi.

6. Differenza tra annullamento del matrimonio e divorzio

L’argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema del diritto di famiglia, e più precisamente i motivi che possono dar luogo alla pronuncia d’annullamento del matrimonio.

L’annullamento del matrimonio, differisce dal divorzio, in quanto quest’ultimo comporta lo scioglimento o cessazione degli effetti civili prodotti dal matrimonio pienamente valido, mentre l’annullamento determina la sua cancellazione, considerandolo come se non fosse mai stato celebrato, eliminando gli effetti prodotti dal matrimonio stesso, con efficacia retroattiva, a partire dal momento della celebrazione.

A ciò fa eccezione, il matrimonio putativo, ossia qualora uno o entrambi i coniugi, al momento della celebrazione, ignoravano l’esistenza della causa d’invalidità, permanendo gli effetti del matrimonio valido, a favore del coniuge in buona fede, fino alla pronuncia d’annullamento.

7. Quali sono i casi in cui si può chiedere l’annullamento del matrimonio?

I motivi per cui può essere richiesto l’annullamento del matrimonio, riguardano:

  • gli impedimenti, ossia la mancanza dei requisiti richiesti per contrarre matrimonio;
  • i vizi del consenso, ossia circostanze che influiscano sulla capacità d’agire di uno oppure entrambi i coniugi, impedendone la libera formazione del proprio consenso.

7.1 Gli impedimenti

Gli impedimenti, costituiscono circostanze ostative alla celebrazione del matrimonio, da cui discende l’invalidità del matrimonio contratto. Vi rientrano:

  • l’età, essendo richiesta la maggiore età per contrarre il vincolo coniugale, salvo che il giudice, ricorrendo gravi motivi, autorizzi il minore sedicenne a sposarsi;
  • l’infermità mentale, occorrendo la capacità d’agire per contrarre matrimonio, e quindi è escluso l’interdetto per infermità mentale. L’annullamento va richiesto entro il primo anno di coabitazione;
  • la libertà di stato, non potendo contrarre matrimonio, chi sia già vincolato da un precedente matrimonio, fino a quando non intervenga la sentenza di divorzio;
  • l’assenza di vincoli di parentela, affinità o adozione tra i soggetti che vogliano contrarre il vincolo coniugale, salvo dispensa del Tribunale. L’azione non può essere più proposta ove sia trascorso un anno dalla celebrazione;
  • l’assenza di condanna penale, essendo vietato il matrimonio tra due soggetti, in presenza di una condanna per omicidio o tentato omicidio del coniuge dell’altro.

7.2 I vizi del consenso

L’annullamento del matrimonio, può essere richiesto anche quando risulta che la volontà del nubendo, sia stata viziata e pertanto non abbia potuto esprimere liberamente il proprio consenso alla celebrazione del matrimonio.

L’annullamento, va richiesto entro un anno di coabitazione, dal termine della causa ostativa al consenso. Esso può avvenire per:

  • incapacità d’intendere o volere, infatti il soggetto che al momento della celebrazione non sia interdetto, ma per qualsiasi motivo, anche transitorio, non aveva la piena capacità d’’agire, potrà chiedere l’annullamento del matrimonio;
  • violenza o timore, quando il consenso alle nozze, derivi della minaccia di un male ingiusto e grave, nei confronti del nubendo oppure verso i suoi beni o prossimi congiunti, tale da menomare la libertà a contrarre il vincolo coniugale;
  • errore, qualora il consenso, sia frutto di falsa rappresentazione della realtà, inducendo a manifestare la propria volontà in un modo piuttosto che in un altro.
  • simulazione, quando il matrimonio scaturisca dall’accordo tra i nubendi, che prestano l’assenso al matrimonio, esclusivamente per usufruire dei vantaggi derivanti, concordando a priori, di non adempiere ai diritti ed obblighi, loro incombenti.

L’errore, costituisce motivo d’annullamento del matrimonio, ove riguardi l'identità dell’altro oppure le sue qualità personali, purché il tal caso, sia essenziale, ossia che il coniuge non avrebbe prestato il consenso al matrimonio, conoscendo il vizio relativo all’altro coniuge, riferendosi:

  • alla malattia psichica-fisica o un’anomalia sessuale, esistenti prima delle nozze ed ignote al coniuge procedente, purché rilevino nello svolgimento della vita quotidiana;
  • alla condanna penale, per il reato di prostituzione, non inferiore a due anni oppure a cinque per altro delitto doloso, salvo la riabilitazione prima del matrimonio;
  • alla dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
  • alla gravidanza derivante da un adulterio coniugale, purché successivamente alla nascita, venga chiesto il disconoscimento di paternità.

