La separazione, affidamento e mantenimento dei figli

Uno dei principali problemi derivanti dalla separazione, se oltre che coniugi si è anche genitori, è rivolgere il proprio pensiero alla prole, dovendo decidere a chi spetta l’affidamento e a chi il mantenimento.

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In questa terza parte della guida sulla separazione, il protagonista sarà la prole e, più precisamente, l’affidamento e il mantenimento della stessa.

1. L’affidamento dei figli

Con il termine affidamento dei figli, si intende il provvedimento con il quale il giudice, nel pronunciare la separazione, stabilisce a quale dei due coniugi debbano essere affidati i figli, vale a dire come deve essere ripartita ed esercitata la responsabilità genitoriale su di essi.

In questo caso dobbiamo individuare due fattispecie diverse di affidamento:

  • L’affidamento condiviso è la regola generale che disciplina l'affidamento congiunto dei figli a seguito della cessazione della relazione affettiva e quindi della convivenza tra i genitori. Attraverso questo modello viene garantito:
  • l'esercizio effettivo della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori;
  • la partecipazione di entrambi i genitori alla cura e all'educazione dei figli;
  • la necessità di prendere insieme le decisioni di maggiore interesse per i minori.
  • L’affidamento esclusivo dei figli, invece, può essere disposto dal giudice soltanto nel caso in cui non possa essere disposto l'affidamento condiviso.
    Le ragioni che possono indurre il giudice a prediligere questo tipo di procedura di affidamento devono prescindere dalle motivazioni della separazione e si fondano esclusivamente sull'interesse del minore così da poterne garantire il sano sviluppo, così deve valutare esclusivamente quale dei due genitori sia il più idoneo all'assolvimento della funzione principale.

2. Diritto al mantenimento o agli alimenti

Una delle questioni più delicate, in caso di separazione e divorzio, è quella relativa agli obblighi patrimoniali e in particolare agli alimenti e al mantenimento.

L’addebito comporta conseguenze economicamente spiacevoli nei confronti del coniuge al quale la separazione è stata addebitata, anche se potrà percepire somme di denaro, intese come alimenti, nel caso in cui si trovi in una situazione di bisogno.

Non avrà invece diritto all'assegno di mantenimento, in quanto diretto a garantire un tenore di vita simile a quello tenuto in costanza di matrimonio.

In altri termini mantenimento e alimenti assolvono due finalità diverse:

  • L’assegno di mantenimento è un ausilio economico, spetta qualora il giudice lo disponga e garantisce all'altro coniuge un determinato tenore di vita;
    I presupposti necessari per il sorgere di tale diritto (ex art. 156, comma 1 c.c.) sono, da un lato, che la parte beneficiaria non abbia adeguati redditi propri, che la separazione non sia a lui addebitabile per colpa, che non dichiari espressamente di rinunciarvi e, dall'altro lato, che il coniuge tenuto a versare l'assegno di mantenimento si trovi effettivamente nella condizione economica di poter sostenere tale esborso;
  • Il diritto agli alimenti assolve alla funzione di garantire assistenza al coniuge che non riesce a soddisfare i propri bisogni primari.
    I presupposti essenziali affinché sorga il diritto agli alimenti sono:
  • lo stato di bisogno oggettivo del coniuge cui spetterà tale diritto;
  • l'incapacità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento economico;
  • un’adeguata capacità economica dell'obbligato da poter sopportare quest’onere.

Fonti normative

Art. 156, comma 1 c.c.

Leggi anche: Guida sulla separazione: la violazione dei doveri coniugali e la separazione con addebito.

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