7.3 Effetti dell’annullamento del matrimonio

L’effetto principale dell’annullamento del matrimonio, è la perdita della qualità di coniuge, venendo meno i diritti ed obblighi gravanti sui coniugi, a cui segue lo scioglimento della comunione legale, applicando sui beni comuni, le regole della comunione ordinaria, ed infine la perdita sia dei diritti successori sull’eredità dell’altro e sia il diritto al mantenimento e l’assegno alimentare.

Sono, invece sempre garantiti, i diritti acquisiti dai figli per effetto del matrimonio.

Al coniuge in buona fede, ove non abbia l’autosufficienza economica e contratto nuove nozze, il giudice può disporre per un massimo di tre anni, il versamento di denaro, a carico dell’altro coniuge.

Il coniuge in buona fede, può anche richiedere, un’indennità risarcitoria, qualora l’altro coniuge, abbia contratto il vincolo coniugale, pur conoscendo l’esistenza della causa d’invalidità del matrimonio.

8. Quali sono le procedure per ottenere l'annullamento?

Dal punto di vista procedurale, l’azione di annullamento è soggetta al rito ordinario, prendendo avvio con la notifica della citazione, da parte del coniuge procedente all’altro coniuge, invitandolo a costituirsi in giudizio, dinanzi al tribunale ove risiede.

Successivamente, le parti, assistite dai rispettivi difensori, devono richiedere l’ammissione dei mezzi probatori, procedere all’istruttoria, ascoltando i testimoni e produrre consulenze di parte, infine il giudice provvede con sentenza.

Per quanto riguarda i soggetti legittimati, a chiedere l’annullamento del matrimonio, occorre distinguere:

  • le invalidità assolute, riguardanti, gli impedimenti al matrimonio, che possono essere fatte valere non solo dai coniugi, ma anche dai prossimi congiunti, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse attuale e concreto, alla pronuncia d’invalidità del matrimonio;
  • dalle invalidità relative, in cui legittimati a impugnare il matrimonio, sono esclusivamente i coniugi oppure uno soltanto di essi, in quanto interessato direttamente dalla causa di invalidità come nei casi di vizi del consenso.

I costi e tempi dell’annullamento, non possono essere indicati precisamente, in quanto dipendono dal grado di complessità della controversia, potendo variare i primi da un minino di 2.000€ fino a 10.000€, mentre i secondi possono oscillare da uno a tre anni.

9. Annullamento del matrimonio civile

Il matrimonio civile è quello celebrato al Comune, il quale produce solo effetti civili ed il suo annullamento si può avere solo:

  • entro un anno dal giorno della celebrazione;
  • o dalla scoperta della grave causa per la quale si chiede l’annullamento.

9.1 Procedura

La domanda, ovvero la citazione, per ottenere l’annullamento del matrimonio civile viene presentata al giudice ordinario del Tribunale del luogo dove il coniuge citato ha la residenza o il domicilio.

Se i coniugi sono d’accordo, possono presentare la domanda congiuntamente, il giudice verifica la sussistenza delle cause di invalidità e ratifica l‘annullamento.

9.2 Cause

Il matrimonio civile è annullabile quando si prospettano le cause previste dal codice civile:

  • impedimento;
  • violenza;
  • errore;
  • simulazione.

9.3 Tempi

I tempi possono essere relativamente lunghi, da un minimo di 6 mesi fino a più di un anno, perché sono necessarie perizie ed accertamenti, inoltre, se i coniugi sono in disaccordo i tempi si possono allungare a dismisura.

9.4 Costi

Le spese per ottenere l’annullamento del matrimonio civile sono molto variabili e spesso considerate alte, possono oscillare tra i 1000 e 5000 mila euro e comprendono le spese relative al Tribunale, al deposito atti e ovviamente all’onorario dell’avvocato.

9.5 Effetti

Con l’annullamento del matrimonio civile le nozze e le relative obbligazioni tra i coniugi cessano di esistere sin dalla data di celebrazione del matrimonio. Il matrimonio si considera come mai avvenuto, pertanto, anche l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento all’altro coniuge viene meno, tranne che in due casi:

  • la buona fede dei coniugi, se entrambi non potevano conoscere la condizione di nullità delle nozze. Il giudice, in questo caso può disporre il mantenimento per il coniuge più debole economicamente, che tuttavia non può superare i tre anni;
  • la mala fede di uno dei coniugi, se uno dei coniugi era al corrente di una causa di nullità ma l’ha tenuta nascosta all’altro coniuge, in questo caso il coniuge ignaro ha diritto al mantenimento per tre anni. Questa somma può essere versata periodicamente o tutta in una volta.

10. Annullamento del matrimonio religioso-canonico

Il matrimonio religioso è quel matrimonio celebrato in Chiesa solo con il rito religioso, pertanto, non ha effetti civili ma solo canonico–religiosi, quindi, per annullare tale matrimonio è necessario adire alle sole autorità ecclesiastiche così come previsto dal diritto canonico.

10.1 Procedura

La domanda o libello di annullamento dovrà essere presentata davanti alla Sacra Rota che è il Tribunale Ecclesiastico competente per territorio, poi il Vicario Giudiziale indicherà il Collegio giudicante che provvederà a visionare tutti i mezzi di prova e se vi sono i presupposti, procedere con l’annullamento.

10.2 Cause

Il matrimonio religioso, può essere annullato se vi sono determinati presupposti:

  • non c’è il consenso da parte di uno dei coniugi;
  • uno dei coniugi non rispetta i principi cardini dell’unione religiosa, ossia: fedeltà, procreazione, indissolubilità ed unicità del matrimonio;
  • matrimonio non consumato;
  • impotenza sessuale di uno dei coniugi;
  • voto di castità;
  • precedente matrimonio non annullato;
  • ratto (rapimento a scopo di matrimonio);
  • crimine;
  • consanguineità, affinità o parentela;
  • mammismo, cioè quando uno dei coniugi non riesce a staccarsi dai propri genitori.

Anche il diritto canonico prevede quelle cause di annullamento presenti nel diritto civile:

  • violenza fisica o minaccia;
  • errore sulla persona;
  • simulazione;
  • incapacità psichica.

10.3 Tempi

Con la riforma attuata da Papa Francesco I nel 2015 i tempi per ottenere questo tipo di annullamento sono stati ridotti della metà (circa un anno se non vi è opposizione tra i coniugi) perché è stata abolita la doppia sentenza che confermava l’annullamento del matrimonio. Con l’introduzione del processo breve, dal 2015, l’annullamento del matrimonio religioso può essere dichiarato direttamente dal Vescovo Diocesano, entro trenta giorni, se sono ravvisabili determinati casi:

  • simulazione in caso di mancanza di fede da parte di uno dei coniugi;
  • aborto procurato;
  • convivenza breve o inesistente;
  • presenza di una relazione extraconiugale;
  • occultamento: di sterilità, di figli nati da una precedente relazione e di una carcerazione.

10.4 Costi

La tassa che il coniuge proponente deve versare al Tribunale Ecclesiastico per affrontare l’annullamento del matrimonio religioso è di 525 euro, la quale può essere ridotta se il coniuge dimostra di non avere adeguate risorse economiche; mentre la spesa a carico dell’altro coniuge è di 263 euro.

La parcella di un avvocato rotale o “patrono” cioè l’avvocato specializzato in diritto canonico, solo il quale può presenziare le cause davanti ai Tribunali Ecclesiastici, può variare tra i 1500 ed i 3000 euro.

10.5 Effetti

Il matrimonio dichiarato nullo da parte della Sacra Rota è un matrimonio mai esistito ed in quanto tale i coniugi possono considerarsi liberi, riacquisendo lo status di celibe o nubile e possono contrarre nuove nozze celebrate in chiesa.

11. Annullamento del matrimonio concordatario

Il matrimonio concordatario, comunemente chiamato matrimonio religioso, è sicuramente quello più diffusoè il connubio delle due procedure sopra esposte, è il classico matrimonio celebrato in chiesa durante il quale il sacerdote provvede a leggere anche gli articoli del codice civile riguardanti le obbligazioni coniugali, e provvede alla trascrizione non solo nei registri ecclesiastici ma anche nei registri comunali, procedendo così a far produrre gli effetti civili del matrimonio.

11.1 Procedura

Per ottenere l’annullamento del matrimonio concordatario, i coniugi possono scegliere se procedere col chiedere l’annullamento tramite:

  • la Sacra Rota, in questo caso la sentenza di annullamento deve essere ratificata tramite il procedimento della delibazione dalla Corte di Appello del luogo dove è stato trascritto il matrimonio e dare così effetti civili alla sentenza di annullamento della Sacra Rota;
  • o presso il Tribunale Civile, in questo caso sarà la sentenza civile che dovrà essere ratificata dal Tribunale Ecclesiastico.

Per quanto riguarda le cause, tempi e costi sono, pressapoco, gli stessi di quelli sopra esposti.

12. Annullamento del matrimonio: possibile dopo il divorzio?

L’annullamento del matrimonio si può chiedere anche dopo la sentenza di divorzio, a patto che siano ravvisabili determinati presupposti, previsti dall’ordinamento ed accertati sia dal Giudice Civile che dal Giudice Ecclesiastico. Può essere richiesto:

  • da uno solo degli ex coniugi;
  • da entrambi congiuntamente se sono d’accordo.

13. Figli

Gli effetti dell’annullamento del matrimonio sia esso civile, religioso o concordatario si producono solo nei confronti dei coniugi. Se durante il matrimonio poi annullato, sono nati figli, i coniugi devono provvedere al loro mantenimento, cura, benessere, educazione ed istruzione secondo le disposizioni decise dal Giudice.

14. Cosa comporta l’annullamento del matrimonio?

In conclusione, ricapitolando tutto quanto detto sino ad ora, al fine di comprendere cosa comporti l’annullamento del matrimonio, si riassumono di seguito gli effetti principali:

  • a) si riacquista lo status di celibe o nubile
  • b) interviene lo scioglimento della comunione legale dei beni
  • c) decade qualsiasi diritto dei coniugi in tema di successione
  • d) si riacquista la possibilità di celebrare un nuovo matrimonio (concordatario, civile, religioso)
  • e) la posizione dei figli nati o concepiti dal matrimonio poi annullato è comunque tutelata. Ciò significa che i genitori devono comunque rispettare gli obblighi che su di loro gravano verso i figli come la cura, l’istruzione ed il mantenimento
  • f) viene meno l’obbligo di versare mantenimento o alimenti all’ex coniuge, fatti salvi i casi di cui all’art. 129 cod. civ. (matrimonio putativo).

Infatti, come già esposto nei precedenti paragrafi, quando entrambi i coniugi o uno di essi ha contratto il matrimonio (poi annullato) in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi, in tal caso, fino alla sentenza che pronunzia la nullità gli effetti favorevoli del matrimonio (dichiarato nullo) si producono nei confronti dei coniugi o del coniuge.

La dottrina chiarisce il significato di questa disposizione precisando ad esempio che, fino al passaggio in giudicato della sentenza di nullità, i diritti-doveri alla fedeltà, coabitazione, assistenza morale e materiale, collaborazione, oltre al diritto della moglie di usare il cognome del marito rimangono validi e operanti (Lanzillo, Il matrimonio putativo, Milano, 1978, pag. 228).

O ancora, il coniuge in buona fede può pretendere il pagamento delle prestazioni alimentari arretrate e non corrisposte [Spallarossa, in Codice della famiglia, Dogliotti (a cura di), Milano, 1996, pag. 156].

Peraltro il codice civile poi all’art. 129 bis precisa che quando le condizioni del matrimonio putativo sopra riassunte, si verificano rispetto ad entrambi i coniugi, il giudice può anche riconoscere al coniuge, che non si sia ancora risposato e che sia privo di redditi adeguati, il diritto di ricevere delle somme periodiche di denaro dall’altro coniuge (in proporzione alle sue sostanze) però per un periodo massimo di tre anni.

Elisa di Giambattista

Roberto Ruocco

 

Fonti normative

 

Art. 24-29 Cost.

Art. 85-88 c.c.; Art. 117-129 bis c.c.; Art. 149-158 c.c.

Art. 1073-1103 can.; Art. 1142 can.; Art. 1703-1094, 1142, 1697-1706, 1095, 1103, 1097 can.

Legge 219/12

Legge n. 1159/1929; Legge n. 898/1970; Legge n. 74/1987

Concordato del 18 febbraio del1984

“Motu proprio” del Papa Francesco I

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